Riapertura della rottamazione quater: chi, come, quando

Con la conversione in legge n. 15/2025 del decreto Milleproroghe (D.L. 202/2024), è stata riaperta la rottamazione quater per i contribuenti decaduti entro il 31 dicembre 2024. Presentando domanda entro il 30 aprile 2025, è possibile regolarizzare i debiti con stralcio di sanzioni e interessi, pagando in un’unica soluzione – entro il 31 luglio 2025 – o in 10 rate.
Indice
1. Rottamazione quater: contribuenti ammessi e termini per l’adesione
2. Modalità di presentazione della domanda di riammissione
3. Rottamazione quinquies: una proposta in discussione
4. Opportunità e dubbi nel coordinamento delle norme
1. Rottamazione quater: contribuenti ammessi e termini per l’adesione
Con l’art. 3-bis della legge n. 15/2025, di conversione del decreto-legge Milleproroghe n. 202 del 27 dicembre 2024, è stata introdotta una finestra temporale che consente la riammissione alla “rottamazione quater” per i contribuenti decaduti.
ATTENZIONE – L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato l’11 marzo 2025 il canale telematico dedicato, con scadenza fissata al 30 aprile 2025 per la presentazione delle domande.
Possono essere riammessi ai benefici della rottamazione quater i contribuenti che hanno aderito originariamente alla stessa (ex art. 1, commi 231-252, legge n. 197/2022) e che sono decaduti dai benefici entro il 31 dicembre 2024, a seguito del mancato o ritardato pagamento (con tolleranza massima 5 giorni) delle rate dovute.
L’agevolazione consente di regolarizzare i debiti già inclusi nell’istanza originaria, con stralcio integrale di sanzioni e interessi, a patto di saldare l’importo residuo (maggiorato del 2% annuo dal 1° novembre 2023) in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in massimo 10 rate, con interessi al 2% annuo, secondo il seguente calendario:
- prime due rate: 31 luglio e 30 novembre 2025;
- successive: 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
2. Modalità di presentazione della domanda di riammissione
Ai fini della riammissione i contribuenti interessati sono tenuti a presentare istanza telematica tramite l’area riservata dell’Agenzia Entrate Riscossione (accesso con SPID, CIE, CNS e credenziali AdE), utilizzando il nuovo servizio “Definizione Agevolata” → “Riammissione Rottamazione-quater”.
La procedura web proporrà tutte le cartelle per le quali il contribuente può essere riammesso alla rottamazione, consentendo di scegliere per quali di esse procedere (eventualmente, è possibile agire in selezione anche a livello di singolo carico).
L’istante è tenuto altresì ad indicare la modalità di versamento prescelta, ovvero se in rata unica o a rate, con un massimo di 10. Entro il 30 giugno 2025 l’Agenzia delle Entrate comunicherà l’esito della domanda, nonché l’ammontare dovuto a ciascuna scadenza.
La domanda può essere presentata anche da parte dei contribuenti che non dispongono di credenziali di accesso all’area riservata. In tal caso si opera tramite area pubblica, inserendo manualmente tutti i dati richiesti, ovvero il numero di comunicazione originaria afferente alla rottamazione per la quale è intervenuta decadenza e i riferimenti delle cartelle che si intende includere nella riammissione alla rottamazione stessa.
In caso di domanda presentata tramite area pubblica deve essere altresì allegata la scansione di un documento di identità in corso di validità e fornito un indirizzo email cui l’agente della riscossione invierà l’esito della domanda presentata, entro il 30 giugno 2025, con invio dei moduli di pagamento in caso di rateazione.
ATTENZIONE – Nella mail sarà presente un link di convalida, da utilizzare entro 72 ore dall’invio, pena l’annullamento della domanda.
3. Rottamazione quinquies: una proposta in discussione
In parallelo alla riapertura della quater, il disegno di legge n. 1375 (presentato in Senato l’11 febbraio 2025) propone una “pace fiscale” più ampia, la rottamazione quinquies, ancora non approvata e come tale soggetta a possibili modifiche.
Secondo l’attuale formulazione del disegno di legge, alla rottamazione quinquies saranno ammessi i debiti dal 2020 al 2023, inclusi quelli già oggetto di precedenti definizioni agevolate in caso di intervenuta decadenza.
Le condizioni della rottamazione quinquies appaiono più convenienti, in quanto, fermo restando lo stralcio di sanzioni ed interessi, il DDL attualmente prevede l’estinzione in 120 rate mensili (10 anni), con possibilità di saltare fino a 8 rate senza incorrere in decadenza.
Laddove il contribuente sia già incorso in causa di decadenza in occasione di precedenti rottamazioni, l’attuale formulazione del DDL prevede che i relativi carichi possano essere inclusi nella rottamazione quinquies se relativi alla rottamazione originaria (art. 6, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193), alla rottamazione bis (art. 1, comma 5, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 1489, alla rottamazione ter (art. 3, comma 5, del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e alla rottamazione quater (art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022), comprese ulteriori disposizioni di riapertura, esclusa quella di cui alla rottamazione quater, ex art. 3-bis D.L. n. 202/2024 convertito in legge n. 15/2025.
OSSERVA – Ne consegue che, almeno secondo l’attuale formulazione del DDL, il contribuente che presenta istanza di riammissione alla rottamazione quater non potrà, con riferimento ai medesimi carichi, “transitare” alla rottamazione quinquies.
4. Opportunità e dubbi nel coordinamento delle norme
Sebbene sia ipotizzabile che il DDL n. 1375, afferente alla rottamazione quinquies, non preveda il caso della riammissione alla rottamazione quater per un mero problema di coordinamento tra le norme – visto che la legge di conversione è stata approvata il 21 febbraio 2025 mentre il DDL è dell’11 febbraio 2025, e non è da escludersi una modifica successiva in tal senso – al momento i due strumenti rischiano di creare una situazione di “conflitto” tra definizioni agevolate, che comporta non pochi dubbi in capo ai contribuenti.
Approfittare della riapertura dei termini della rottamazione quater, oppure attendere la rottamazione quinquies ed aderire a quest’ultima? Allo stato attuale, visto che non è noto se e quando sarà effettivamente approvata la rottamazione quinquies, e in quali termini, guardare a quest’ultima rappresenta un rischio per il contribuente.
Di conseguenza, considerati anche i termini perentori per la riammissione alla rottamazione quater (30 aprile 2025), è preferibile aderire a quest’ultima che, al momento, risulta essere l’unico strumento certo per definire le pendenze con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione.