Responsabilità dei sindaci verso la nuova disciplina

post-image
Condividi

Modificando l’art. 2407 del codice civile, il Disegno di legge in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale mira a sostituire la responsabilità solidale con gli amministratori, gravante sui membri dei Collegi sindacali delle società per azioni, attualmente prevista dall’ordinamento, con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito. Il Disegno di legge (n. 1276) approvato all’unanimità dalla Camera lo scorso 29 maggio 2024, attende ora il via libera da parte del Senato.

Indice

1. L’iter di modifica dell’art. 2407 codice civile
2. Cosa cambia nella disciplina della responsabilità dei sindaci
3. Le novità statuite e la perimetrazione della responsabilità
4. Prescrizione dell’azione di responsabilità

1. L’iter di modifica dell’art. 2407 codice civile

In data 4 luglio 2023 veniva presentata alla Camera la proposta di legge n. 1276, a prima firma della deputata Marta Schifone, riguardante la modifica dell’art. 2407 codice civile. Ciò al fine di ridimensionare e riparametrare la responsabilità civile dei componenti del collegio sindacale.

L’attuale formulazione dell’art. 2407 c.c. prevede che i sindaci siano “responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica”.

Tale equiparazione della responsabilità tra la figura dei gestori e quella dei controllori non è mai stata condivisa, in particolare dai dottori commercialisti che spesso ricoprono il ruolo di membri del Collegio Sindacale. Anche per tale motivo il Presidente del CNDCEC, Elbano de Nuccio ha da sempre fortemente sostenuto la proposta di modifica per evitare, come spesso accaduto, l’imputazione “automatica” dei sindaci in ragione di una presunta “responsabilità oggettiva”, a prescindere dalla verifica della sussistenza di un dolo specifico.

Dello stesso parere anche la Corte di Cassazione che ha più volte ribadito la necessità di provare in modo più rigoroso che il comportamento omissivo del sindaco “abbia avuto effettiva incidenza di contributo causale nella commissione del reato da parte degli amministratori”.

Il tema della responsabilità civile dei sindaci, solidale e senza limiti con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, costituisce da molto tempo un punto critico nella governance delle società di capitali. I sindaci hanno un compito di controllo ma non possono intervenire sulla gestione, che è di competenza degli amministratori. A ciò va aggiunto che gli emolumenti degli amministratori sono di gran lunga superiori a quelli dei sindaci, eppure la legge prevede un vincolo di solidarietà senza limiti tra i due ruoli, vincolo che in questi anni ha penalizzato proprio i sindaci.

Nell’iter di modifica della norma il primo via libera è stato dato dalla Camera, che il 29 maggio 2024 ha approvato all’unanimità il Disegno di legge n. 1276. Per il completamento bisogna ora attendere il passaggio al Senato.

2. Cosa cambia nella disciplina della responsabilità dei sindaci

Dall’analisi comparativa fra la normativa vigente e la proposta di modifica A.C. n. 1276 si evince che, dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla sostituzione del secondo comma e all’aggiunta di un comma finale; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di responsabilità dei sindaci delle società per azioni.

NORMATIVA VIGENTE: art. 2407 c.c. PROPOSTA DI MODIFICA: Ddl A.C. 1276
Responsabilità Responsabilità
I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. Identico.

 

Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. Al di fuori delle ipotesi in cui hanno agito con dolo, anche nei casi in cui la revisione legale è esercitata da collegio sindacale a norma dell’art. 2409-bis, secondo comma, c.c., i sindaci che violano i propri doveri sono responsabili per i danni cagionati alla società che ha conferito l’incarico, ai suoi soci, ai creditori e ai terzi nei limiti di un multiplo del compenso annuo percepito, secondo i seguenti scaglioni:

  • per i compensi fino a 10.000 euro, quindici volte il compenso;
  • per i compensi da 10.000 a 50.000 euro, dodici volte il compenso;
  • per i compensi maggiori di 50.000 euro, dieci volte il compenso.
All’azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395. Identico.
L’azione di responsabilità verso i sindaci si prescrive nel termine di cinque anni dal deposito della relazione di cui all’art. 2429 concernente l’esercizio in cui si è verificato il danno.

Software commercialisti

3. Le novità statuite e la perimetrazione della responsabilità

L’attuale quadro normativo prevede che la responsabilità dei membri del collegio sindacale sia disciplinata dall’art. 2407 c.c., secondo il quale essi sono gravati da duplice responsabilità:

DIRETTA ED ESCLUSIVA
(Art. 2407, primo comma)

CONCORRENTE CON QUELLA DEGLI AMMINISTRATORI
(Art. 2407, secondo comma)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico, sono responsabili della veridicità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio. I sindaci sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica (responsabilità concorrente). In tale circostanza quindi l’evento dannoso è conseguenza anche e soprattutto di un comportamento doloso o colposo degli amministratori, che i sindaci avrebbero potuto e dovuto prevenire o impedire nell’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza (culpa in vigilando).

 

Con particolare riferimento alla seconda tipologia di responsabilità sono molte le sentenze che negli anni sono state prodotte dalla Cassazione a supporto e chiarimento; tra cui le più significative:

1) Cass. civ. 2624/2000, “i sindaci possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con questi ultimi, dei danni cagionati non solo alla società o ai creditori sociali, ma anche ai terzi, o a singoli soci, da fatti od omissioni attribuibili agli amministratori, tutte le volte in cui non abbiano adeguatamente vigilato in conformità agli obblighi della loro carica”;

2) Cass. civ. n. 28357/2020, per l’attribuzione della responsabilità dei sindaci, configurabile perlopiù come “omessa vigilanza”, per la Cassazione “è richiesta la prova dell’esistenza di un nesso causale tra inerzia e danno, poiché l’omessa vigilanza rileva solo quando l’attivazione del controllo avrebbe ragionevolmente evitato o limitato il pregiudizio”;

3) Cass. civ. n. 25178/2015, con riferimento alla “solidarietà”, la Corte ha affermato che essa opera tanto nei rapporti interni al collegio sindacale, tanto in quelli con gli amministratori, “sicché l’azione rivolta a farla valere non va proposta necessariamente contro tutti i sindaci e gli amministratori, ma può essere intrapresa contro uno solo od alcuni di essi, senza che insorga l’esigenza di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, in considerazione dell’autonomia e scindibilità dei rapporti con ciascuno dei coobbligati in solido”.

L’A.C. 1276 non prevede modifiche al primo ed il terzo comma; viceversa il secondo comma viene riscritto al fine di introdurre un sistema di limitazione della responsabilità dei sindaci.

Le novità previste sono finalizzata al recepimento anche nel nostro ordinamento del c.d. “sistema del multiplo del compenso”, già presente in altri paesi, ossia un diretto collegamento tra l’entità del risarcimento del danno causato dall’organo di controllo e l’emolumento annuo previsto a favore di ciascun componente del collegio, cui applicare differenti moltiplicatori. Un sistema, quello proposto, in grado di garantire maggiore certezza ed equità legando la responsabilità “all’importanza, alla complessità e alla natura dell’incarico concretamente svolto”.

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l’entità ad un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede tre scaglioni:

  • fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso
  • da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso
  • oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

4. Prescrizione dell’azione di responsabilità

L’ultimo comma, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell’art. 2429 c.c.

In base al terzo comma dell’art. 2429 c.c. la relazione dei sindaci deve essere depositata in copia nella sede della società contestualmente al bilancio e alle relazioni degli amministratori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei quindici giorni che precedono l’assemblea, al fine di consentire ai soci di prenderne visione.

La scelta di individuare nel termine di 5 anni la prescrizione viene motivata nella relazione illustrativa, in cui si fa riferimento alla necessità di uniformare la disciplina per i sindaci con quella prevista per i revisori legali, per “ragioni di equità” e per “la circostanza che, frequentemente, il collegio sindacale svolge la funzione di revisione legale”.

Si ricorda, in proposito, che l’azione di risarcimento nei confronti dei revisori legali si prescrive, ex art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2010, nel termine di 5 anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d’esercizio o consolidato emessa al termine dell’attività di revisione cui si riferisce l’azione di risarcimento.

Attualmente, per i sindaci trova applicazione la disciplina dell’art. 2393 c.c. o dell’art. 2395 c.c., ovvero dell’art. 2949 c.c. per la responsabilità verso i creditori sociali o nell’ambito delle procedure concorsuali – in virtù dell’espresso rinvio contenuto nell’attuale formulazione dell’art. 2407 c.c. Ciò consente che la prescrizione quinquennale decorra dalla cessazione dalla carica o dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo, ovvero, come evidenziato dalla giurisprudenza, dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale è divenuta oggettivamente conoscibile.

La proposta di legge in commento mostra, pertanto, importanti profili di novità a tutela sia dei professionisti che svolgono il ruolo di sindaci (al fine di limitare la propria responsabilità proporzionalmente all’attività da questi svolta e alle responsabilità a questi attribuibili quali membri del Collegio Sindacale) sia di relato nei confronti di quegli assicuratori che si assumono il relativo rischio.

Come ha scritto l’onorevole Schifone nel presentare la propria proposta «l’attività di sindaco è quella che le polizze definiscono a maggiore rischiosità, anche per la sproporzione presente tra l’atto commesso e la responsabilità imputata».

Software commercialisti

Articoli correlati


TAG