Le imposte di registro, bollo, ipotecarie e catastali dal 2025

A partire dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore importanti modifiche, introdotte dal D.Lgs. 139/2024, per semplificare e razionalizzare la disciplina delle imposte indirette diverse dall’IVA. Con la Circolare n. 2/E del 14 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti operativi sulle nuove disposizioni, spiegando il nuovo regime di autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di intestazioni catastali e per il pagamento dell’imposta di bollo.
Indice
1. Principali novità post riforma
2. Autoliquidazione dell’imposta di registro
3. Cessione di azienda: nuove regole di tassazione
4. Imposte ipotecaria e catastale
5. Nuove regole per la registrazione degli atti giudiziari
6. Imposta di bollo: novità dal 2025
7. Aggiornamento delle intestazioni catastali
8. Riduzione delle sanzioni
1. Principali novità post riforma
Ambito | Novità |
---|---|
Imposta di registro | Introduzione dell’autoliquidazione per quasi tutti gli atti, con esclusione di quelli giudiziari e soggetti a registrazione a debito. |
Imposte ipotecaria e catastale | Semplificazione delle aliquote e riduzione degli oneri amministrativi. |
Imposta di bollo | Nuove modalità di pagamento e dichiarazione integrativa per la correzione di errori. |
Tributi speciali | Eliminazione di alcune fattispecie e razionalizzazione delle tariffe per i servizi ipotecari e catastali. |
2. Autoliquidazione dell’imposta di registro
Con la riforma, la determinazione dell’imposta di registro passa dal controllo dell’Agenzia delle Entrate alla responsabilità del contribuente. Il nuovo art. 41 del TUR (D.P.R. n. 131/1986) disciplina i controlli post-registrazione, con eventuali avvisi di liquidazione per correzioni.
Aspetto | Prima della riforma | Dopo la riforma |
---|---|---|
Calcolo dell’imposta | Effettuato dall’Ufficio. | Autoliquidato dal contribuente. |
Controllo dell’Agenzia | Precedente alla registrazione. | Successivo alla registrazione. |
Soggetti esenti | Nessuno. | Atti giudiziari e registrazione a debito. |
3. Cessione di azienda: nuove regole di tassazione
Il nuovo art. 23 del TUR prevede che l’imposta sia applicata in base alle diverse tipologie di beni aziendali, evitando l’applicazione dell’aliquota più alta sull’intero valore.
Aspetto | Prima della riforma | Dopo la riforma |
---|---|---|
Aliquota | Unica, basata sul bene più tassato | Differenziata per ogni categoria di bene |
Passività aziendali | Non disciplinate chiaramente | Ripartite proporzionalmente tra i beni |
Crediti aziendali | Non specificati | Tassati allo 0,5% |
4. Imposte ipotecaria e catastale
Viene introdotta una tabella unificata per i tributi relativi ai servizi ipotecari e catastali.
Servizio | Importo |
---|---|
Rilascio certificati | 16 euro |
Consultazione telematica | Gratuita |
Voltura catastale | 50 euro |
5. Nuove regole per la registrazione degli atti giudiziari
L’art. 57 del TUR è stato modificato per semplificare la riscossione dell’imposta di registro sugli atti giudiziari.
Aspetto | Prima della riforma | Dopo la riforma |
---|---|---|
Pagamento dell’imposta | Richiesto prima della registrazione | Registrazione automatica, pagamento successivo. |
Soggetto obbligato | Solidarietà tra le parti | Priorità alla parte soccombente. |
Riscossione | Indistinta | Prima al debitore, poi alle altre parti solo se necessario. |
6. Imposta di bollo: novità dal 2025
- Pagamento tramite F24 per gli atti registrabili.
- Dichiarazione integrativa per correggere eventuali errori.
- Abolizione del contrassegno telematico per documenti digitali.
7. Aggiornamento delle intestazioni catastali
Dal 2025, in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, l’aggiornamento delle intestazioni catastali è effettuato d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate, senza oneri per gli eredi.
8. Riduzione delle sanzioni
Dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto le sanzioni per le violazioni in materia di imposta di registro e bollo.
Violazione | Sanzione precedente | Sanzione nuova |
---|---|---|
Omessa registrazione | 120-240% | 120% |
Ritardo nella registrazione | 60-120% | 45% |
Errata dichiarazione di valore | 100-200% | 70% |