Nel 2023 flat tax al 15% sull’incremento di reddito

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La legge di Bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), art. 1, commi 55-57, introduce, solo per il 2023, la possibilità di avvalersi di una tassazione agevolata al 15% sul maggior reddito prodotto nel 2023 rispetto al triennio precedente (cd. tassa piatta o flat tax incrementale).

Indice

1. Soggetti interessati
2. Calcolo della base imponibile
3. Acconti d’imposta 2024 e altri benefici
4. Un esempio di calcolo

1. Soggetti interessati

La tassazione agevolata è rivolta ai titolari di partita IVA, che esercitano l’attività in forma individuale:

  • Imprese
  • Professionisti
  • Artisti

che non adottano il regime forfettario (il quale già prevede una tassazione sostitutiva IRPEF ad aliquota 15%).

In estrema sintesi, laddove il reddito prodotto nel 2023 venga incrementato rispetto ai tre esercizi precedenti, l’incremento – in luogo di essere tassato ad aliquota progressiva IRPEF e scontare anche le addizionali comunali e regionali – verrà tassato ad imposta sostitutiva, come si è detto ad aliquota fissa del 15%.

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2. Calcolo della base imponibile

Per il calcolo della base imponibile sulla quale l’agevolazione potrà trovare applicazione, occorre prendere a riferimento:

  • il reddito aziendale / professionale / artistico prodotto nel 2023
  • e porlo a confronto con quello più alto prodotto nel 2020, 2021 e 2022.

ATTENZIONE: È prevista una franchigia del 5% del reddito più alto del triennio 2020, 2021 e 2022; altresì, la norma prevede che la base di calcolo della flat tax incrementale non possa essere superiore a 40.000 euro.

La formula da applicare è pertanto la seguente:

REDDITO 2023 – (il più alto tra i redditi 2020/2021/2022) – il 5% del reddito più alto tra i redditi 2020/2021/2022

Se il risultato è positivo, tale sarà la base di calcolo sulla quale applicare, in luogo dell’IRPEF ordinaria, la tassazione sostitutiva al 15%.

Se il risultato è superiore a 40.000 euro, la tassazione sostitutiva potrà essere applicata solo su tale cifra, e tutto l’esubero concorrerà a tassazione ordinaria.

ATTENZIONE: Si evidenzia che l’agevolazione è prevista per il solo anno 2023; pertanto, i suoi benefici potranno essere goduti in sede di liquidazione delle imposte relative a tale anno, ovvero in sede di Redditi 2024, fermo restando che la base imponibile previdenziale sarà comunque da calcolarsi sull’intero reddito prodotto, con le regole ordinarie.

3. Acconti d’imposta 2024 e altri benefici

Alla luce del fatto che il beneficio è previsto per il solo 2023, inoltre, la norma prevede espressamente che gli acconti relativi all’anno 2024 dovranno essere calcolati senza tenere conto dell’applicazione della flat tax incrementale.

ATTENZIONE: Pertanto, sarà necessario rideterminare quella che sarebbe stata l’IRPEF (e relative addizionali) relativa al 2023 in assenza di flat tax incrementale, e su tali cifre parametrare gli acconti dovuti per il 2024.

Infine, ai fini della fruizione di benefici di qualsiasi natura, rapportati al reddito, dovrà essere sempre considerato il reddito complessivamente conseguito, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia stato tassato interamente ad IRPEF, oppure parte ad IRPEF e parte al 15% in ragione della flat tax incrementale.

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4. Un esempio di calcolo

Si riporta di seguito un esempio di calcolo:

  • Reddito 2020 euro 18.000
  • Reddito 2021 euro 15.000
  • Reddito 2022 euro 23.000
  • Reddito 2023 euro 44.000

Reddito più alto del triennio 2020/2022: euro 23.000

Franchigia 5%: euro 23.000 x 5% = euro 1.150

Imponibile Flat tax incrementale = Reddito 2023 – Reddito più alto 2020/2022 – Franchigia

Ovvero euro 44.000 – euro 23.000 – euro 1.150 = euro 19.850 (inferiore a 40.000 euro)

Flat tax dovuta sul reddito incrementale: euro 19.850 x 15% = euro 2.977,50

Reddito 2023 da tassare a IRPEF ordinaria = reddito 2023 – base imponibile flat tax

Ovvero euro 44.000 – euro 19.850 = euro 24.150,00

ATTENZIONE: Si ricorda che sul reddito a tassazione ordinaria possono essere fatte valere le deduzioni e le detrazioni previste in materia IRPEF.

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