Prestazioni sanitarie: fattura elettronica dal secondo trimestre 2025

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Anche per l’anno 2025, si registrano aggiornamenti in ordine al divieto di fatturazione in formato elettronico per coloro i quali esercitano professioni sanitarie.

Tuttavia, a differenza di quanto accaduto in passato, la proroga del divieto di emissione di e-fattura non avrà carattere annuale, bensì cesserà al 31 marzo 2025, segnando una netta discontinuità rispetto alle dinamiche dei precedenti anni.

Indice

1. Prestazioni sanitarie: obblighi e divieti di emissione di fattura elettronica
2. Proroga limitata al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie
3. Il quadro normativo fino al 31 marzo 2025
4. Possibili futuri sviluppi

1. Prestazioni sanitarie: obblighi e divieti di emissione di fattura elettronica

In premessa occorre ricordare che la disciplina vigente, afferente agli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico, ha risentito delle proroghe annuali del divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche.

Infatti, le disposizioni ad oggi vigenti, devono considerare le previsioni dell’art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dell’art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Queste norme hanno introdotto il divieto di emettere fatture in formato elettronico per prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili dei pazienti. Tale divieto, inizialmente limitato nel tempo, è stato successivamente prorogato di anno in anno, ed è valido fino al 31 dicembre 2024, fatta salva l’ulteriore proroga che, come di seguito esaminato, verrà nuovamente concessa, ma solo fino al 31 marzo 2025.

2. Proroga limitata al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie

Per il periodo d’imposta 2024, l’art. 3, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. decreto Milleproroghe 2024) aveva prolungato fino al 31 dicembre 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, riproponendo sostanzialmente lo stesso scenario del 2023.

Ora, secondo quanto emerge dal comunicato stampa del Governo successivo alla riunione del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 2024, il cd. decreto Milleproroghe 2025 – non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale al momento della stesura del presente contributo – prevederà che tale divieto venga ulteriormente esteso al 2025, ma solo fino al 31 marzo.

In altri termini, rispetto agli anni precedenti, la proroga non è più annuale, bensì limitata ai primi tre mesi del 2025.

ATTENZIONE – Pertanto, a partire dal 1° aprile 2025, in assenza di ulteriori interventi di carattere normativo, il divieto di emissione di e-fatture per le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche non troverà più applicazione, con la conseguenza che anche tali operazioni rientreranno pienamente nel perimetro dell’obbligo di fatturazione in esclusiva modalità elettronica.

OSSERVA – Il comunicato stampa, con terminologia imprecisa, fa riferimento all’esenzione dall’obbligo di e-fattura; in realtà, sul piano tecnico, si è sempre trattato di un divieto, stabilito per prevenire trattamenti non conformi di dati sensibili. Da ciò deriva l’impossibilità di adottare la fatturazione elettronica per le prestazioni interessate dal divieto, fintanto che tale divieto resta vigente.

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3. Il quadro normativo fino al 31 marzo 2025

In sintesi, il quadro normativo, fino al 31 marzo 2025, resta quello consolidato nel 2024, di seguito brevemente riepilogato.

  • Per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, continua ad applicarsi il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche i cui dati sono oggetto di trasmissione al STS (art. 10-bis del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e successive proroghe).
  • Anche per i soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al STS, effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, permane il divieto di emissione di fattura elettronica (art. 9-bis del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 e successive proroghe).

OSSERVA – Si ricorda che le disposizioni cui sopra si applicano, inoltre, anche ai medici veterinari obbligati alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati utili alla predisposizione della dichiarazione precompilata.

Restano comunque escluse dal divieto tutte le altre operazioni:

  • prestazioni sanitarie rese a soggetti titolari di partita IVA;
  • prestazioni di carattere non sanitario rese a qualsiasi soggetto;
  • cessioni di beni, a prescindere dal destinatario delle cessioni stesse;
  • prestazioni effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le operazioni sovra elencate, pertanto, sono soggette al regime ordinario di fatturazione elettronica, così come già previsto, sin dal principio, a partire dall’introduzione dell’obbligo di e-fattura.

Tale obbligo, peraltro, riguarda ora indistintamente tutte le tipologie di contribuenti indipendentemente dal regime contabile adottato, poiché con il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, era stato stabilito, a partire dal 1° gennaio 2024, il venir meno degli ultimi esoneri residui in materia di fatturazione elettronica, precedentemente concessi a favore dei contribuenti “minori” (regimi forfettari e di vantaggio con ricavi o compensi 2021 inferiori a 25.000 euro).

In conclusione, la novità è costituita dalla scadenza del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie al 31 marzo 2025: dopo tale data, il divieto scomparirà e tutte le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche, ed anche le prestazioni veterinarie, saranno ricondotte nell’ambito della fatturazione elettronica.

4. Possibili futuri sviluppi

Il contenuto del comunicato stampa, che ancora deve essere tradotto in normativa ufficiale, è stato in qualche modo sorprendente. Infatti, ad oggi non sono noti interventi di carattere tecnico, attuati a livello di Sistema di Interscambio, che possano giustificare il venir meno del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni qui richiamate.

La scelta di limitare la proroga del divieto al solo primo trimestre 2025, lascia presumere che siano in fase di definizione soluzioni tecniche atte a garantire la conformità del sistema di fatturazione elettronica al necessario rispetto della tutela dei dati personali, tali da consentire il superamento del divieto stesso.

I possibili scenari futuri, quindi, possono essere tendenzialmente rivolti in tre direzioni: una nuova proroga, un intervento sul Sistema di Interscambio che consenta di veder garantita la privacy dei pazienti – intervento che inevitabilmente dovrà essere assunto con il “via libera” del Garante – o una modifica radicale dell’ottica di fatturazione elettronica per i soggetti interessati.

Si potrebbe, infatti, ipotizzare una trasmissione dei dati non al Sistema di Interscambio dell’Agenzia delle Entrate, bensì al Sistema Tessera Sanitaria, già strutturato per l’accoglimento di dati sensibili.

Al momento, siamo comunque nell’ambito di mere ipotesi, che dovranno trovare conferma, innanzi tutto, nella norma definitivamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale e, in seconda battuta, nei provvedimenti tecnici del caso (provvedimento AdE o similare), grazie ai quali sarà possibile comprendere le modalità di concreta attuazione dei nuovi obblighi di emissione di e-fattura, anche a carico di quei contribuenti che, sino ad oggi, rappresentano l’ultimo baluardo della fatturazione in modalità cartacea.

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