Imballaggi non restituiti: regole IVA e modalità di regolarizzazione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a interpello n. 76/E del 20 marzo 2025, chiarisce le modalità di trattamento IVA degli imballaggi e recipienti “a rendere” non restituiti, disciplinati dal D.M. 11 agosto 1975. In particolare, l’Amministrazione conferma che in caso di mancata restituzione si configura un’operazione imponibile ai fini IVA, imponendo l’emissione di fattura o autofattura. Viene inoltre ribadita la possibilità di adottare una procedura semplificata annuale, previa tenuta di un apposito registro, per regolarizzare tali operazioni entro il 31 gennaio dell’anno successivo.
Indice
1. La disciplina IVA degli imballaggi “a perdere” e “a rendere”
2. Procedura semplificata: autofattura unica entro il 31 gennaio
3. Valore da indicare in autofattura: prezzo “mercuriale”
4. Imballaggi in legno (pallet) e regime del reverse charge
5. Resi oltre l’anno: rettifica con nota di variazione
6. Tabella riepilogativa
1. La disciplina IVA degli imballaggi “a perdere” e “a rendere”
La cessione di imballaggi può avvenire secondo diverse modalità contrattuali, le quali determinano il relativo trattamento fiscale ai fini IVA:
- Imballaggi “a perdere”
Quando gli imballaggi sono ceduti insieme alla merce senza obbligo di restituzione, si configurano come cessione accessoria, seguendo quindi il trattamento IVA del bene principale.
Esempio: bottiglia e cassa vendute insieme e non rese → l’IVA si applica sull’intero corrispettivo.
- Imballaggi “a rendere”
Se il contratto prevede la resa dell’imballaggio e il rimborso della cauzione, si tratta di operazione esclusa dalla base imponibile IVA, ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 4) del D.P.R. 633/1972. In questo caso:
- il cedente mantiene la proprietà dell’imballaggio;
- la cauzione viene indicata in fattura con natura N1 (esclusa);
- alla mancata restituzione, scatta l’obbligo di emettere fattura con IVA ordinaria, in quanto la cessione diventa imponibile.
2. Procedura semplificata: autofattura unica entro il 31 gennaio
Il D.M. 11 agosto 1975, adottato in attuazione dell’art. 73, comma 1, lett. b), del D.P.R. 633/1972, consente al cedente una semplificazione contabile:
In caso di mancata restituzione degli imballaggi nel corso dell’anno solare, il cedente può emettere un’unica autofattura entro il 31 gennaio dell’anno successivo, evitando l’emissione di singole fatture per ogni cliente.
Condizioni per accedere alla semplificazione:
- tenuta di un apposito registro (ex art. 39 del D.P.R. 633/72) con indicazione distinta delle consegne e delle restituzioni per tipo di imballaggio e aliquota IVA;
- determinazione dei quantitativi da assoggettare a imposta per differenza tra consegnati e restituiti nell’anno;
- calcolo della base imponibile in base al valore effettivo (non alla cauzione simbolica);
- l’autofattura deve contenere riferimento espresso al D.M. 11 agosto 1975, senza indicare i cessionari.
3. Valore da indicare in autofattura: prezzo “mercuriale”
L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 76/2025, ha chiarito che:
- la base imponibile non coincide con la cauzione (che può essere simbolica);
- si può utilizzare un listino “mercuriale”, cioè il prezzo di mercato o il costo di acquisto dell’imballaggio;
- se non c’è un prezzo pattuito con il cliente, il valore da indicare è quello normale ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 633/1972.
4. Imballaggi in legno (pallet) e regime del reverse charge
Per i pallet di legno riutilizzabili, si applica il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Anche in caso di mancata restituzione, la cessione è imponibile ai fini IVA e soggetta al reverse charge (art. 74, comma 7, D.P.R. 633/1972). Tuttavia, per finalità di semplificazione, l’Agenzia ammette anche per i pallet una fattura cumulativa per ciascun cliente, entro il 31 gennaio, senza applicazione dell’IVA, con l’indicazione dell’obbligo di “inversione contabile”.
5. Resi oltre l’anno: rettifica con nota di variazione
Se un imballaggio viene restituito oltre l’anno solare di riferimento, ma dopo che il cedente ha già emesso l’autofattura, si può procedere con una:
- variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. 633/1972;
- emissione di una auto-nota di credito, per correggere in diminuzione l’imponibile e l’IVA già versata.
Il presupposto è che la restituzione configuri una sopravvenuta nullità dell’operazione originariamente considerata imponibile.
6. Tabella riepilogativa
Tipologia imballaggio |
Resa pattuita | Cauzione prevista | Imballaggio restituito | Imballaggio NON restituito |
Trattamento IVA |
---|---|---|---|---|---|
A perdere |
NO |
NO |
– |
– |
IVA sulla merce (operazione accessoria). |
A rendere |
SÌ |
NO |
Nessun adempimento IVA |
Fattura con IVA ordinaria |
Operazione autonoma imponibile. |
A rendere |
SÌ |
SÌ |
Restituzione cauzione |
Fattura con IVA ordinaria o autofattura entro 31/01 |
Cauzione esclusa ex art. 15, IVA dovuta se non resa. |
Pallet (legno) |
SÌ |
SÌ/NO |
– |
Reverse charge (art. 74, c.7) |
Cessione autonoma con inversione contabile. |
Sei in regime forfettario? Scegli SuperBillCon SuperBill l’obbligo di fatturazione elettronica non sarà una sorpresa.SuperBill è un software di fatturazione online completo, che ti permette in più di fare molte cose: puoi creare preventivi o DDT e hai sempre sott’occhio l’andamento della tua attività. |