Profili operativi dello split payment
Una sintesi di quelli che sono gli adempimenti dei fornitori e degli acquirenti per le fatture emesse e ricevute in split payment, considerando anche la recente CM n. 27/E/2017. Su questo argomento puoi leggere anche il post Split payment: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Adempimenti dei fornitori per le fatture emesse in split payment
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate, i fornitori sono tenuti a emettere la fattura con l’annotazione “scissione dei pagamenti” ovvero “split payment”, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972.
Per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 nei confronti di cessionari/committenti rientranti nello split payment, l’IVA non sarà corrisposta ai fornitori/professionisti ma liquidata all’erario dalle società ed enti acquirenti soggetti allo split payment.
Più in particolare, da un punto di vista operativo, il fornitore (in base ai chiarimenti contenuti nella CM n. 27/E/2017):
- deve registrare nel registro “IVA vendite” le operazioni effettuate e la relativa IVA non incassata dai fornitori;
- non deve computare nella liquidazione di periodo l’IVA a debito indicata in fattura;
- deve annotare in modo distinto (anche con l’eventuale istituzione di appositi codici IVA) la fattura emessa in regime di split payment, indicando l’aliquota applicata e l’ammontare dell’imposta.
Adempimenti degli acquirenti per le fatture ricevute in split payment
Il Decreto 27 giugno 2017 non ha apportato modifiche con riferimento alle modalità di versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni che effettuano acquisti in ambito split payment a fini istituzionali. Infatti, tali Pubbliche Amministrazioni continueranno a versare l’IVA mediante il modello F24 “enti pubblici”, utilizzando apposito codice tributo, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’IVA è divenuta esigibile.
Invece, sempre il Decreto 27 giugno 2017, con riferimento alle Pubbliche Amministrazioni e le società, identificate ai fini IVA, che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali potranno procedere al versamento dell’IVA mediante due modalità tra loro alternative.
La prima modalità prevede che le Pubbliche Amministrazioni che esercitano attività commerciale e le altre società possono procedere al versamento dell’IVA mediante presentazione del modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazioni e con la futura introduzione di un apposito codice tributo.
In alternativa, le Pubbliche Amministrazioni che agiscono in ambito commerciale e le altre società, per le fatture oggetto di split payment, possono:
- annotare le fatture nel registro di cui agli artt. 23 o 24 del DPR n. 633/1972, entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente;
- imputare l’IVA dovuta alla liquidazione periodica del mese dell’esigibilità (o del relativo trimestre in caso di liquidazioni trimestrali);
- registrare le fatture nel registro degli acquisti di cui all’art. 25 del DPR n. 633/1972, ai fini di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta.
Il Decreto attuativo ha stabilito che queste regole non sono applicabili con riferimento ai committenti/cessionari banche e società assicurative, per i quali continuano a essere applicabili le particolari modalità di annotazione e liquidazione stabilite per tali categorie – Decreto del MEF n. 75 del 12 febbraio 2004 e Decreto del Ministro delle Finanze del 30 maggio 1989.