Rimborso dell’IVA anche con scontrino fiscale

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È illegittimo negare la rettifica della maggiore imposta solo sulla base della documentazione utilizzata. Inoltre, il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente riscossa non può essere negato se il soggetto passivo ha subito un danno economico a seguito dell’IVA applicata in modo errato.

È questa, in sintesi, la decisione assunta dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza emessa il 21 marzo 2024, relativa alla causa C-606/22, che affronta la questione del rimborso dell’IVA nel caso in cui sia stata applicata un’aliquota superiore a quella dovuta e le operazioni siano documentate con uno scontrino fiscale anziché con una fattura.

Indice

1. I fatti in causa
2. La decisione della Corte di Giustizia UE
3. Conclusioni

1. I fatti in causa

Nel dettaglio, la sentenza citata ha affrontato il caso di un’impresa polacca, attiva nel settore dei servizi ricreativi e del miglioramento fisico, che ha venduto tessere per l’accesso ai locali di un club sportivo e l’uso degli impianti presenti, applicando erroneamente un’aliquota IVA ordinaria anziché quella ridotta.

Successivamente, l’impresa ha cercato di recuperare l’IVA in eccesso versata all’Erario rettificando la base imponibile e l’imposta indicata nelle dichiarazioni periodiche. Tuttavia, l’Amministrazione finanziaria ha contestato la rettifica poiché le prestazioni dell’impresa sono state documentate con uno scontrino fiscale anziché con una fattura.

Il giudice nazionale ha sospeso il procedimento e ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sull’ammissibilità della rettifica della base imponibile e dell’IVA nel caso in cui la vendita di beni e servizi con un’IVA superiore a quella dovuta sia stata documentata con uno scontrino fiscale senza alcuna modifica del prezzo di vendita a seguito della rettifica.

 

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2. La decisione della Corte di Giustizia UE

Ciò premesso, la Corte di Giustizia UE ha osservato che il sistema comune dell’IVA mira a garantire la neutralità dell’imposizione per tutte le attività economiche, indipendentemente dalla documentazione utilizzata, e che l’Amministrazione finanziaria non può precludere la rettifica della maggiore imposta sulla base del tipo di documentazione utilizzata. Inoltre, ha sottolineato che il diritto al rimborso dell’IVA indebitamente riscossa non può essere negato se il soggetto passivo ha subito un danno economico a seguito dell’IVA applicata in modo errato.

La Corte ha quindi esaminato se l’Amministrazione finanziaria potesse subordinare il diritto al rimborso alla previa rettifica delle fatture contenenti l’aliquota IVA errata, con il conseguente divieto di rimborso se le operazioni non sono state fatturate ma documentate con uno scontrino fiscale. Ha concluso che escludere la rettifica sulla base della documentazione utilizzata sarebbe contrario al principio di effettività e di neutralità fiscale.

3. Conclusioni

Secondo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE, dunque, nel caso di applicazione di un’IVA superiore a quella dovuta, è illegittimo precludere la rettifica della maggiore imposta solo sulla base della documentazione utilizzata. L’Amministrazione finanziaria può eccepire l’arricchimento senza causa di tale soggetto passivo solo qualora dimostri, al termine di un’analisi economica che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti, che l’onere economico che l’imposta indebitamente riscossa ha fatto gravare su detto soggetto passivo è stato integralmente neutralizzato.

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