Imposta di bollo sui registri contabili: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito all’imposta di bollo dovuta sui libri e registri contabili. Vediamo insieme tutti i relativi chiarimenti.
Indice
1. Imposta di bollo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
2. L’obbligo di stampa e archiviazione sostitutiva
1. Imposta di bollo: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 346 del 2021, ha chiarito che è necessario distinguere se i registri contabili e i libri sociali sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo o se sono tenuti in modalità elettronica.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta di bollo dovuta sui libri e registri contabili va assolta:
- con modello F24 se i libri e i registri sono tenuti in modalità informatica;
- tramite contrassegno o modello F23 in caso di tenuta con sistemi meccanografici e trascrizione (stampa) su supporto cartaceo.
Se i registri sono tenuti con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo, l’imposta:
- è dovuta ogni 100 pagine, o frazione di esse, nella misura di 16 euro, per le società di capitali che versano in misura forfettaria la tassa di concessione governativa, oppure di 32 euro, per tutti gli altri soggetti ( 16 della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. n. 642/72);
- è assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina (M. n. 92/E del 2001) o su un nuovo blocco di pagine (C.M. n. 9/E del 2002 e n. 64/E del 2002);
- è versata tramite contrassegno telematico o tramite modello F23 utilizzando il codice tributo “458T”.
Se invece i registri sono tenuti in modalità informatica l’imposta di bollo:
- è dovuta ogni 500 registrazioni, o frazioni di esse, per i registri utilizzati durante l’anno (intendendosi per “registrazione” ogni singolo accadimento contabile, a prescindere dalle righe di dettaglio – R.M. n. 161/E del 2007);
- è versata tramite modello F24 – codice tributo “2501” – in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ( 6 del DM 17 giugno 2014).
2. L’obbligo di stampa e archiviazione sostitutiva
Viene precisato inoltre che:
- il comma 4-quater dell’ 7 del D.L. n. 357/94, come modificato dal D.L. n. 34/2019, consente di derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva dei libri e registri contabili;
- l’imposta di bollo sui registri contabili tenuti in modalità informatica è assolta secondo l’ 6 del DM 17 giugno 2014, senza poter ricorrere per il versamento al contrassegno telematico o al modello F23.
Come noto, il comma 4-quater dispone che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto si consideri, in ogni caso, regolare, anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica:
- risulti aggiornato sui supporti elettronici;
- sia stampato su richiesta degli organi procedenti e in loro presenza.
L’Agenzia delle Entrate riconosce la portata innovativa della modifica effettuata dal D.L. n. 34/2019. Tramite tale modifica diventa possibile derogare all’obbligo della stampa o dell’archiviazione sostitutiva. Questi sono adempimenti che, di regola, sarebbero da assolvere entro i tre mesi successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi.