Ravvedimento speciale 2022 entro il 31 marzo 2024

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Nuova edizione del ravvedimento speciale per le dichiarazioni relative all’anno di imposta 2022. Per perfezionare l’adesione alla sanatoria è necessario rimuovere le irregolarità e versare gli importi dovuti entro il 31 marzo 2024, termine che slitta al 2 aprile considerato che il 31 marzo e il 1° aprile sono festivi.

Indice

1. Il ravvedimento speciale
2. Perfezionamento del ravvedimento speciale 2022
3. Il pagamento rateale

1. Il ravvedimento speciale

Il ravvedimento speciale è uno degli istituti di “pace fiscale” introdotti con la legge di Bilancio 2023 (legge n. 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, commi da 174 a 178), in origine avente ad oggetto la possibilità di sanare le violazioni sostanziali compiute nelle dichiarazioni relative ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

In ragione di quanto previsto dal decreto “Milleproroghe” nella sua formulazione definitiva post conversione in legge (art. 3, comma 12-undecies, D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni in legge 23 febbraio 2024, n. 18) è ora possibile utilizzare il ravvedimento speciale anche con riferimento all’anno di imposta 2022.

Condizioni di accesso al ravvedimento speciale

A tal fine è necessario:

  • presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, a rettifica di quella originariamente presentata, che si è rivelata essere infedele;
  • versare le maggiori imposte dovute, maggiorate di sanzioni e interessi.

Osserva – Il ravvedimento speciale altro non è che un ravvedimento a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle ordinariamente previste dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Infatti, grazie al ravvedimento speciale le sanzioni vengono ridotte ad un ottavo.

Si ricorda condizioni essenziali per l’accesso al ravvedimento speciale sono:

  • la sussistenza di una dichiarazione originaria validamente presentata, seppure infedele. Ciò significa che la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2022, ai fini della fruibilità del ravvedimento speciale qui in esame, deve essere stata trasmessa nei termini o con un ritardo non superiore ai 90 giorni;
  • che le violazioni siano riferibili a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate (ad esempio imposte dirette e IVA).

Violazioni escluse dalla sanatoria

Restano comunque fuori dal perimetro della misura:

  • la regolarizzazione di versamenti omessi emergenti da dichiarativi correttamente presentati e, in generale, tutte quelle emergenti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni;
  • l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato;
  • le violazioni formali;
  • le violazioni che, prima del pagamento della prima o unica rata, siano già state oggetto di contestazione mediante atto di accertamento, di recupero, di liquidazione, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni.

Irregolarità relative a redditi di fonte estera

È invece possibile ricorrere al ravvedimento speciale per sanare le irregolarità relative ai redditi di fonte estera, all’imposta sul valore delle attività finanziarie estere (IVAFE) e all’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) che non siano individuabili con i controlli automatizzati delle dichiarazioni di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, anche se relative ad attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Attenzione – In tal caso, tuttavia, restano ferme le ordinarie sanzioni relative alla violazione degli obblighi di monitoraggio.

In altri termini, laddove il quadro RW non sia stato compilato, e di conseguenza siano stati violati sia gli obblighi di monitoraggio che gli obblighi di versamento di IVIE o IVAFE, con il ravvedimento speciale si riduce ad 1/8 la sanzione dovuta per la mancata emersione e conseguente versamento del tributo, ma resta piena e non regolarizzabile la sanzione del 15% per la violazione degli obblighi di monitoraggio.

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2. Perfezionamento del ravvedimento speciale 2022

Al fine di perfezionare il ravvedimento speciale anno di imposta 2022 i contribuenti sono tenuti a:

  • rimuovere le irregolarità od omissioni, presentando dichiarazione integrativa a sfavore entro il 31 marzo 2024;
  • versare gli importi dovuti, ovvero le maggiori imposte, le sanzioni ridotte in ragione del ravvedimento speciale e gli interessi entro la medesima data.

È altresì possibile, come meglio approfondito nel seguito, versare le somme dovute in forma rateale; in tal caso, il perfezionamento della sanatoria si ha con il tempestivo versamento della sola prima rata, sempre entro il 31 marzo 2024 (termine che slitta al 2 aprile in quanto il 31 marzo cade di domenica e il 1° aprile è festivo).

È possibile compensare gli ammontari dovuti con eventuali crediti (compensazione orizzontale con modello F24).

Sanzioni

Quanto al conteggio delle sanzioni, si ricorda che per le violazioni sostanziali compiute nei dichiarativi, ex art. 1 del D.Lgs. n. 471/1997, le stesse sono dovute nella misura minima del 90% e massima del 180% delle imposte omesse.

Grazie al ravvedimento speciale, tali sanzioni scendono al 5%, ovvero 1/8 del minimo. Restano dovuti gli interessi calcolati secondo le regole ordinarie, a tasso legale.

3. Il pagamento rateale

Ulteriore aspetto di interesse del ravvedimento speciale è la possibilità di versare le somme dovute in forma rateale, opportunità non concessa in caso di ricorso al ravvedimento operoso ordinario.

Per quanto riguarda il ravvedimento speciale 2022 il pagamento potrà avvenire, come si è detto, in unica soluzione entro il 31 marzo 2024.

In alternativa, è possibile versare in quattro rate, come segue, corrispondendo sulle rate successive alla prima interessi, calcolati nella misura del 2% annuo:

  • Prima rata: 31 marzo 2024
  • Seconda rata: 30 giugno 2024
  • Terza rata: 30 settembre 2024
  • Quarta e ultima rata: 20 dicembre 2024

Osserva – Si presti particolare attenzione alla rata di dicembre, in quanto scadente il 20 del mese, e non a fine mese come le rate che la precedono.

Come già ricordato, al fine di perfezionare il ravvedimento speciale è sufficiente versare la prima rata.

Laddove le rate successive non venissero onorate tempestivamente, il contribuente decadrà dal beneficio del rateizzo e le somme ancora dovute saranno iscritte a ruolo, maggiorate di una sanzione pari al 30%, ex art. 13 D.Lgs. 471/1997, e relativi interessi.

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