Spesometro: le novità a seguito del Decreto Dignità convertito in Legge
Si ricorda che dal 1° gennaio 2017, è stato introdotto per i soggetti passivi IVA l’obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, bollette doganali, nonché note di variazione (c.d. Spesometro).
Al riguardo si evidenzia che l’art. 11 del Decreto Dignità (D.L. n. 87 del 12 luglio 2018) ha previsto quanto segue:
- i dati delle fatture emesse e ricevute relativi al terzo trimestre del 2018 possono essere trasmessi entro il 28 febbraio 2019 (in luogo dell’originario termine del 30 novembre 2018);
- per i contribuenti che hanno optato per l’invio a cadenza semestrale, i termini sono fissati rispettivamente al 30 settembre del medesimo anno per il primo semestre, e al 28 febbraio dell’anno successivo per il secondo semestre.
Spesometro: scadenze per il solo anno 2018 | |
---|---|
1° trimestre | 31 maggio 2018 |
2° trimestre o 1° trimestre | 1° ottobre 2018 (in quanto il 30 settembre cade di domenica) |
3° trimestre | 30 novembre 2018 Ne consegue che, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto dignità, l’IVA potrà essere effettuato entro il 28 febbraio 2019 |
4° trimestre o 2° semestre | Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo – 28 febbraio 2019 |
Spesometro: scadenze a regime | |
---|---|
1° trimestre | 31 maggio |
2° trimestre o 1° trimestre | 30 settembre |
3° trimestre | 30 novembre |
4° trimestre o 2° semestre | Entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo |
Si evidenzia che con i nuovi commi 2-ter e 2-quater dell’art. 11, introdotti al Decreto dignità in sede di conversione in legge, è stato esteso l’esonero dalla comunicazione dei dati delle fatture, a decorrere dal 1° gennaio 2018, alla generalità dei produttori agricoli che si avvalgono del regime speciale, di cui all’art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72; si tratta dei produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato (o, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare) un volume d’affari non superiore a 7.000 Euro, composto per almeno i due terzi da cessioni di prodotti agricoli o ittici di cui alla Tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633/1972. A tal fine, sono stati modificati sia l’art. 36 del D.L. 179/2012, sia l’art. 21, comma 1, del D.L. 78/2010.