LIPE: novità al modello già per il primo trimestre 2024
Aggiornato il modello per la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA, da utilizzare già dal primo trimestre (scadenza il 31 maggio 2024). Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare la modulistica alle normative vigenti tra cui, in particolare, l’aumento della soglia minima prevista per il versamento dell’IVA periodica.
Indice
1. Le novità del modello LIPE
2. Profili sanzionatori
1. Le novità del modello LIPE
Il 14 marzo 2024, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un proprio provvedimento (prot. n. 125654/2024) che ha apportato alcune modifiche al modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche, conosciuto come LIPE.
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, la LIPE avviene su base trimestrale e comprende i dati delle liquidazioni periodiche effettuate dai soggetti passivi IVA, sia mensili che trimestrali.
Osserva – Il nuovo modello sarà utilizzato già con riferimento ai dati relativi al primo trimestre del 2024 (con scadenza il 31 maggio 2024).
La principale modifica al modello si è resa necessaria per aggiornare la soglia minima prevista per il versamento dell’IVA periodica.
Attenzione – Con il D.Lgs. n. 1/2024 (cd. Decreto “Adempimenti”), in vigore dal 13 gennaio 2024, la soglia per le liquidazioni IVA mensili è stata aumentata da 25,82 a 100 euro. Se l’importo dovuto non supera i 100 euro, il versamento avviene con quello del mese successivo, ma entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Anche per le liquidazioni IVA trimestrali, l’opzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 542/1999 ha elevato la soglia da 25,82 a 100 euro. In questo caso, se l’importo dovuto non supera i 100 euro, il versamento avviene con quello del trimestre successivo, ma sempre entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Le altre modifiche al modello riguardano principalmente aggiornamenti dettagliati per adeguare la modulistica alle normative vigenti:
- sostituzione dell’informativa sul trattamento dei dati personali;
- modifica della descrizione del rigo VP10 in “Versamenti auto F24 elementi identificativi”;
- eliminazione del codice 2 relativo agli “Eventi eccezionali” nelle istruzioni;
- aggiornamento del titolo e del testo relativo al rigo VP10 nelle istruzioni per riflettere i cambiamenti precedentemente descritti.
L’obiettivo di queste modifiche è garantire una maggiore conformità del modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche alla normativa vigente e semplificarne la compilazione da parte dei soggetti passivi IVA.
2. Profili sanzionatori
In caso di omissione, incompletezza o infedeltà nella comunicazione LIPE, si applica una sanzione che può variare da un minimo di 500 euro a un massimo di 2.000 euro, come stabilito dall’art. 11, comma 2-ter del D.Lgs. n. 471/1997. Tuttavia, questa sanzione può essere ridotta del 50% se i dati corretti vengono trasmessi entro 15 giorni dalla scadenza.
Per regolarizzare la situazione e beneficiare del ravvedimento operoso, è importante seguire i termini e gli ammontari indicati nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 104/E/2017. In particolare:
- se la correzione viene effettuata prima della presentazione della dichiarazione IVA, è necessario inviare la comunicazione corretta;
- se la correzione viene effettuata insieme alla dichiarazione IVA o successivamente, non è necessario inviare nuovamente la comunicazione errata.
L’art. 13, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 472/1997 prevede il ravvedimento operoso, che consente di ridurre la sanzione a 1/8 del minimo (62,50 euro), entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione IVA o entro un anno dall’omissione o dall’errore, se non è prevista una dichiarazione periodica.
È importante tenere presente che il termine per il ravvedimento va calcolato in base alla data di presentazione della dichiarazione IVA (R.M. n. 104/E/2017).
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