Dropshipping: cos’è e come funziona?

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Ultimamente si sente spesso parlare di “dropshipping”, anche se non sempre è chiaro cos’è e soprattutto come funziona. Vediamo insieme tutte le caratteristiche di questa modalità di vendita, i soggetti coinvolti e come è stato regolamentato dal punto di vista fiscale.

Indice

1. Che cos’è il dropshipping
2. I tre soggetti che intervengono nel dropshipping
3. Come funziona il dropshipping
4. Il dropshipping in caso di importazioni ed esportazioni
5. Il dropshipping e le novità IVA dal 1° luglio 2021

1. Che cos’è il dropshipping

Il “dropshipping” è una modalità di vendita mediante la quale un venditore effettua la cessione di prodotti ai consumatori finali, senza possederli materialmente nel proprio magazzino. Il venditore non disponendo, quindi, di un magazzino proprio, ha notevoli vantaggi da un punto di vista dei costi.

2. I tre soggetti che intervengono nel dropshipping

Operativamente nel dropshipping intervengono tre soggetti, e più precisamente:

  • un intermediario (ovvero primo fornitore soggetto passivo d’imposta);
  • un fornitore (ovvero secondo fornitore, soggetto passivo d’imposta c.d. dropshipper);
  • il cliente finale del primo fornitore.

3. Come funziona il dropshipping

Nel dettaglio, un soggetto passivo d’imposta interviene nella compravendita, di fatto in qualità di intermediario (ovvero primo fornitore), senza possedere materialmente la merce da vendere. L’intermediario, preso in carico l’ordine dell’acquirente finale, si occupa di trasmetterlo al fornitore (ovvero secondo fornitore). Quest’ultimo viene chiamato “dropshipper” e spedirà la merce direttamente all’acquirente finale, preoccupandosi dell’imballaggio e della spedizione.

Il soggetto passivo che vende al cliente finale (intermediario ovvero primo fornitore) cura la pubblicizzazione dei prodotti sul sito on-line, effettua dal punto di vista fiscale la cessione nei confronti del consumatore finale e, operativamente, guadagna una percentuale su ogni compravendita conclusasi grazie al suo intervento (percentuale che è data dalla differenza tra la cessione effettuata al consumatore finale e l’acquisto effettuato dal fornitore/dropshipper).

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La modalità di vendita di “dropshipping”, molto utilizzata nelle vendite online (e-commerce), può essere effettuata direttamente dal sito web del primo fornitore così come su un sito di marketplace (o altra tipologia di sito web). Il dropshipping è una modalità di vendita e non attiene alla forma di sito web utilizzata (il dropshipping può infatti avvenire anche senza l’ausilio di un sito web ma con semplici vendite per altri canali).

N.B.: dal punto di vista IVA non cambiano le regole previste per il commercio elettronico indiretto nei rapporti B2B (nonché in tema di vendite a distanza o per corrispondenza qualora il cliente sia un privato).

4. Il dropshipping in caso di importazioni ed esportazioni

Si ritiene che dal punto di vista doganale, qualora il secondo fornitore non adempia agli obblighi previsti nel singolo Stato (ad es. importazione dei beni da Paese extra-UE a Paese UE) di arrivo dei beni (come spesso accade dal punto di vista operativo), tali obblighi ricadano sul primo fornitore (ovvero intermediario). Conseguentemente, quando si stipula un contratto di dropshipping, risulta necessario individuare il soggetto tenuto agli adempimenti doganali in presenza di importazioni/esportazioni.

Sul punto risulta opportuno evidenziare che la sent. 17 novembre 2011, causa C-454/10, della Corte di giustizia UE (in una causa che ha visto contrapporsi un signore, intermediario nella compravendita on-line di beni e l’Ufficio doganale di Aquisgrana) ha chiarito che va considerato debitore dell’obbligazione doganale, sorta per effetto dell’introduzione irregolare di merci nel territorio doganale dell’Unione europea, colui che, pur senza concorrere direttamente all’introduzione, vi abbia partecipato come intermediario ai fini della conclusione di contratti di compravendita relativi alle merci medesime, qualora sapesse o dovesse, secondo ragione, sapere che tale introduzione sarebbe stata irregolare. Questa circostanza deve essere acclarata dal giudice del rinvio.

5. Il dropshipping e le novità IVA dal 1° luglio 2021

Sembra ragionevole ritenere che il dropshipping, in molti casi, è soggetto alle novità, dal 1° luglio 2021, in tema di importazioni di beni non superiori ad Euro 150 (come delineato dalla Direttiva UE n. 2455/2017 in tema di vendite a distanza e e-commerce). Ciò, in considerazione del fatto che, spesso, il dropshipper (ovvero secondo fornitore) è un soggetto passivo d’imposta extra-UE.

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Il nuovo regime IVA

Si ricorda, infatti, che vi è stata l’introduzione di nuovo regime IVA per le importazioni di prodotti da territori extra-UE con valore intrinseco inferiore o uguale ad Euro 150 (denominato IOSS – Import One Stop Shop). Il momento impositivo IVA coinciderà con la data del pagamento online. Le spedizioni con prodotti di valore inferiore o uguale ad euro 150 non saranno più soggette a prelievo IVA in dogana. Conseguentemente in presenza di cedente extra-UE, lo stesso dovrà munirsi di partita IVA UE. Dovrà, inoltre, dichiarare e versare periodicamente l’IVA dovuta su tali importazioni e applicarla al momento della vendita online.

Nel dettaglio, quando un operatore facilita, attraverso l’uso di un marketplace (o negozio virtuale), di un portale o similari strumenti, le vendite a distanza di prodotti importati direttamente da extra-UE con valore intrinseco uguale o inferiore ad Euro 150, tale operatore economico è considerato quale cedente del bene a fini IVA. Il marketplace, e quindi non più il cedente, è il vero responsabile per il soddisfacimento di tutti gli adempimenti IVA.

Si evidenzia, inoltre, che per accedere al regime speciale, il cedente extra-UE deve nominare un intermediario stabilito nell’UE, se non stabiliti in territorio con cui l’UE abbia siglato un accordo di reciproca cooperazione in materia d’IVA (attualmente rientrano: Svizzera, Norvegia ed Israele). L’intermediario è un soggetto UE responsabile per il soddisfacimento degli adempimenti previsti dal regime speciale ed il versamento della relativa IVA (ad es. corrieri). L’IVA deve poi essere dichiarata/versata mensilmente mediante inoltro telematico di dichiarazione.

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