Immobili occupati: dal 2023 esenzione IMU

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Nuova esenzione IMU per gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva. Lo prevede l’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023.

Indice

1. Requisiti per l’esenzione immobili occupati
2. Immobili esenti IMU a seguito della Legge di Bilancio 2023

1. Requisiti per l’esenzione immobili occupati

L’art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, c.d. Legge di Bilancio 2023, ha aggiunto la nuova lett. g-bis) all’art. 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio 2020), concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria (c.d. IMU).

NOVITÀ: Nel dettaglio, la nuova esenzione IMU prevista dalla lettera g-bis) opera per gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Il soggetto passivo dovrà comunicare al Comune interessato – secondo modalità telematiche che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali – il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

Analoga comunicazione andrà trasmessa nei casi in cui cessi il diritto all’esenzione IMU.

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2. Immobili esenti IMU a seguito della Legge di Bilancio 2023

Allo scopo di individuare i fabbricati esenti IMU, si deve fare riferimento all’art. 1, comma 759, della Legge di Bilancio 2020. Più nel dettaglio sono previste le seguenti esenzioni:

  • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.Dalla formulazione della norma riguardante l’IMU emerge che sono esonerati dal pagamento dell’IMU solo gli immobili siti sul proprio territorio purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
    La novità è rappresentata dal fatto che l’esonero è condizionato dalla destinazione degli immobili e non compete più per quelli ubicati sul territorio di altri enti. Gli immobili devono essere diretti a soddisfare i compiti istituzionali dell’ente pubblico (sede o ufficio) che ne è proprietario. Non è sufficiente che li metta a disposizione di terzi, anche se per obbligo di legge. È indispensabile che l’utilizzo avvenga in forma immediata e diretta, e cioè da soggetti interni alla struttura organizzativo-amministrativa dell’ente, poiché solo in questo caso l’uso può essere caratterizzato da fini istituzionali. Per esempio, non sono più esenti gli immobili destinati a edilizia residenziale pubblica;
  • fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9:
        • E/1 Stazioni per servizio di trasporti, terrestri, marittimi e aerei;
        • E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio;
        • E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche;
        • E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche;
        • E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze;
        • E/6 Fari, semafori, torri per rendere di uso pubblico l’orologio comunale;
        • E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico di culto;
        • E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia;
        • E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E;

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  • fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601;
  • fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione;
  • fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
  • fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  • terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei Comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT (si veda elenco Comuni italiani dal 1° gennaio 2015 – clicca qui); terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat;
  • immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’art. 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

ATTENZIONE: Dal 2023, a seguito della Legge di Bilancio 2023, sono esentati dal pagamento dell’imposta municipale propria anche i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato regolare denuncia secondo le modalità che saranno individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

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