Nuovi codici ATECO 2025: il passaggio e l’effetto sui dichiarativi

La nuova classificazione delle attività ATECO 2025 è divenuta obbligatoria a partire dal 1° aprile 2025. A partire da tale data, l’ISTAT ha messo a disposizione gli ultimi documenti utili ad affrontare il passaggio dalla vecchia codifica ATECO 2017, aggiornata da ultimo nel 2022, alla nuova.
Tale passaggio non sempre è agevole e intuitivo, posto che in numerosi casi non vi è un’automatica corrispondenza tra la precedente codifica, che per semplicità d’ora innanzi chiameremo ATECO 2022, e ATECO 2025. É quindi necessario approcciare la nuova classificazione con la dovuta attenzione, analizzando anche le ricadute in termini di dichiarativi.
Indice
1. Le caratteristiche di ATECO 2025
2. La fase di ricodifica
3. Le ricadute del cambio di codice ATECO nei dichiarativi
1. Le caratteristiche di ATECO 2025
La nuova classificazione delle attività ISTAT ATECO 2025 presenta una struttura che ricalca quella precedente: sezione, divisione, gruppo, classe, categoria e sottocategoria. Più semplicemente, i nuovi codici attività, così come i precedenti, sono strutturati nella forma “xx.xx.xx”.
Ciò nonostante, le differenze rispetto a ATECO 2022 sono considerevoli. Infatti, sono stati introdotti ex novo numerosi codici utili al fine di classificare fattispecie che non erano state considerate in precedenza; contestualmente, è cambiata la logica stessa che guida la classificazione delle attività.
Ad esempio, se prima a fare la differenza nel commercio era il canale di vendita utilizzato, con un codice apposito che identificava l’e-commerce, indipendentemente dalla tipologia di prodotto venduto, ora la classificazione verte, all’opposto, sul prodotto venduto, indipendentemente dal fatto che si tratti di commercio esercitato in sede fissa piuttosto che via web. Un altro esempio di cambio di logica è quello che riguarda l’attività di intermediazione commerciale, che nella nuova codifica viene classificata in quanto tale, senza che abbia più rilevanza la distinzione tra agenti e rappresentanti, procacciatori o mediatori.
A seguito del cambio di logica sotteso alla classificazione – che si è reso necessario anche ai fini di rendere i codici di attività più aderenti a quelli utilizzati in sede europea – nonché dell’implementazione dei codici possibili e della soppressione di codici previgenti, nel passaggio tra ATECO 2022 a ATECO 2025 solo nei due terzi dei casi è possibile ottenere un’immediata correlazione tra vecchio e nuovo codice (cd. corrispondenza 1:1).
Numerosi sono i casi in cui ci si trova dinnanzi ad una corrispondenza “molti a uno”, nel qual caso il passaggio risulta comunque semplice poiché più codici vecchi convergono verso un unico nuovo codice ATECO 2025, ma più spesso l’operazione di ricodifica risulta essere più complessa, poiché a un unico codice ATECO 2022 possono corrispondere più ATECO 2025.
2. La fase di ricodifica
La fase di ricodifica deve, innanzi tutto, prevedere un’attenta disamina dell’attività effettivamente esercitata, o delle attività, che potrebbero essere tutte ricomprese in un unico ATECO 2022 cui ora corrispondono più ATECO 2025, con conseguente necessità di segnalare la presenza di nuove attività secondarie, dapprima non presenti in quanto indistinte dalla principale.
Al fine di agevolare la correlazione tra vecchio e nuovo codice ATECO, l’ISTAT ha messo a disposizione una serie di utili strumenti.
Il punto di partenza, a parere di chi scrive, è la Tavola di raccordo bidirezionale ATECO 2025 – ATECO 2022, grazie alla quale, partendo da ATECO 2022, è possibile individuare immediatamente il codice, o i codici, previsti nella nuova classificazione ATECO 2025.
Laddove la corrispondenza sia “1:N”, ovvero a un ATECO 2022 corrispondano più ATECO 2025, al fine di individuare il corretto codice è possibile consultare la colonna “Contenuto comune”, oppure, più agevolmente, le Note esplicative ATECO 2025, ovvero un vero e proprio manuale che esplicita, per ciascuna codifica, le attività incluse e quelle escluse, con rimando, in quest’ultimo caso, alla codifica più adatta.
Estremamente utile è anche il motore di ricerca fornito dall’ISTAT, disponibile alla pagina web Classificazione delle attività economiche ATECO, grazie al quale è possibile navigare nella struttura della classificazione, effettuare ricerche per codice ATECO ma anche per singola parola. Tale motore di ricerca è stato aggiornato alla versione ATECO 2025 a partire dal 1° aprile 2025.
OSSERVA – Effettuate l’operazione di ricodifica, è necessario verificare che il corretto codice ATECO risulti correttamente aggiornato al Registro Imprese (CCIAA) e in Anagrafe Tributaria (Area riservata Agenzia delle Entrate, cassetto fiscale, informazioni anagrafiche), procedendo ad effettuare le opportune variazioni laddove tale operazione, che viene effettuata in automatico laddove possibile, non restituisca il codice ATECO che più si ritiene aderente al proprio caso.
3. Le ricadute del cambio di codice ATECO nei dichiarativi
Come noto, il codice ATECO è richiesto in molteplici occasioni, in primo luogo nei dichiarativi.
In questa fase di passaggio, che certamente sarebbe stata più facilmente gestibile se i nuovi codici di attività fossero stati resi a adozione obbligatoria a partire dal 2026, invece che nel corso d’anno 2025 e proprio a ridosso della campagna dichiarativi, molte sono le ricadute della mutata classificazione, talune delle quali, in prima battuta, nemmeno prese in considerazione dalla stessa amministrazione finanziaria.
Dichiarazione IVA
Un primo nodo da sciogliere era quello della Dichiarazione modello IVA 2025, anno di imposta 2024, per il quale le istruzioni di compilazione prevedono l’utilizzo del codice ATECO in essere al momento della presentazione del dichiarativo. Ciò avrebbe comportato che le dichiarazioni trasmesse entro il 31 marzo avrebbero recato ATECO 2022, mentre quelle trasmesse dal primo di aprile avrebbero dovuto esporre già il nuovo ATECO 2025.
Fortunatamente, ad evitare questa inutile complicazione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la Faq pubblicata il 5 marzo 2025, con la quale è stato chiarito che per le Dichiarazioni IVA 2025 presentate dal 1° aprile 2025 “i contribuenti potranno indicare, in alternativa: i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello”.
Contribuenti in regime forfettario
L’analisi concreta dell’applicazione della nuova classificazione ATECO 2025 ha fatto inoltre emergere un ulteriore problema, questa volta riguardante i contribuenti in regime forfettario.
Infatti, in taluni casi le modifiche apportate alla classificazione comportano non solo il semplice cambio del codice ATECO precedentemente utilizzato, ma addirittura un cambio di Gruppo, in ragione del quale, apparentemente, poteva cambiare la percentuale di forfetizzazione dei componenti positivi. Sotto questo profilo, il legislatore ha intenzione di intervenire con il cd. decreto legislativo correttivo che, al momento della stesura del presente contributo, è ancora in fase embrionale, essendo stato semplicemente approvato in sede di analisi preliminare nel corso del Consiglio dei Ministri del 12 marzo scorso.
Tuttavia, le istruzioni e la modulistica dei modelli Redditi PF 2025 di fatto già accolgono l’intendimento che sarà formalizzato con l’adozione definitiva del citato decreto legislativo, prevedendo che ATECO 2025 venga indicato nel quadro LM, rigo 21 colonna 4 (con finalità puramente descrittive), mentre i righi LM22 / LM27, in ragione dei quali viene determinato il reddito in regime forfettario, continuano ad essere compilati con ATECO 2022.
Viene così fatta salva l’adozione delle precedenti percentuali di forfetizzazione, e tale impostazione verrà mantenuta almeno fino a quando la tabella che stabilisce tali percentuali non venga integralmente rivista in ottica ATECO 2025.
Soggetti ISA
Se i forfettari sono tenuti ad indicare ATECO 2025 nel nuovo campo dedicato, ma senza ricadute concrete, ciò non vale per i soggetti ISA, chiamati ad individuare il corretto modello ISA da compilare ed allegare al Modello Redditi 2025, facendo già riferimento al nuovo ATECO 2025.
Nella maggior parte dei casi, ciò non comporta comunque un cambio di modello ISA di riferimento (o sua evoluzione), tuttavia è necessario prestare attenzione.
Ad esempio, nella codifica ATECO 2022 il codice 68.20.01 corrispondeva a “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”; tale codice, in ATECO 2025, non prevede una corrispondenza univoca.
Infatti, a seconda dell’attività effettivamente esercitata il nuovo codice attività può essere:
- 90.00 – Altri servizi di alloggio, se l’attività svolta è quella della fornitura di servizi di alloggio in case e appartamenti ammobiliati o non ammobiliati per un periodo inferiore a un anno per motivi non di vacanza, alloggi per lavoratori, pensionati (ad esempio pensionati per studenti o lavoratori), alloggi per studenti per un periodo inferiore a un anno (ad esempio residenze universitarie e case dello studente) o gestione di vagoni letto non effettuata dalle società ferroviarie stesse;
- 20.01 – Affitto e gestione di terreni per telecomunicazioni propri o in locazione, nel caso di affitto e gestione di terreni adibiti con tralicci di supporto per antenne e cavidotti per telecomunicazioni;
- 20.02 – Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione, nel caso di affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione, quali terreni non residenziali, inclusi quelli agricoli e forestali (esclusi terreni adibiti con tralicci di supporto per antenne e cavidotti per telecomunicazioni) , edifici non residenziali, inclusi uffici ed edifici industriali, magazzini, alberghi e altri edifici per il tempo libero, sale espositive, strutture per il deposito self-storage, negozi al dettaglio e centri commerciali, data center; affitto e gestione di locali destinati a mercati permanenti, ad esempio mercati ortofrutticoli; affitto di uffici non attrezzati, luoghi di co-working e uffici interamente attrezzati; affitto di impianti industriali e fabbriche, inclusi macchinari e attrezzature; affitto di locali attrezzati per l’erogazione di servizi sanitari da parte di terzi;
- 20.09 – Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a., nel caso di affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione, quali: edifici e alloggi residenziali, terreni residenziali, fornitura di case e appartamenti ammobiliati o non ammobiliati per soggiorni di lunga durata, su base annuale o più lunga, gestione di aree residenziali per case mobili (case trasportabili) come residenze primarie, affitto di case galleggianti (houseboat) non trasportabili come residenze primarie; sviluppo di progetti immobiliari (progetti edilizi) per la gestione in proprio di edifici cioè per la locazione di spazi in tali edifici, locazione di tetti, ad esempio per l’installazione di pannelli solari, fornitura di spazi destinati esclusivamente alla presa in pensione di animali.
A seconda dell’avvenuta riclassificazione, nell’esempio proposto, il corretto modello ISA da compilare sarà il DG40U, per i codici ATECO 2025 “Affitto e gestione di terreni per telecomunicazioni propri o in locazione” – 68.20.01; “Affitto e gestione di altri terreni ed edifici non residenziali, impianti e fabbriche propri o in locazione” – 68.20.02 e “Affitto e gestione di beni immobili propri o in locazione n.c.a.” – 68.20.09.
Il DG40U, in sintesi, accoglie tre delle quattro possibili riclassificazioni del precedente ATECO 68.20.01 “Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)”.
Se, invece, il codice ATECO 2025 corretto è il 55.90.00 – Altri servizi di alloggio, allora il modello ISA da compilare è il DG44U.