Modello 730/2025: novità, tempistiche e controlli

Il nuovo modello 730/2025, approvato insieme ai relativi allegati con Provvedimento AdE n. 114763/2025, tiene conto delle indicazioni del cd. decreto “Semplificazioni adempimenti” (D.Lgs. n. 1/2024), ampliando il perimetro dei contribuenti cui è consentito l’utilizzo del modello dichiarativo. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere, progressivamente, il modello 730 il dichiarativo di riferimento delle persone fisiche non titolari di partita IVA.
Indice
1. Termini e modalità di presentazione
2. Novità terreni e fabbricati
3. Novità detrazioni e bonus lavoro dipendente
4. Ampliamento della platea del modello 730 e nuovi quadri M e T
5. Modello 730 e controlli formali dell’Agenzia delle Entrate su oneri e spese
6. Modello 730 e controlli sostanziali dell’Agenzia delle Entrate su oneri e redditi
1. Termini e modalità di presentazione
Il Modello 730/2025 deve essere presentato entro il 30 settembre 2025. Sotto il profilo dei canali che i contribuenti potranno utilizzare per la trasmissione del dichiarativo, non emergono novità rispetto al passato.
La dichiarazione può essere presentata accettando senza modifiche il contenuto della stessa, così come predisposta dall’Agenzia delle Entrate, oppure apportando le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie.
L’invio può avvenire direttamente a cura del contribuente, utilizzando gli appositi servizi telematici resi disponibili nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, il 730 precompilato può essere consegnato al CAF o a un Professionista abilitato, che provvederà alla verifica, all’eventuale integrazione e alla trasmissione. Infine, per i lavoratori dipendenti, resta ferma la possibilità della presentazione tramite sostituto di imposta, se il datore di lavoro intende offrire tale servizio.
2. Novità terreni e fabbricati
Per quanto riguarda i terreni, il modello 730 è stato aggiornato per accogliere il nuovo regime agevolativo per redditi domenicali ed agrari dei coltivatori diretti (CD) e degli imprenditori agricoli professionali (IAP). Tali redditi, per gli anni 2024 e 2025, non concorrono o concorrono parzialmente alla formazione del reddito complessivo.
Per quanto riguarda i fabbricati, invece, la modulistica aggiornata consente di gestire la nuova modalità di tassazione, prevista a partire dall’anno di imposta 2024, dei redditi derivanti da locazioni brevi. A tali redditi, fino all’anno di imposta 2023, si rendeva applicabile la cedolare secca nella misura del 21%, indipendentemente dal numero di immobili. A partire dal 2024, invece, la cedolare secca può applicare l’aliquota del 21% solo per un immobile, mentre i successivi scontano il 26%.
Inoltre, è obbligatorio indicare nella Sezione III del Quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo. Tale codice deve essere stato richiesto entro il 1° gennaio 2025, tuttavia la sua indicazione deve essere già effettuata in sede di modello 730/2025, nonostante ci si riferisca ai redditi conseguiti nel 2024.
3. Novità detrazioni e bonus lavoro dipendente
Ulteriori novità introdotte riguardano le modifiche introdotte alla norma con riferimento alla determinazione dell’IRPEF e detrazioni.
Per l’anno di imposta 2024 la detrazione per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro è pari a 1.955 euro (in precedenza 1.880 euro). In tal modo la “no tax area” dei dipendenti è stata equiparata a quella dei pensionati.
Gestito anche il nuovo “bonus Natale“, ovvero l’indennità di 100 euro prevista, per l’anno 2024, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro.
Sotto il profilo delle detrazioni IRPEF, si evidenzia che per l’anno 2024 – in presenza di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro – tali detrazioni vengono decurtate di un ammontare fisso, pari a 260 euro.
4. Ampliamento della platea del modello 730 e nuovi quadri M e T
Il cd. decreto “Semplificazioni adempimenti” (art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 gennaio 2024, n. 1) ha disposto che, progressivamente nel tempo, venga consentito ai contribuenti di poter rappresentare tramite il modello 730 tutte le diverse tipologie di redditi conseguiti al di fuori dell’esercizio di impresa o lavoro autonomo. Lo scopo dichiarato è quello di rendere il modello 730 il dichiarativo di riferimento delle persone fisiche non titolari di partita IVA.
In osservanza di tale indirizzo, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 114763/2025 ha disposto che, a partire dall’anno di imposta 2024, il Modello 730 possa essere utilizzato anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il Modello Redditi PF, adeguando di conseguenza la modulistica e le istruzioni di compilazione.
NOVITÀ – In particolare, sono stati introdotti due nuovi quadri: il quadro M (Redditi a tassazione separata e imposta sostitutiva) ed il quadro T (Plusvalenze di natura finanziaria).
I redditi a tassazione separata, che fino all’anno scorso erano da indicarsi nel quadro D, a partire da quest’anno vengono indicati nel nuovo quadro M. Grazie al quadro M, potranno utilizzare il modello 730 anche i contribuenti che hanno posto in essere un’operazione di rivalutazione del valore dei terreni di cui all’art. 67, comma 1 lett. a) e b) del Tuir, rideterminati ai sensi dell’art. 2 del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (rigo M76).
Tra le voci da indicare nel nuovo quadro M, anche le somme conseguite a titolo di rimborso nel 2024 che si riferiscono a oneri per i quali si è fruita la detrazione IRPEF negli anni precedenti. L’informazione, che fino all’anno scorso trovava accoglimento nel quadro D, deve essere inserita nel nuovo rigo M3.
Contribuisce all’ampliamento dei soggetti che possono utilizzare il modello 730 in luogo del modello Redditi PF anche l’inserimento del quadro RT, dedicato alle plusvalenze di natura finanziaria di varia natura.
5. Modello 730 e controlli formali dell’Agenzia delle Entrate su oneri e spese
Trovano conferma le regole previgenti in materia di controlli formali effettuabili sulle dichiarazioni precompilate che, in caso di utilizzo del modello 730, prevedono dei vantaggi differenziati a seconda della modalità di presentazione della dichiarazione.
Presentazione diretta o tramite sostituto d’imposta
Se il modello viene presentato direttamente dal contribuente (tramite sito Agenzia Entrate area riservata) o tramite sostituto d’imposta, e non vengono apportate modifiche ai dati precompilati, si applica l’esclusione automatica dei controlli formali sugli oneri precompilati (es. spese sanitarie, spese funebri, ecc.). In caso di modifiche, i controlli documentali saranno effettuati solo sui documenti che hanno determinato la modifica.
Presentazione tramite CAF o Professionista
Laddove, invece, la presentazione venga effettuata tramite CAF o Professionista, anche in questo caso non saranno effettuati controlli formali sugli oneri, a condizione che non vengano apportate modifiche alla dichiarazione (reddito o ammontare delle imposte dovute).
Laddove, invece, vengano operate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, l’Agenzia delle Entrate potrà effettuare i controlli documentali nei confronti del CAF o del Professionista con riferimento a tutti gli oneri, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per i quali il controllo è limitato ai soli documenti di spesa non indicati nella dichiarazione precompilata.
6. Modello 730 e controlli sostanziali dell’Agenzia delle Entrate su oneri e redditi
Resta comunque ferma la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di effettuare dei controlli sulla sussistenza delle condizioni poste alla base delle detrazioni e deduzioni. Ad esempio, può essere verificata la circostanza che un familiare dichiarato a carico, per il quale si fanno valere spese detraibili, sia effettivamente considerabile come tale.
Allo stesso modo, sono sempre passibili di controlli tutte le condizioni poste alla base di ciascuna detrazione (ad esempio la destinazione dell’immobile a prima casa nei tempi previsti, nel caso di detrazione degli interessi sul mutuo), nonché tutti i redditi dichiarati, ivi inclusi quelli che risultano dalla comunicazione effettuata dai sostituti di imposta mediante la Certificazione Unica.