Redditi: nuovi termini di versamento per i soggetti ISA

post-image
Condividi

Con la conversione in legge del D.L. n. 51/2023 (cd. “Decreto Omnibus”), si è giunti infine alla definizione dei termini previsti per il versamento dei tributi e contributi scaturenti dal modello Redditi 2023, anno di imposta 2022, che quest’anno presentano importanti novità rispetto al passato per quanto riguarda i “soggetti ISA”.

La proroga per i contribuenti ISA, annunciata dal MEF con un comunicato stampa del 14 giugno 2023, è stata ufficializzata con il suo recepimento nell’art. 4 nella legge n. 87/2023, pubblicata in G.U. n. 155 del 5 luglio 2023.

Indice

1. Termini di versamento Redditi 2023 per i soggetti ISA
2. Termini di versamento Redditi 2023 per i soggetti non ISA
3. Le regole per la rateizzazione
4. I termini di versamento Redditi per le società di capitale

1. Termini di versamento Redditi 2023 per i soggetti ISA

Viene disposta la proroga dei versamenti, dal 30 giugno al 20 luglio 2023, senza alcuna maggiorazione, della prima o unica rata. Come già accaduto negli anni precedenti, tale proroga è riservata ai “soggetti ISA”.

Chi sono i “soggetti ISA”

Sono considerati “soggetti ISA”:

  • i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ditte individuali, professionisti, società, associazioni professionali) anche se in regime di vantaggio o forfettario;
  • la proroga si applica anche nel caso in cui l’ISA non sia da compilare o non sia applicabile in ragione di cause di esclusione (es. inizio attività 2022 o 2021, cessazione attività, periodo di non normale svolgimento, multiattività ecc.);
  • la proroga si estende ai soci, associati e collaboratori familiari dei medesimi soggetti cui sopra.

Attenzione – Nel solo caso in cui il soggetto non sia assoggettato agli ISA per superamento della soglia dei ricavi pari a euro 5.164.569 la proroga al 20 luglio 2023 non si applica.

Versamenti e maggiorazioni

Novità – Il D.L. n. 51/2023 prevede per il caso di “pagamento in seconda scadenza”, ovvero oltre il 20 luglio 2023, che:

  • i soggetti ISA dovranno versare entro il 31 luglio 2023 (e non entro il 20 agosto, così come era stato previsto negli anni precedenti);
  • la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo sia dovuta in ragione di giorno.

Ciò significa che, se il versamento viene effettuato dopo il 20 luglio 2023 ed entro il 31 luglio, la maggiorazione non è fissa nella misura dello 0,4%, bensì varia a seconda della data di versamento dell’unica rata, o della prima rata, a seconda della data di effettivo versamento, come segue:

Data di versamento

Maggiorazione

21/07/2023

0,03636%

22/07/2023

0,07273%

23/07/2023

0,10909%

24/07/2023

0,14545%

25/07/2023

0,18182%

26/07/2023

0,21818%

27/07/2023

0,25455%

28/07/2023

0,29091%

29/07/2023

0,32727%

30/07/2023

0,36364%

31/07/2023

0,40000%

 

Osserva – Vi sono tuttavia da considerare le implicazioni pratiche di un siffatto meccanismo, che renderebbero necessario “calibrare” la maggiorazione dovuta a titolo di interesse corrispettivo in ragione della data di effettivo versamento, con ciò comportando che uno spostamento di anche solo un giorno nell’arco di tempo intercorrente tra il 21 ed il 31 luglio 2023 andrebbe a modificare i conteggi, oltre tutto con effetti a cascata nel caso di prevista rateizzazione.

La concreta applicazione della norma di cui sopra richiederebbe quindi una costante interlocuzione tra consulente fiscale e cliente al fine di determinare la data di effettivo versamento, ed anche un costante invio di flussi telematici giornalieri, laddove il pagamento avvenisse a mezzo trasmissione del modello F24 per il tramite del canale Entratel dell’intermediario incaricato.

Con ogni probabilità di tratta di una possibilità che è stata introdotta al fine di evitare le critiche relative al mancato rinvio al 20 agosto; resta comunque il fatto che nel caso del rinvio massimo concesso, al 31 luglio 2023, data che presumibilmente e ragionevolmente verrà da tutti assunta quale “seconda scadenza”, si rende dovuto lo 0,4% per poter godere di 11 giorni in più, in luogo dei 30 da sempre concessi.

Software fatturazione

2. Termini di versamento Redditi 2023 per i soggetti non ISA

Si ricorda che nessuna variazione è stata introdotta al calendario originale per quanto riguarda i termini previsti per i versamenti dovuti dai “soggetti non ISA”, così come già accaduto negli anni precedenti.

Rientrano nei soggetti non ISA, ad esempio, i contribuenti che non esercitano attività di impresa, arte o professione (i cd. “privati”, non titolari di partita IVA e non titolari di redditi da partecipazione in qualità di soci, associati, coniuge dell’impresa coniugale e collaboratori di impresa familiare di soggetti ISA).

Per i “soggetti non ISA”, come si è detto, il termine per il pagamento della prima o unica rata resta fermo all’ormai decorso 30 giugno 2023, con possibilità di slittamento al 31 luglio 2023 (poiché il 30 è festivo) con lo 0,4% in più, dovuto in misura fissa.

Anche i termini relativi ai versamenti delle rate successive alla prima restano invariati, e sono quindi confermati così come già presenti nelle istruzioni di compilazione al modello Redditi 2023 cui si rimanda.

3. Le regole per la rateizzazione

Si ricorda che, per regola generale, i termini per il versamento delle rate successive alla prima sono previsti a cadenza diversa a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita IVA nell’anno in cui i versamenti vengono eseguiti (metà mese per i titolari di partita IVA, fine mese per i non titolari di partita IVA).

Al fine di determinare l’ammontare dovuto in caso di rateizzazione, innanzi tutto occorre valutare il termine di versamento previsto per la prima rata (ovvero con o senza maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo dello 0,4%).

L’importo complessivamente dovuto, maggiorato di interesse corrispettivo, può poi essere rateizzato (con ultima rata scadente al massimo nel mese di novembre 2023).

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Per il nuovo scadenzario applicabile ai soggetti Isa titolari di partita IVA e non titolari si rinvia alle tabelle pubblicate dall’Agenzia delle Entrate con Faq del 6 luglio 2023.

Software fatturazione

4. I termini di versamento Redditi per le società di capitale

È bene ricordare, altresì, che, per quanto riguarda le società di capitale che hanno approvato il bilancio entro il maggior termine dei 180 giorni, il versamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, con possibilità di fruire di ulteriori 30 giorni con lo 0,4% in più.

Bilancio approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio

Pertanto, se l’approvazione del bilancio è avvenuta entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, i termini sono quelli previsti ordinariamente, e quindi prima o unica rata entro il 30 giugno 2023, oppure, se trattasi di “soggetto ISA”, 20 luglio 2023.

Bilancio approvato entro i 180 giorni

Se, invece, l’approvazione del bilancio è avvenuta oltre i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetto ISA o meno, il termine è, come si è detto, l’ultimo giorno del mese successivo, più altri 30 giorni con lo 0,4% in più.

Quindi, se per esempio il bilancio è stato approvato il 29 giugno 2023, il termine per il versamento è il 31 luglio 2023, oppure il 30 agosto 2023 con lo 0,4% in più, indipendentemente dal fatto che si tratti di soggetto ISA o meno.

Bilancio approvato oltre i 180 giorni

Per finire, laddove l’approvazione del bilancio non sia avvenuta nemmeno nei 180 giorni, i termini restano quelli previsti nel caso di approvazione oltre 120 giorni ma entro 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio, e quindi 31 luglio 2023 per la prima o unica rata, con possibilità di slittamento al 30 agosto 2023, con lo 0,4% in più, ed anche in questo caso indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto ISA o meno.

La guida pratica di SuperBill per chi fa impresa

Scarica gratuitamente l’eBook

L’eBook si propone di illustrare quali sono le tappe fondamentali per pianificare l’apertura di un’attività, la sua gestione e la sua crescita, partendo dall’analisi delle forme societarie e delle soluzioni contabili e fiscali più vantaggiose da adottare in fase di avvio e durante l’esercizio dell’attività, con una particolare attenzione al regime agevolato forfettario.

Parti con il piede giusto e scarica la guida pratica – Il primo passo verso LA MIA IMPRESA

Articoli correlati


TAG