Tessera sanitaria, le scadenze del 2023

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Invariata anche per il 2023 la trasmissione semestrale al sistema Tessera Sanitaria dei dati utili alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di trasmissione dei dati a cadenza mensile entrerà in vigore a partire dal 2024.

ULTIMI AGGIORNAMENTI: Prorogati al 22 febbraio 2023 i termini per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie del secondo semestre 2022. Stesso termine per l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi all’anno 2022 da parte degli ottici. Lo ha stabilito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 43425 del 15 febbraio 2023 e, in attuazione, il Ministero delle Finanze con D.M. 16 febbraio 2023 (G.U. n. 46 del 23 febbraio 2023).

Indice

1. Termini di trasmissione dei dati al sistema TS
2. Spese sostenute nel 2022 entro il 31 gennaio 2023
3. Dati e informazioni da trasmettere
4. Soggetti obbligati alla trasmissione: gli ottici

1. Termini di trasmissione dei dati al sistema TS

Anche per il 2023 resta la cadenza di trasmissione semestrale al sistema Tessera Sanitaria dei dati utili alla predisposizione delle dichiarazioni dei redditi precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate, di cui all’art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014.

A disporlo è il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze datato 27 dicembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 2, del 3 gennaio 2023, con il quale è stato disposto che – contrariamente alle previsioni iniziali – l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema STS a cadenza mensile entrerà in vigore (salvo nuovi cambi di rotta) solo a partire dal 2024.

Per quanto riguarda il 2023, invece, resta ferma la tempistica già prevista per le spese sostenute nel 2022.

Pertanto, la trasmissione dei dati delle spese sostenute dovrà avvenire:

  • per le spese del primo semestre 2023, entro il 30 settembre 2023;
  • per le spese del secondo semestre 2023, entro il 31 gennaio 2024.

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2. Spese sostenute nel 2022 entro il 31 gennaio 2023

Con riferimento alle scadenze previste per la trasmissione delle spese sostenute nel 2022, occorre non dimenticare la scadenza del 31 gennaio 2023, data entro la quale – per la generalità degli obbligati, ovvero gli operatori sanitari e similari – dovranno essere trasmessi i dati delle spese sostenute dai pazienti nel secondo semestre 2022.

3. Dati e informazioni da trasmettere

Ricordiamo che sono oggetto di trasmissione tutte le spese mediche ed assimilate sostenute dalle persone fisiche.

Non devono invece essere trasmessi i dati relativi alle fatture emesse, anche se per prestazioni di carattere medico, che vedono quale cliente un soggetto titolare di partita IVA, né devono essere trasmessi i dati delle fatture emesse per prestazioni di servizi o cessioni di beni diversi da quelli per i quali è prevista la detrazione IRPEF del 19%.

Ad esempio, laddove un medico ceda un bene strumentale ad un soggetto privo di partita IVA, le informazioni contenute nella fattura (che peraltro sarà in questo caso elettronica, non avendo ad oggetto una prestazione sanitaria) non dovranno essere trasmesse al STS. Devono invece essere trasmesse le fatture “miste”, ovvero che contengono prestazioni di carattere sanitario ed altre prestazioni.

ATTENZIONE: Nell’effettuare l’invio dei dati (obbligatorio anche nel caso di opposizione da parte del paziente, nel qual caso l’invio viene effettuato senza indicarne il codice fiscale), è necessario riportare anche le informazioni relative al pagamento – ai fini della richiesta tracciabilità, laddove la stessa sia condizione per la detrazione – e, come recentemente disposto, devono anche essere fornite le eventuali informazioni relative a somme poste a carico di terzi.

In particolare, nel caso del “bonus psicologo”, occorrerà precisare l’ammontare delle somme poste a carico dell’INPS.

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4. Soggetti obbligati alla trasmissione: gli ottici

Sempre entro il 31 gennaio 2023, ma in questo caso con un “termine speciale”, dovranno essere trasmesse le spese sostenute nell’intero anno 2023 da parte degli ottici, che recentemente sono stati oggetto di una modifica relativa al criterio di individuazione dei soggetti obbligati all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.

Infatti, con decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 28 novembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2022, è stata introdotta una nuova voce all’elenco dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie e per dispositivi medici.

Gli ottici, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 1° settembre 2016 (art. 1, comma 1, lettera f), erano tenuti all’invio dei dati al STS, a partire dal 2016, ma solo nel caso in cui si trattasse di esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico “che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della salute di cui agli artt. 11, comma 7, e 13 del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46”.

Il decreto ministeriale 28 novembre 2022 è intervenuto in modifica al summenzionato decreto del 2016. È stata infatti inserita una nuova voce all’art. 1 comma 1, e più precisamente la lettera g).

ATTENZIONE: In ragione di tale modifica, ad essere obbligati alla trasmissione dei dati al STS, a partire dalle spese sostenute dal 1° gennaio 2022, sono tutti gli esercenti l’arte ausiliaria di ottico, ovvero sia quelli individuati secondo i criteri di cui alla citata lettera f) – che hanno effettuato la comunicazione al Ministero della Salute – sia quelli rientranti nella neo introdotta previsione di cui alla lettera g), ovvero quelli registrati in Anagrafe tributaria, con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat Ateco 2007 47.78.20 “Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Il medesimo decreto ministeriale, in ragione della novità introdotta, ha altresì previsto, solo con riferimento alle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nell’anno 2022, e solo a favore degli ottici – sia quelli di cui alla lettera f) che quelli di cui alla lettera g) – un termine specifico di trasmissione a favore degli ottici.

Tale trasmissione, come si è detto, dovrà essere effettuata entro il 31 gennaio 2023, mentre per quanto riguarda le spese sostenute dal 2023 varrà il termine ordinario di trasmissione semestrale.

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