Il nuovo regime premiale ISA 2024

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La normativa ISA prevede il riconoscimento di una serie di benefici a favore dei contribuenti che raggiungono un determinato indicatore sintetico di affidabilità fiscale (ISA). I livelli di affidabilità cui parametrare le premialità vengono annualmente stabiliti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Per l’anno di imposta 2023 (modello ISA 2024) il regime premiale è stato stabilito con il Provvedimento n. 205127 del 22 aprile 2024, che ha in gran parte confermato l’impianto previsto per l’anno di imposta precedente, introducendo tuttavia due diversi gradi di affidabilità, cui corrispondono premialità diverse, per quanto riguarda le compensazioni ed i rimborsi dei crediti IVA, nonché le compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette e IRAP.

Indice

1. Livello di affidabilità ISA e regime premiale
2. Le novità del decreto Adempimenti ed il regime premiale ISA per compensazioni e rimborsi
3. Il regime premiale ISA 2024

1. Livello di affidabilità ISA e regime premiale

Il comma 11 dell’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 elenca i diversi benefici che vengono riconosciuti ai contribuenti che raggiungono un elevato grado di affidabilità fiscale.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 205127 del 22 aprile 2024 ha stabilito il “punteggio” ISA minimo da raggiungere ai fini dell’accesso ai summenzionati benefici, confermando, così come previsto negli anni precedenti, che l’accesso ai benefici premiali sia consentito, in termini generali:

  • sulla base dell’esito del modello ISA 2024 anno di imposta 2023 (anche a seguito di adeguamento spontaneo), oppure anche
  • sulla base della media semplice dell’esito del modello ISA 2024 anno di imposta 2023 e del precedente modello ISA 2023 anno di imposta 2022.

In quest’ultimo caso, viene normalmente richiesto un livello di affidabilità almeno pari a quello richiesto con riferimento all’esito del modello ISA 2024 oppure, più spesso, maggiorato di mezzo punto.

Rispetto al passato è stato altresì confermato il fatto che, nel caso di esercizio contemporaneo di attività di impresa e di lavoro autonomo, l’accesso alle premialità è consentito solo nel caso in cui il livello minimo di affidabilità fiscale richiesto venga raggiunto con riferimento ad entrambe le categorie reddituali.

2. Le novità del decreto Adempimenti ed il regime premiale ISA per compensazioni e rimborsi

Il decreto legislativo Adempimenti, D.Lgs. n. 1/2024, art. 14, è intervento in modifica al D.L. n. 50/2017, stabilendo, con decorrenza dal modello ISA 2024 anno di imposta 2023, una modifica al regime premiale di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 9-bis del menzionato decreto.

In sintesi, è stato disposto l’aumento della soglia di esonero dagli obblighi di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP, nonché l’aumento della soglia di esonero dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi IVA.

Premesso che il visto di conformità è normalmente richiesto per le compensazioni orizzontali (ovvero effettuate con modello F24, con utilizzo dei crediti a copertura di debiti di diversa natura) dei crediti di ammontare superiore a 5.000 euro, nonché per i rimborsi IVA di ammontare superiore a 30.000 euro, laddove al contribuente spetti il regime premiale ISA tale soglia di 5.000 euro è aumentata come segue:

  • prima delle modifiche introdotte dal decreto Adempimenti:
    • 50.000 euro per le compensazioni / i rimborsi dei crediti IVA;
    • 20.000 euro per le compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette e IRAP.
  • dopo le modifiche introdotte dal decreto Adempimenti:
    • 70.000 euro per le compensazioni / i rimborsi di crediti IVA;
    • 50.000 euro per le compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette e IRAP.

A fronte del disposto incremento del beneficio riconosciuto dal regime premiale in termini di compensazione e rimborso dei crediti, la relazione illustrativa al decreto Adempimenti già lasciava intendere che, in sede di approvazione del provvedimento con il quale devono essere stabiliti i valori minimi di affidabilità da raggiungere, potesse essere richiesto, un esito superiore rispetto al passato per l’accesso ai benefici di cui alle lettere a) e b) del comma 11 dell’art. 9-bis D.L. n. 50/2017.

Tale previsione ha trovato conferma con l’approvazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 205127 del 22 aprile 2024 qui in esame, con il quale tuttavia non è stata cancellata la possibilità di accedere al beneficio al raggiungimento delle soglie che erano già previste negli anni precedenti, ovvero un punteggio minimo pari a 8 per l’anno oggetto di dichiarazione, oppure un punteggio minimo pari a 8,5 nella media tra l’ISA relativo all’anno oggetto di dichiarazione e l’anno precedente.

La soluzione trovata dall’amministrazione finanziaria, infatti, è stata quella di introdurre due diversi gradi di affidabilità per la concessione dei benefici di cui alle lettere a) e b) dell’art. 9-bis, comma 11, del D.L. n. 50/2017:

  • uno più alto, pari a 9 per l’ISA relativo all’anno oggetto di dichiarazione, oppure 9 quale media degli esiti del modello ISA 2024 e 2023 (anni di imposta 2023 e 2022), grazie al quale poter godere delle soglie di esonero dagli obblighi di visto o prestazione della garanzia così come implementati dal decreto Adempimenti,
  • cui si affianca il mantenimento dei pregressi valori di affidabilità fiscale per l’accesso ai medesimi benefici, ma entro le minori soglie così come previste prima della modifica operata alla norma.

Per quanto riguarda invece gli ulteriori benefici previsti dal regime premiale, sono stati confermati in toto gli indicatori minimi di affidabilità fiscale previsti per il precedente anno di imposta.

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3. Il regime premiale ISA 2024

Come sin qui argomentato, il regime premiale ISA 2024 vede confermati i valori minimi di affidabilità fiscale previsti per gli anni precedenti, con la sola eccezione dei benefici correlati all’esonero dagli obblighi di apposizione del visto di conformità o prestazione della garanzia per la compensazione o il rimborso dei crediti IVA, nonché l’esonero dagli obblighi di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti relativi ad imposte dirette ed IRAP, entro le maggiori soglie così come modificate dal decreto legislativo Adempimenti n. 1/2024.

Di seguito la sintesi dei valori di affidabilità richiesti per l’accesso al regime premiale stabiliti dal menzionato provvedimento AdE n. 205127 del 22 aprile 2024, sia in termini di valore minimo di affidabilità da raggiungere in sede di modello ISA 2024 anno di imposta 2023, sia in termini di media aritmetica degli esiti del modello ISA 2024 anno di imposta 2023 e modello ISA 2023 anno di imposta 2022.

Nello schema a seguire viene data particolare evidenza delle novità introdotte rispetto allo scorso anno:

Riferimento art. 9-bis comma 11 D.L. 50/2017 Beneficio Riferimento Soglia Esito minimo ISA 2024 Esito minimo
Media
ISA 2024 / ISA 2023
Lettera a) Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti IVA. Credito IVA annuale 2024 dichiarazione IVA 2025 + crediti modelli TR I, II e III trimestre 2025. euro 70.000 9 9
euro 50.000 8 8,5
Lettera a) Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e IRAP. Crediti anno di imposta 2023 emergenti dal modello Redditi 2024 e/o dalla dichiarazione IRAP 2024. euro 50.000 9 9
euro 20.000 8 8,5
Lettera b) Esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA. Credito IVA annuale 2024 dichiarazione IVA 2025 + crediti modelli TR I, II e III trimestre 2025. euro 70.000 9 9
euro 50.000 8 8,5
Lettera c) Esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724. Anno di imposta 2023 9 9
Lettera d) Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, c. 1, lettera d), secondo periodo del D.P.R. 600/73, e all’art. 54, c. 2, secondo periodo del D.P.R. 633/72. Anno di imposta 2023 8,5 9
Lettera e) Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’art. 43, c.1, del D.P.R. 600/73 (reddito di impresa e di lavoro autonomo), e dall’art. 57, c. 1, del D.P.R. 633/72. Anno di imposta 2023 8 non previsto
Lettera f) Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del D.P.R. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato. Anno di imposta 2023 9 9

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