Note di variazione in diminuzione IVA nelle procedure concorsuali

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L’Agenzia delle Entrate ha recentemente fornito importanti chiarimenti riguardo l’emissione della nota di variazione in diminuzione IVA (di cui all’art. 26 del DPR n. 633/1972) in caso di procedure concorsuali.

Con la Risposta all’interpello n. 126 del 3 giugno 2024, l’Agenzia ha chiarito che la conversione di una procedura di concordato preventivo in fallimento non costituisce l’avvio di una nuova procedura concorsuale, ma la continuazione di quella precedente. Pertanto, per l’emissione della nota di variazione, è necessario attendere l’esito infruttuoso del fallimento.

Indice

1. Il caso esaminato
2. Il “dies a quo” per l’emissione della nota di variazione
3. I chiarimenti dell’Agenzia Entrate
4. Conclusioni

1. Il caso esaminato

L’interpello presentato all’Agenzia delle Entrate riguarda la possibilità di emettere una nota di variazione in diminuzione dell’imponibile e dell’IVA non solo per la parte del credito falcidiata secondo il decreto di omologa del piano concordatario, ma anche per l’ulteriore quota oggetto dell’accordo successivo sottoscritto nella fase esecutiva del concordato.
Inoltre, si chiedeva se il fallimento del debitore, precedentemente ammesso al concordato preventivo, potesse essere considerato come una nuova procedura.

2. Il “dies a quo” per l’emissione della nota di variazione

Sul punto preme ricordare che il Decreto “Sostegni-bis” (art. 18 del D.L. n. 73/2021) ha introdotto novità significative, anticipando il “dies a quo” per l’emissione della nota di variazione in caso di mancato pagamento da parte del debitore soggetto a procedura concorsuale.
Secondo i commi 3-bis e 10-bis dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, la variazione dell’imponibile e dell’imposta può essere operata a partire dalla data di apertura della procedura concorsuale, senza attendere l’esito infruttuoso.
Le date rilevanti sono:

  • la sentenza dichiarativa del fallimento;
  • il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;
  • il decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
  • il decreto di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
Rilevanza dell’infruttuosità nella previgente disciplina Per le procedure concorsuali iniziate prima del 26 maggio 2021, continua ad applicarsi la disciplina previgente dell’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972, che richiede di attendere l’esito infruttuoso della procedura per emettere la nota di variazione. La norma prevedeva che il cedente/prestatore potesse portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione, annotandola nel registro degli acquisti, solo se la procedura concorsuale risultava infruttuosa.
“Dies a quo” in caso di concordato preventivo seguito da fallimento Nella Risposta n. 126/2024, l’Agenzia delle Entrate ha ora precisato che la dichiarazione di fallimento non costituisce l’inizio di una nuova procedura concorsuale, ma è la continuazione di quella avviata con il concordato preventivo.

Osserva – Va da sé che, se il concordato preventivo è stato avviato prima del 26 maggio 2021, si applicano le disposizioni previgenti, rendendo necessario attendere l’infruttuosità della procedura per l’emissione della nota di variazione.

3. I chiarimenti dell’Agenzia Entrate

In risposta al dubbio interpretativo sollevato dall’istante, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nota di variazione può essere emessa per l’importo complessivo del credito falcidiato, inclusa la quota oggetto dell’accordo successivo.
L’atto di transazione durante la procedura concorsuale non costituisce un nuovo accordo che annulla l’operazione, ma rientra nell’ambito degli accordi formalizzati durante la procedura.

4. Conclusioni

Questi chiarimenti sono fondamentali per i creditori che devono gestire l’emissione di note di variazione in caso di procedure concorsuali.

L’anticipazione del “dies a quo” nella nuova disciplina consente infatti una maggiore tempestività nella gestione delle variazioni dell’imponibile e dell’IVA, mentre per le procedure antecedenti al 26 maggio 2021, resta necessario attendere l’esito infruttuoso della procedura.

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