Rettifica IVA per passaggio al regime forfetario
I contribuenti che nel 2023 sono transitati da un regime IVA ordinario al regime forfetario sono tenuti ad una serie di adempimenti, qui di seguito richiamati. Tra questi, uno dei passaggi che comunemente genera maggiori difficoltà è l’effettuazione della rettifica dell’IVA assolta sugli acquisti. Per tale ragione, proponiamo al riguardo un esempio di compilazione.
Indice
1. Passaggio da regime IVA ordinario a forfetario: adempimenti
2. Rettifica dell’IVA assolta sugli acquisti
3. Rettifica IVA: un caso di compilazione
1. Passaggio da regime IVA ordinario a forfetario: adempimenti
I contribuenti che sono transitati da un regime IVA ordinario al regime forfetario nel 2023 sono tenuti a presentare, entro il 2 maggio 2023, l’ultima dichiarazione IVA, relativa al periodo di imposta 2022.
Il versamento dell’eventuale saldo a debito deve essere effettuato entro il 16 marzo 2023, o a rate mensili da tale data fino, al massimo, al 16 novembre 2023. In alternativa, il versamento può essere posticipato alla scadenza prevista per i Redditi.
Nell’effettuare l’ultima liquidazione IVA annuale, in ragione del passaggio ad un regime non IVA nell’anno successivo, è necessario tenere conto di alcuni passaggi particolari, di seguito richiamati e corredati da un esempio di compilazione.
2. Rettifica dell’IVA assolta sugli acquisti
Come abbiamo già avuto modo di ricordare in precedenza, il soggetto che ha abbracciato il regime forfetario nel 2023 è tenuto, in sede di Modello IVA 2023, anno di imposta 2022, a:
- barrare la casella A14, per evidenziare che si tratta dell’ultimo dichiarativo IVA dovuto;
- laddove trattasi di contribuente che aveva optato per la liquidazione IVA per cassa, far confluire tutta l’imposta non ancora divenuta esigibile o detraibile, rispettivamente nel quadro VE e VF del modello IVA 2023, anche se il relativo movimento finanziario non si è ancora verificato;
- effettuare la rettifica dell’IVA assolta sugli acquisti, ex art. 19-bis.2 del D.P.R. n. 633/1972, espressamente richiamato dal comma 61 dell’art. 1 della legge n. 190/2014.
Tale rettifica, si effettua esponendo una variazione di segno negativo al rigo VF70 (quadro VF, IVA acquisti) e deve riguardare l’IVA originariamente portata in detrazione con riferimento a:
- beni non ceduti e servizi non fruiti alla data del 31 dicembre 2022;
- beni strumentali mobili (senza considerare quelli di costo inferiore a 516,46 euro né quelli con percentuale di ammortamento superiore al 25%), per tanti quinti quanti ne mancano al compimento del quinquennio.
ATTENZIONE: Se il passaggio al regime agevolato avviene nel 2023, pertanto, occorre monitorare i beni strumentali acquistati e messi in uso a partire dal 2019.
-
- beni immobili, secondo il medesimo criterio cui sopra, ma in un’ottica temporale decennale invece che quinquennale.
3. Rettifica IVA: un caso di compilazione
La rettifica dell’IVA assolta sugli acquisti è il passaggio che, comunemente, crea maggiori difficoltà. Per tale ragione, proponiamo un semplice esempio di compilazione.
Ipotizziamo che il soggetto transitato al regime forfetario nel 2023, dapprima in contabilità semplificata, eserciti l’attività di bar, e presenti, in data 31 dicembre 2022, rimanenze finali per euro 5.000.
OSSERVA: Tale ammontare deve trovare riscontro nel rigo RG38 di Redditi.
1. La prima questione che si pone è la rettifica dell’IVA originariamente detratta con riferimento ai beni non ceduti, ovvero, le merci rimaste in magazzino.
Supponendo, per semplicità, che si tratti di beni tutti soggetti ad IVA ad aliquota 22%, portata in detrazione all’atto dell’acquisto (ovvero quando il contribuente era ancora in contabilità semplificata), la rettifica dovuta è pari a euro 5.000 x 22% = 1.100.
OSSERVA: Si noti che al fine di operare la rettifica è quindi necessario predisporre un inventario di magazzino.
Il valore delle rimanenze (per il solo imponibile) dovrà essere indicato – come di consueto – nel modello Redditi quadro RG, per quanto fiscalmente irrilevante, e nel modello ISA.
La peculiarità, che discende del passaggio al regime forfetario nell’anno successivo, sta nel fatto che si deve risalire all’imposta sul valore aggiunto assolta in sede di acquisto, al fine appunto di procedere alla dovuta rettifica.
2. Proseguendo nell’esemplificazione, ipotizziamo che il contribuente abbia contabilizzato un canone di affitto per i locali nei quali esercita l’attività, detraendo 900 euro di IVA acquisti.
La fatturazione da parte del proprietario dei muri è avvenuta in via anticipata, ed il canone si riferisce al mese di gennaio 2023.
Anche in questo caso, si rende necessario rettificare l’IVA assolta sull’acquisto, pari a 900 euro, posto che il servizio non è stato ancora fruito alla data del 31 dicembre 2022.
Ipotizziamo, infine, che il contribuente abbia acquistato nell’anno 2021 un macchinario per la cucina, detraendo IVA sull’acquisto per un ammontare complessivo di 1.000 euro.
Trattandosi di bene strumentale mobile, la rettifica deve essere effettuata in ragione di tanti quinti quanti sono quelli al termine del quinquennio.
In buona sostanza, occorre, a partire dall’IVA detratta sull’acquisto, scindere tale ammontare in quinti: per ciascun anno (2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), ciascuna “parte” ammonta a 200 euro. Oggetto della rettifica sono tutte le “parti” che ricadono in annualità nelle quali il contribuente non sarà più un soggetto IVA, e quindi, nel nostro esempio, 2023, 2024 e 2025. La rettifica, pertanto, è pari a 200 euro per 3 anni (ovvero il numero di anni che mancano al compimento del quinquennio dalla data di acquisto e messa in uso dell’investimento), per un totale di 600 euro.
3. In conclusione, la rettifica da effettuare, complessivamente, ammonta a euro 1.100 (per quanto riguarda i beni non ceduti), più 900 euro per il servizio non goduto, più 600 euro per quanto riguarda i cespiti, per un totale di euro 2.600 euro.
Tale valore dovrà essere indicato al rigo VF70 con segno meno, andando così a rettificare l’IVA assolta sugli acquisti ed ottemperando pertanto all’obbligo della “restituzione” dell’IVA originariamente detratta in ragione del transito, avvenuto nel 2023, ad un regime non IVA.
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