Tardiva trasmissione di fatture e corrispettivi: adempimento spontaneo
In questi giorni numerosi contribuenti si stanno vedendo recapitare a mezzo PEC una nuova tornata di comunicazioni di compliance. L’invito all’adempimento spontaneo riguarda le irregolarità riscontrate nella trasmissione al Sistema di Interscambio delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici.
Il contenuto della missiva è stato stabilito dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023, e consiste nell’avviso al contribuente delle irregolarità rilevate in ordine alle trasmissioni dei files XML (e-fatture e e-corrispettivi). Si tratta degli invii tardivi, oggetto di contestazione distintamente per anno di imposta.
Indice
1. Dettaglio disponibile nel cassetto fiscale ed in Fatture e Corrispettivi
2. La verifica delle irregolarità e l’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate
3. Sanare le irregolarità
1. Dettaglio disponibile nel cassetto fiscale ed in Fatture e Corrispettivi
Come d’abitudine, la comunicazione che viene trasmessa via PEC altro non è che un avviso relativo alla problematica, che rimanda, per quanto riguarda il dettaglio delle irregolarità rilevate, ad un separato allegato, che viene messo a disposizione del contribuente (o dell’intermediario provvisto di delega) sia nel Cassetto Fiscale – area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate – che nell’area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi.
- Sito agenzia entrate (www.agenziaentrate.gov.it) Cassetto fiscale / l’Agenzia scrive
- Fatture e Corrispettivi (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/) Consultazione / Fatture elettroniche e altri dati IVA
Probabilmente a causa dell’intenso flusso di dati oggetto di comunicazione non è inusuale che, nel momento in cui la PEC viene ricevuta, tale dettaglio non sia rintracciabile, ma si tratta esclusivamente di un ritardo di carattere tecnico.
Sarà infatti sufficiente attendere un tempo variabile tra qualche ora ed un giorno per vedere comparire anche il necessario dettaglio, nel quale ciascuna fattura trasmessa in ritardo, e ciascun flusso di corrispettivi giornalieri, viene distintamente elencato, con specifica anche del relativo numero di flusso identificativo attribuito dal Sistema di Interscambio.
2. La verifica delle irregolarità e l’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate
Quando il dettaglio dei rilievi mossi viene messo a disposizione, è necessaria una verifica, ai fini di attivare un’eventuale interlocuzione con l’Agenzia.
ATTENZIONE: Occorre infatti evidenziare che nel caso in cui il ritardo sia già stato ravveduto in precedenza, alla luce del fatto che il modello F24 con il quale sono state versate le sanzioni non riporta alcun riferimento specifico, inevitabilmente tale ravvedimento non è stato abbinato alla violazione compiuta.
In questi casi è indispensabile, al fine di evitare che l’Agenzia prosegua nell’azione formalizzando le sanzioni dovute in misura piena, evidenziare l’accaduto e far rimuovere la presunta irregolarità, già sanata in precedenza.
A tal proposito la missiva contiene un numero di telefono cui fare riferimento, fermo restando la possibilità di operare tramite il canale CIVIS, o di riferirsi alla sede Direzione Provinciale di riferimento, via PEC, mail o telefono.
3. Sanare le irregolarità
Laddove le irregolarità rilevate si rivelino corrette, e non già sanate in precedenza, è bene ricorrere al ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
È altresì possibile ricorrere ai diversi istituti previsti dalla pace fiscale introdotta dalla legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Più precisamente, nel caso delle fatture elettroniche, laddove l’irregolarità commessa sia qualificabile come meramente formale, ovvero nel caso in cui la fattura tardiva sia stata emessa entro i termini previsti per la liquidazione IVA e l’imposta correttamente liquidata, è possibile fare ricorso alla previsione di cui all’art. 1, commi da 166 a 173, della legge 197/2022, versando entro il 31 marzo 2023 (o in due rate di pari importo, scadenti il 31 marzo 2023 ed il 31 marzo 2024) una sanzione in misura fissa, pari a 200 euro.
Il versamento deve avvenire con modello F24, sezione erario, codice tributo TF44 “regolarizzazione violazioni formali”.
Medesime considerazioni valgono per i corrispettivi: la violazione è formale se i corrispettivi sono stati comunque tempestivamente contabilizzati e l’imposta correttamente assolta.
Quanto alla sanatoria delle violazioni formali, si presti la massima attenzione al fatto che la stessa copre le violazioni compiute fino al 31 ottobre 2022; pertanto, se sussistono violazioni commesse dopo tale data, le stesse dovranno essere singolarmente ravvedute, secondo le regole ordinarie.
Ulteriormente, se la violazione compiuta ha inciso sulla dichiarazione IVA annuale, è possibile fare ricorso all’istituto del ravvedimento speciale, con riduzioni delle sanzioni ad un diciottesimo (leggi anche “Pace fiscale: il ravvedimento speciale“).
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