Reverse charge su pc e console prorogato al 2022

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Il D.L. n. 119 del 2018 ha previsto che per le cessioni di alcune tipologie di prodotti venga prorogato al 30 giugno 2022 il meccanismo del reverse charge. La disposizione precedentemente in vigore, che consentiva una deroga alla normale procedura di applicazione dell’IVA secondo il sistema della rivalsa, valeva solo fino al 2018.

Il reverse charge mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l’imposta che il cedente non provvede a versare all’Erario.

Il decreto IVA – D.P.R. 633/72 – ed in particolare nel suo art. 17, comma 6 alle lettere b, c, d-bis, d-ter e d-quater) riporta le categorie di beni e servizi per le quali l’Italia ha inteso far uso della deroga.

I casi sono i seguenti:

  • le cessioni di telefoni cellulari (apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazione soggette alla tassa sulle concessioni governative), con esclusione dei componenti e accessori per i telefoni cellulari;
  • le cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
  • i trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori (per conformarsi alla Direttiva 2003/87/CE) e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Le modifiche introdotte con il D.L. n. 119 del 2018 prorogano l’applicazione facoltativa del reverse charge nei settori sopra esposti fino al 30 giugno 2022.

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