Regime transfrontaliero di franchigia IVA: le istruzioni operative

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L’Agenzia delle Entrate definisce con Provvedimento n. 460166 del 30 dicembre 2024 le modalità operative per aderire al regime di franchigia IVA transfrontaliero, introdotto dal D.Lgs. n. 180/2024 in attuazione della Direttiva UE 2020/285.

Questo regime punta a semplificare gli obblighi IVA per i piccoli operatori economici che effettuano transazioni intracomunitarie, riducendo gli oneri amministrativi e migliorando la competitività.

Indice

1. Obiettivo del regime di franchigia IVA
2. Requisiti e adesione al regime
3. Tempistiche e modalità operative
4. Procedura di validazione della comunicazione
5. Obblighi di aggiornamento
6. Benefici del regime di franchigia IVA
7. Esempi pratici di applicazione
8. Osservazioni conclusive

1. Obiettivo del regime di franchigia IVA

Il regime di franchigia IVA offre ai piccoli operatori la possibilità di non applicare l’IVA sulle operazioni intracomunitarie qualora vengano rispettati specifici requisiti. È particolarmente utile per:

  1. prestazioni di servizi B2C rilevanti in Stati membri diversi da quello del prestatore (artt. da 7-quater a 7-octies del D.P.R. 633/72);
  2. vendite a distanza intracomunitarie, soggette a imposta nello Stato membro di destinazione.

2. Requisiti e adesione al regime

Il Provvedimento stabilisce che gli operatori devono presentare una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, includendo le seguenti informazioni:

Informazione richiesta Descrizione
Dati identificativi Codice fiscale, denominazione o ragione sociale, natura giuridica, domicilio fiscale.
Attività economiche Descrizione delle attività prevalenti e secondarie.
Stati di esenzione Stati membri in cui si intende applicare il regime.
Dichiarazioni specifiche Conferma di non essere registrati al regime di franchigia in altri Stati UE.
Identificativi IVA Numeri di identificazione fiscale rilasciati da Stati membri di esenzione.
Volume d’affari Dati sul volume d’affari degli ultimi due anni civili e dell’anno in corso.

 

3. Tempistiche e modalità operative

Adempimento Scadenza/Tempistica
Invio della comunicazione A partire dal 1° gennaio 2025.
Rettifica di errori Entro 5 giorni lavorativi dall’invio.
Trasmissione da intermediari Consentita tramite portale telematico con delega, a partire dalla data comunicata dall’Agenzia.
Assegnazione numero “EX” Entro 35 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, come previsto dall’art. 70-noviesdecies del D.P.R. 633/72.

4. Procedura di validazione della comunicazione

Dopo la presentazione della comunicazione, l’Agenzia delle Entrate avvierà un processo di verifica e inoltro attraverso:

  1. controllo preliminare dei dati forniti dal richiedente.
  2. trasmissione agli Stati membri indicati nella comunicazione.
  3. assegnazione del numero identificativo con suffisso “EX”, che certifica l’applicazione del regime.

5. Obblighi di aggiornamento

Gli operatori devono aggiornare la comunicazione in caso di:

  • modifica dei dati forniti, come variazioni nel volume d’affari o cambiamenti di attività.
  • inclusione di nuovi Stati membri in cui si applica il regime.
  • cessazione volontaria dell’applicazione del regime.

6. Benefici del regime di franchigia IVA

Il regime offre numerosi vantaggi per le piccole imprese che operano a livello intracomunitario:

  • riduzione degli oneri amministrativi: elimina l’obbligo di registrazione IVA in ciascuno Stato membro di destinazione.
  • facilitazione del commercio transfrontaliero: rende le operazioni più agevoli e meno costose.
  • promozione della competitività: consente alle piccole imprese di operare su scala internazionale con maggiore semplicità.

7. Esempi pratici di applicazione

Esempio 1: Professionista italiano operante in Francia

Un consulente italiano con un volume d’affari UE di 80.000 euro e un volume d’affari in Francia di 12.000 euro può richiedere il regime di franchigia in Francia. Dopo l’assegnazione del numero “EX”, non sarà obbligato a versare l’IVA in Francia.

Esempio 2: Vendita a distanza da Germania a Italia

Un operatore tedesco che vende beni a clienti italiani per un valore annuo di 30.000 euro può richiedere l’applicazione del regime in Italia, semplificando gli obblighi IVA.

8. Osservazioni conclusive

Il Provvedimento n. 460166/2024 rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione fiscale per le piccole imprese italiane che operano nel mercato unico europeo. Grazie al regime di franchigia IVA, queste imprese possono ridurre significativamente i costi e gli adempimenti amministrativi, favorendo la competitività e la crescita a livello internazionale.

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