Istruzioni degli elenchi Intrastat, cosa cambia
Con la Determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell’8 febbraio 2018, n. 13799/U, di concerto con il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e d’intesa con l’Istituto Nazionale di Statistica, sono state approvate alcune modifiche alle istruzioni relative alla compilazione degli elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2018.
Il documento in esame tiene conto delle semplificazioni adottate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento direttoriale 25 settembre 2017, n. 194409, emanato in attuazione dell’art. 50, comma 6, terzo periodo del DL n. 331/1993, modificato dall’art. 13, comma 4-quater, del DL 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modifiche dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19 (c.d. Decreto “Milleproroghe”).
Si ricorda che l’Agenzia delle Dogane (nota 9 ottobre 2017, n. 110586) ha chiarito che queste semplificazioni non sono applicabili in merito agli elenchi Intrastat relativi alle operazioni effettuate nell’ultimo mese ovvero trimestre del 2017 (che dovevano essere comunicate entro lo scorso 25 gennaio 2018) e neppure con riferimento agli eventuali obblighi di comunicazione delle rettifiche concernenti elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento antecedenti al 2018.
La determinazione dell’8 febbraio 2018, con riferimento ai modelli rettificativi INTRA-2 ter (acquisti) e INTRA-2 quinquies (servizi) ha ricordato che questa sezione va obbligatoriamente compilata per rettificare gli elenchi Intrastat riferiti a periodi precedenti l’anno 2018.
Invece, a decorrere dal 2018 la compilazione è divenuta facoltativa per i soggetti che non superano determinate soglie (per meglio dire i contribuenti i cui acquisti di beni o servizi in ambito comunitario non hanno superato trimestralmente, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti, rispettivamente 200.000 e 100.000 euro).
Cosa cambia | Prima | Dopo |
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Elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento antecedenti al mese di gennaio 2018
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Elenchi Intrastat aventi periodi di riferimento dal mese di gennaio 2018
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Soglia di ammontare di operazioni intracomunitarie effettuate in uno dei quattro trimestri precedenti, al raggiungimento della quale i soggetti risultano obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile e non trimestrale | Soggetti che hanno effettuato operazioni, nel trimestre di riferimento e/o in uno dei 4 trimestri precedenti, per un ammontare superiore a 50.000 euro | La soglia per essere mensili è pari:
Il superamento di queste soglie va calcolato per ogni singola categoria di operazione. |
Soggetti con obbligo di presentazione trimestrale degli elenchi Intrastat acquisti beni/servizi | Obbligo di presentazione per i soggetti che hanno effettuato operazioni, nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, per un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro | Abolizione dell’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat acquisti beni/servizi |
Soggetti con obbligo di presentazione mensile degli elenchi Intrastat acquisti beni/servizi | Obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat acquisti beni/servizi sia ai fini fiscali che statistici | I soggetti mensili hanno l’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat acquisti beni/servizi ai soli fini statistici e non anche fiscali |
Elenchi Intrastat relativi alle cessioni intracomunitarie di beni | Obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat sia per i trimestrali che per i mensili | Rimane l’obbligo di presentazione per i soggetti trimestrali. Invece, per i mensili diventa facoltativa l’informazione statistica (fermo restando l’informazione fiscale) qualora in alcuno dei 4 trimestri precedenti abbiano realizzato cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare trimestrale uguale o superiore ad euro 100.000 |
Elenchi Intrastat relativi alle prestazioni di servizi a livello UE (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972) | Obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat sia per i trimestrali che per i mensili | L’obbligo di presentazione, permane sia per i mensili che trimestrali con riferimento agli elenchi Intrastat dei servizi a livello comunitario (di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972). Attenzione: con riferimento all’informazione statistica non sarà più richiesto di far riferimento al sesto livello della classificazione Cpa, ma ci si può fermare al quinto, con una riduzione di circa il 50% dei codici statistici da selezionare. Per questa semplificazione il provvedimento annuncia la creazione di un apposito motore di ricerca |