IMU, attenzione alle diverse percentuali di deducibilità

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A partire dall’anno di imposta 2022, la deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte dirette, relativa agli immobili strumentali, passa dal 60% al 100%. In sede di predisposizione del modello Redditi 2023 anno di imposta 2022, occorre tuttavia prestare attenzione ad alcune regole fondamentali e condizioni per la deducibilità.

Indice

1. Premessa
2. La deducibilità IMU: presupposti
3. La deducibilità IMU negli anni
4. IMU versata relativa ad annualità diverse
5. Esempio di compilazione del modello Redditi

1.Premessa

A partire dall’anno di imposta 2022, la deducibilità dell’IMU ai fini delle imposte dirette, relativa agli immobili strumentali, passa dal 60% al 100%. In sede di predisposizione del modello Redditi 2023 anno di imposta 2022, tuttavia, occorre tenere presente un aspetto fondamentale, ovvero che a essere deducibile non è l’IMU dovuta – e come tale, in caso di contabilità ordinaria, iscritta a conto economico per competenza – bensì quella effettivamente versata.
Inoltre in taluni casi, non tutta l’IMU versata è deducibile al 100%; ciò avviene laddove, ad esempio, in presenza di un esercizio ultrannuale, nel quale è stata iscritta a costo, e pagata, l’IMU relativa sia all’anno 2021 che all’anno 2022.
La problematica, parimenti, si presenta nel caso in cui nel 2022 siano stati versati degli arretrati IMU, riferibili ad annualità pregresse. Infatti, per quanto riguarda gli anni precedenti al 2022, restano ferme le regole di deducibilità parziale valevoli nell’anno di maturazione dell’imposta.

2. La deducibilità IMU: presupposti

In premessa occorre ricordare che è deducibile l’IMU relativa a:

  • immobili strumentali per natura, ovvero quelli identificati dalle categorie catastali A10, B, C, D ed E;
  • immobili strumentali per destinazione, ovvero quelli identificati in categorie catastali diverse da quelle sovra elencate, ma che vengono impiegati esclusivamente per l’esercizio dell’attività o della professione.

Attenzione – Quanto agli immobili strumentali per destinazione, si presti attenzione al fatto che deve trattarsi di impiego esclusivo. L’IMU relativa all’immobile utilizzato promiscuamente, infatti, è totalmente indeducibile.

Nel caso delle imprese individuali, inoltre, l’immobile deve essere iscritto nel libro dei beni ammortizzabili; di conseguenza, non può essere dedotta l’IMU relativa all’immobile che sia stato oggetto di estromissione dal patrimonio aziendale da parte dell’imprenditore individuale.

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3. La deducibilità IMU negli anni

È importante evidenziare il fatto che, negli anni, la percentuale di IMU deducibile ai fini delle imposte dirette (ferma restando la totale indeducibilità ai fini IRAP) è stata oggetto di numerose modifiche:

Anno di imposta

Percentuale di deducibilità

2013

30%

Dal 2014 al 2018

20%

2019

50%

2020 e 2021

60%

Dal 2022

100%


Per quanto riguarda il 2022, secondo l’originaria previsione normativa, la deducibilità doveva essere prevista nella misura del 70%, per poi passare al 100% solo a partire dal 2023; tuttavia, con la legge n. 160/2019, è stata disposta la piena deducibilità già a partire dal 2022.

4. IMU versata relativa ad annualità diverse

L’ammontare dell’IMU effettivamente deducibile nell’anno 2022, nel rispetto delle condizioni sovra elencate, deve essere calcolato tenendo in considerazione che:

  • la deduzione si riferisce esclusivamente all’imposta versata (la deduzione avviene pertanto “per cassa”);
  • la percentuale di deducibilità concessa dalla norma è quella riferibile all’anno di maturazione dell’imposta (Circolare Agenzia Entrate n. 10/E/2014).

Di conseguenza, non necessariamente l’imposta iscritta a conto economico corrisponde a quella effettivamente deducibile.

5. Esempio di compilazione del modello Redditi

Un esempio della fattispecie qui in esame è il caso che si può verificare con riferimento ad una società costituitasi nel 2021, con previsione di primo esercizio ultrannuale, in chiusura al 31 dicembre 2022.

Ipotizzando che tale società abbia iscritto a patrimonio degli immobili strumentali sin a partire dalla sua costituzione, nel conto economico chiuso alla data del 31 dicembre 2022, che abbraccia tutto il periodo che va dalla costituzione (2021) sino a tutto l’anno 2022, il conto di costo relativo all’IMU su immobili strumentali accoglierà imposta riferibile sia all’anno 2021 che all’anno 2022.

In sede di compilazione del modello Redditi, dovrà essere effettuata dapprima una variazione in aumento, al rigo RF16, per l’intero ammontare iscritto a costo, e poi una variazione in diminuzione, al rigo RF55, per la sola parte deducibile.

Attenzione – Quest’ultimo ammontare dovrà essere determinato indicando il 100% dell’IMU 2022 effettivamente pagata in tale anno, ed il 60% dell’IMU effettivamente pagata, ma relativa all’anno 2021.

Della problematica della variata percentuale di deducibilità nel tempo si dovrà, parimenti, tenere conto in tutti quei casi in cui nel corso del 2022 sia stata tardivamente versata IMU riferibile ad annualità pregresse.

Anche in questo caso, infatti, l’ammontare dell’IMU effettivamente deducibile sarà pari al 100% dell’imposta relativa al 2022, ed effettivamente versata in tale anno, nonché all’imposta relativa ad annualità diverse dal 2022, ma versata in tale anno, e limitatamente alla percentuale di deducibilità prevista nell’anno di maturazione dell’imposta.

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