Vendite a distanza: le novità dal 1° luglio 2021
Dal 1° luglio 2021 sono state introdotte numerose novità IVA in materia di vendite a distanza. Tra le novità più importanti troviamo i nuovi regimi OSS (One Stop Shop) e IOSS (Import One Stop Shop).
Indice
1. Le definizioni di “vendite a distanza”
2. Ambito oggettivo di applicazione delle nuove regole IVA
3. Le novità sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni
4. Il nuovo regime OSS (One Stop Shop)
5. Il nuovo regime IOSS (Import One Stop Shop)
6. Le interfacce elettroniche
1. Le definizioni di “vendite a distanza”
Iniziamo prima di tutto a capire cosa si intende per “vendite a distanza” e, più nello specifico, cosa si intende per:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni;
- vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi.
Le vendite a distanza intracomunitarie di beni
Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto (anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni), a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto.
I beni sono a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del DPR n. 633/1972 (ad es. le cessioni di beni effettuate nei confronti delle sedi e dei rappresentanti diplomatici e consolari, NATO, ecc.), ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi
Per vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi si intendono le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto (anche quando il fornitore interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni), da un territorio terzo o paese terzo con arrivo della spedizione o del trasporto in uno Stato membro dell’Unione europea.
I beni sono a destinazione di persone fisiche non soggetti d’imposta o a soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’articolo 72 del DPR n. 633/1972, ovvero, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Non rientrano nei concetti più sopra evidenziati:
- le cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
- le cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione o del trasporto.
Vendite a distanza e commercio elettronico indiretto B2C
Si evidenzia che il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C (quindi, nei confronti di non soggetti passivi IVA), qualora sussistano i presupposti più sopra descritti, rientra nel concetto di vendite a distanza. Fermo restando il fatto che le novità a decorrere dal 1° luglio 2021 tornano applicabili a tutte le vendite a distanza (come sopra descritte), indipendentemente dal fatto che l’acquisto sia online (e-commerce), per telefono, fax o altri canali di acquisto.
In sostanza, ciò che qualifica tali vendite a distanza è che il trasporto da uno Stato membro ad un altro sia effettuato a cura dal cedente o per suo conto nei confronti di privati consumatori, e non la circostanza che la conclusione del contratto sia avvenuta tramite canali tecnologici a distanza.
Difatti, risulta errato affermare che le nuove regole tornano applicabili unicamente alle vendite a distanza effettuate tramite E-commerce.
2. Ambito oggettivo di applicazione delle nuove regole IVA
Le novità introdotte ad opera del D.Lgs. n. 83/2021, con effetto 1° luglio 2021, riguardano:
- le vendite a distanza intracomunitarie di beni, di cui al nuovo 38-bis, commi 1 e 3, del DL n. 331/1993;
- le vendite a distanza di merci e beni importati da Paesi terzi o da territori terzi, di cui al nuovo 38-bis, commi 2 e 3, del DL n. 331/1993;
- le cessioni domestiche di beni da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE a consumatori privati, facilitate tramite interfacce elettroniche;
- alle forniture di servizi a consumatori privati da parte di soggetti passivi non stabiliti nella UE (oppure stabiliti nella UE ma non nello Stato membro di consumo).
3. Le novità sulle vendite a distanza intracomunitarie di beni
Per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, a decorrere dal 1° luglio 2021, viene introdotta un’unica soglia complessiva pari a 10.000 euro. Al di sopra di questa soglia le vendite a distanza sono rilevanti ai fini IVA nel Paese nel quale è stabilito il destinatario privato consumatore.
La citata soglia di 10.000 euro va calcolata sommando per ciascun anno il valore totale delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al netto dell’IVA nonché delle prestazioni di servizi elettronici resi (c.d. commercio elettronico diretto) a privati consumatori in altri Stati membri della UE. Conseguentemente, dal 1° luglio 2021, sono eliminate le precedenti soglie, valide fino al 30 giugno 2021, che variano per singolo Paese della UE da 35.000 a 100.000 euro.
4. Il nuovo regime OSS (One Stop Shop)
A seguito della citata novità è stato stabilito che, al fine di semplificare le obbligazioni degli operatori (si pensi all’apertura e gestione della partita IVA all’interno dei singoli Paesi della UE), il regime opzionale MOSS (Mini One Stop Shop), utilizzabile fino al 30 giugno 2021 solo per il commercio elettronico diretto, sarà esteso dal 1° luglio 2021 anche alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alla generalità delle prestazioni di servizi verso privati consumatori (B2C). Questo regime sarà rinominato OSS (One Stop Shop) – fermo restando il fatto che anche tale regime potrà essere utilizzato in via opzionale.
Regime opzionale OSS: le cose da sapere
Il regime OSS, a seconda del soggetto che opta si suddivide in:
- regime OSS-UE, al quale possono optare i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti nella UE (per le vendite intracomunitarie a distanza) e i soggetti stabiliti nella UE (per tutti i servizi resi a privati consumatori in altro Stato membro della UE). Tenendo presente che lo Stato di identificazione per l’accesso al regime speciale è quello in cui l’operatore è stabilito;
- regime OSS-non UE, al quale possono optare i soggetti passivi non stabiliti nella UE (per tutte le prestazioni di servizi resi a privati consumatori nella UE).
Una volta esercitata l’opzione per il regime OSS, lo stesso va applicato per tutte le vendite a distanza nonché per tutte le prestazioni di servizi nei rapporti B2C effettuate in altro Stato membro.
A decorrere dal 1° aprile 2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate all’OSS. (www.agenziaentrate.gov.it – accedendo area riservata alla sezione “Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).
N.B.: l’opzione al regime OSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione trimestrale da presentare entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre. In questa dichiarazione OSS l’IVA va applicata secondo le regole dello Stato membro di destinazione dei beni e servizi per quanto riguarda la base imponibile e l’aliquota IVA. Le modalità operative di applicazione dell’OSS sono demandate a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Cosa cambia quindi dal 1° luglio?
In base a quanto più sopra riportato ed al contenuto di cui al D.Lgs. n. 83/2021 ne consegue che, dal 1° luglio 2021:
- se la soglia di 10.000 euro non risulta superata, l’IVA è dovuta in Italia (Paese da dove partono i beni) salvo opzione da parte del cedente all’OSS per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione;
- se la soglia di 10.000 euro nell’anno precedente è stata superata, l’IVA è dovuta nello Stato membro di destinazione dei beni (in tal caso il cedente dovrà procedere all’apertura di partita IVA nel Paese di destino oppure optare per l’OSS adempiendo, in tale ultimo caso, agli obblighi IVA presso la propria Amministrazione finanziaria, evitando in tal modo l’onere di aprire una posizione IVA in ciascun Paese comunitario nei quali sono stabiliti i destinatari delle vendite a distanza);
- nel caso la soglia di 10.000 euro sia, invece, superata in corso d’anno, le vendite sono soggette ad IVA a destino dalla data di superamento della soglia. Ferma restando, anche in tal caso, la possibilità di opzione per l’OSS.
5. Il nuovo regime IOSS (Import One Stop Shop)
A decorrere dal 1° luglio 2021, vi è la rimozione dell’attuale franchigia IVA sulle importazioni di modico valore (pari ad euro 22).
Contestualmente, per le vendite a distanza, anche tramite interfacce elettroniche, di beni importati da Paesi o territori terzi di valore non superiore a 150 euro, l’assolvimento dell’IVA all’importazione viene semplificata qualora il contribuente opti per il regime speciale IOSS (Import One Stop Shop).
Tale regime opzionale prevede che il contribuente versi all’Erario italiano, cumulativamente e su base mensile (con presentazione di apposita dichiarazione mensile), l’imposta dovuta per i beni importati in qualsiasi Paese comunitario (al riguardo si evidenzia che l’aliquota IVA da applicare sui beni è quella prevista nello Stato membro in cui avviene la cessione).
N.B.: l’opzione al regime IOSS esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA, in quanto sostituiti da un’apposita dichiarazione mensile. Le modalità operative di applicazione dello IOSS sono demandate a successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
N.B.: a decorrere dal 1° aprile 2021 è possibile pre-registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate allo IOSS (www.agenziaentrate.gov.it – accedendo area riservata alla sezione “Regimi IVA mini One Stop Shop, One Stop Shop e Import One Stop Shop”).
6. Le interfacce elettroniche
Il nuovo art. 2-bis del DPR n. 633/1972 (introdotto ad opera del D.Lgs. n. 83/2021) stabilisce che le seguenti cessioni di beni si considerano effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale (ad es. i c.d. marketplace), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi:
- a) le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-bis, commi 1 e 3, del DL n. 331/1993, e le cessioni di beni con partenza e arrivo della spedizione o del trasporto nel territorio dello stesso Stato membro, a destinazione di non soggetti passivi, effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea (quindi, tale regola torna applicabile unicamente nei casi in cui i fornitori siano soggetti passivi extra-UE);
- b) le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi, di cui all’articolo 38-bis, commi 2 e 3, del DL n. 331/1993, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
N.B.: il soggetto passivo che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di beni, descritte precedentemente, si considera cessionario e rivenditore dei citati beni. Tali operazioni, ai fini IVA, si considerano effettuate nel momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo. In tal caso è stato previsto che le forniture B2B di cui al precedente punto a. (per meglio dire il rapporto tra l’interfaccia elettronica e l’effettivo fornitore extra-UE), se territorialmente rilevanti all’interno dell’UE, siano esenti da IVA (ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/1972), fermo restando il diritto del fornitore sottostante a detrarre l’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione dei beni ceduti. Tuttavia, per tali operazioni, gli Stati non hanno la possibilità di prevedere l’esonero dall’obbligo di fatturazione, diversamente da quanto previsto in generale per le prestazioni esenti IVA.
Gli obblighi di conservazione
I soggetti facilitatori sono tenuti a conservare la documentazione dalla quale risultano le informazioni relative alle operazioni effettuate, per un periodo di 10 anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione stessa è stata effettuata. Tali obblighi di conservazione sussistono sia nel caso in cui l’interfaccia elettronica sia considerata “rivenditore” di beni, o prenda parte ad una prestazione di servizi forniti in via elettronica per la quale si presume agisca in nome proprio, sia in caso contrario.