Fatture elettroniche: consultazione e recapito più facili

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Dal 20 marzo consultare le fatture elettroniche diventerà più agevole per effetto del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 105669/2024, che cancella la necessità di aderire espressamente al servizio di consultazione. Novità anche per la ricezione delle fatture passive per i contribuenti forfettari e in regime di vantaggio.

Indice

1. Le novità in sintesi
2. Le regole di ricezione delle fatture passive per forfettari e contribuenti in regime di vantaggio
3. Recapito preferenziale memorizzabile anche da parte dei non titolari di partita IVA
4. Fatture emesse e ricevute: dati “in chiaro” senza necessità di adesione al servizio di consultazione

1. Le novità in sintesi

In data 11 marzo 2024 è stato pubblicato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 105669, emanato in data 8 marzo 2024, che ha introdotto rilevanti novità in materia di fatturazione elettronica, intervenendo in modifica al precedente provvedimento n. 433608/2022.

In particolare:

  • sono state riviste le modalità di recapito della fattura elettronica emessa nei confronti dei soggetti aderenti al regime forfettario o di vantaggio, in ragione dell’obbligo generalizzato a carico degli stessi, a partire dal 1° gennaio 2024, di ottemperare in toto agli obblighi connessi al “fisco elettronico”;
  • è stato reso accessibile il servizio di registrazione dell’indirizzo preferenziale di recapito delle e-fatture anche ai soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA;
  • è stata cancellata la necessità di aderire espressamente al servizio di “Consultazione” al fine di poter accedere al contenuto integrale delle fatture emesse e ricevute fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio.

Decorrenza – Le nuove disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 20 marzo 2024.

2. Le regole di ricezione delle fatture passive per forfettari e contribuenti in regime di vantaggio

Le regole tecniche dettate in materia di fattura elettronica, ed in generale le regole di funzionamento del Sistema di Interscambio (SdI) – ovvero la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate verso la quale convergono tutte le fatture elettroniche emesse dai contribuenti, per poi essere recapitate dallo SdI stesso ai destinatari finali – sono state inizialmente dettate dal provvedimento AdE del 30 aprile 2018.

Tale provvedimento è stato oggetto di numerosi interventi, connessi allo sviluppo nel tempo dei servizi offerti dall’Agenzia delle Entrate, nonché all’evoluzione della norma, ed è stato integralmente aggiornato e riscritto dal Provvedimento AdE n. 433608/2022.

Quest’ultimo è ora stato oggetto di nuove modifiche, introdotte al fine di allineare i meccanismi di funzionamento della fattura elettronica alle mutate disposizioni legislative.

Le regole in vigore

Come noto, a partire dal 1° gennaio 2024, tutti i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio sono assoggettati agli obblighi di emissione di fattura in formato elettronico.

Osserva – Più nel dettaglio, come abbiamo avuto modo di evidenziare già in precedenza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 18 del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, intervenuto in modifica all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, a partire dal 1° gennaio 2024 tutti i cd. “contribuenti minori”, dapprima esonerati, sono stati attratti negli obblighi del fisco elettronico, che non consistono solo nell’obbligo di emissione di e-fattura, ma anche nell’obbligo di ricevere le fatture passive a mezzo Sistema di Interscambio (peraltro con i correlati obblighi di conservazione a norma CAD, cui ottemperare entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

In conseguenza all’obbligo di ricezione delle e-fatture in formato elettronico, che ora riguarda anche tutti i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio, il provvedimento in materia di fatturazione elettronica n. 433608/2022 è stato oggetto di modifica al punto 3.4, con soppressione della lettera d).

Tale lettera prevedeva che, nel caso in cui destinatario della fattura emessa fosse un contribuente in regime di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, oppure un contribuente in regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (ovvero soggetti che, fino al 31 dicembre 2023, potevano ancora essere fuori dagli obblighi di ricezione delle fatture tramite SDI), la fattura potesse essere emessa con codice destinatario ‘0000000’. In tal caso la fattura sarebbe stata messa a disposizione nell’area riservata del destinatario, sezione “fatture messe a disposizione”; contestualmente, il cedente prestatore doveva comunicare al destinatario della fattura la messa a disposizione della fattura stessa, eventualmente consegnando una copia informatica o analogica della fattura stessa.

Osserva – Detto più semplicemente, prima dell’introduzione degli obblighi di fatturazione elettronica / fisco elettronico a carico di tutti i contribuenti “minori”, questi ultimi, se rientranti ancora nei casi di esonero, potevano non preoccuparsi di dotarsi di un canale di ricezione delle fatture elettroniche (PEC o canale software), potendo tranquillamente continuare a richiedere il rilascio delle fatture passive in formato cartaceo.

Cosa cambia

Attenzione – Con l’attrazione di questi contribuenti nel perimetro dell’art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, anche i contribuenti in regime forfettario e di vantaggio devono dotarsi di un canale di ricezione delle fatture elettroniche, non potendo più richiedere il rilascio di una semplice copia cartacea.

Resta fermo il fatto che, anche nel caso in cui il destinatario sia un contribuente “minore”, il fornitore che emette fattura, laddove non conosca il codice destinatario o non gli venga comunicata la PEC ai fini della trasmissione della fattura stessa, potrà continuare ad emettere la fattura con codice destinatario convenzionale ‘0000000’.

In questo caso, se il contribuente destinatario ha registrato nella propria area riservata dell’Agenzia delle Entrate (piattaforma Fatture e Corrispettivi) il proprio recapito preferenziale, l’Agenzia provvederà all’inoltro su tale indirizzo, in automatico. Diversamente, le fatture verranno collocate nell’area “fatture a disposizione”, accedendo alla quale il contribuente potrà prenderne visione.

Software fatturazione

3.Recapito preferenziale memorizzabile anche da parte dei non titolari di partita IVA

Ulteriore modifica introdotta al provvedimento n. 433608/2022 ad opera del provvedimento n. 105669/2024 riguarda la messa a disposizione di una nuova funzionalità per i soggetti, diversi dai privati consumatori ma sprovvisti di partita IVA, per quanto riguarda le modalità di ricezione delle fatture passive loro destinate.

La modifica interessa il punto 3.2 del provvedimento n. 433608/2022, dedicato al servizio che consente al contribuente di memorizzare un indirizzo preferenziale di recapito delle fatture elettroniche ricevute (canale software o PEC).

La memorizzazione dell’indirizzo preferenziale di recapito delle fatture ricevute era, sino alla modifica ora introdotta, consentita ai soli titolari di partita IVA, con la conseguenza che i soggetti sprovvisti di partita IVA (si pensi ad una associazione sportiva in possesso del solo codice fiscale) non avevano modo di memorizzare l’indirizzo prescelto, e di conseguenza non potevano usufruire del recapito automatico delle fatture ricevute sul canale da loro utilizzato.

In conseguenza di ciò, o la fattura emessa dal fornitore riportava correttamente sin dall’origine il codice destinatario o la PEC corretta, oppure le fatture ricevute venivano invariabilmente recapitate nell’area delle “fatture messe a disposizione”.

Cosa cambia

Con la modifica ora introdotta, il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico è ora accessibile sia ai soggetti IVA che ai soggetti non titolari di partita IVA.

Attenzione – Si presti tuttavia attenzione al fatto che, nell’ambito dei soggetti non titolari di partita IVA, la funzionalità è stata introdotta solo a favore dei soggetti diversi da persona fisica.

Nel concreto, un privato consumatore non ha, a tutt’oggi, modo di memorizzare un eventuale recapito preferenziale per il ricevimento delle fatture a lui indirizzate.

4.Fatture emesse e ricevute: dati “in chiaro” senza necessità di adesione al servizio di consultazione

Il flusso di fatturazione elettronica consiste sostanzialmente in uno “scambio” di files: il fornitore emette la fattura, la spedisce al Sistema di Interscambio e quest’ultimo, salvo il caso di scarto, memorizza tale file e lo recapita al soggetto destinatario.

Ciò consente la creazione di un archivio digitale di tutti i documenti emessi e ricevuti, cui usualmente è di grande utilità poter accedere non solo per prendere visione degli stessi, ma anche e soprattutto per poter effettuare il download dei files XML fattura, operazione questa propedeutica ad una eventuale importazione dei dati nei software gestionali in uso.

Soprattutto laddove il contribuente e l’intermediario / professionista incaricato della tenuta della contabilità non utilizzino il medesimo canale software (ovverosia non si avvalgano dei servizi di fatturazione elettronica offerti dalla medesima software house), il ricorso al download dei files fattura direttamente dal Sistema di Interscambio, operazione che è possibile effettuare anche in modalità massiva, è pressoché essenziale al fine di disporre dell’intera base dati utile all’importazione delle fatture nel software gestionale utilizzato dal soggetto che processa e contabilizza le fatture.

Questa procedura, tuttavia, sino alle modifiche ora introdotte, era inibita. Salvo che il contribuente non avesse preliminarmente espresso adesione all’apposito servizio di “Consultazione” offerto dall’Agenzia delle Entrate.

Software fatturazione

Il servizio di consultazione delle fatture elettroniche

In sostanza, sino alle modifiche ora introdotte, in assenza di espressa adesione al servizio di consultazione, il contribuente, accedendo alla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi, così come l’eventuale intermediario delegato dal contribuente stesso:

  • poteva prendere visione solo dei “dati fattura”, ovvero dei soli dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad esclusione dei dati relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g);
  • non poteva prendere visione del “corpo fattura”, contenente i già citati dati relativi alla natura, qualità e quantità dei beni e servizi oggetto dell’operazione;
  • non poteva scaricare il file XML fattura, e di conseguenza non poteva prenderne visione con i software che ne consentono la decodifica, né disporre di un file importabile in qualsivoglia software gestionale.

In ragione di quanto sopra, una delle prime problematiche da affrontare all’atto dell’impianto del sistema di fatturazione elettronica era quello dell’adesione al servizio di consultazione, adesione che peraltro non poteva essere espressa retroattivamente.

L’Agenzia delle Entrate, quindi, metteva a disposizione del contribuente e dell’eventuale soggetto delegato le fatture elettroniche, nella loro interezza, solo a partire dal momento dell’adesione, con riferimento a quelle transitate nel Sistema di Interscambio a partire dal momento dell’adesione stessa e fino a revoca.

Osserva – Gli effetti di una eventuale dimenticanza, relativa all’adesione al servizio di consultazione, potevano quindi essere pesanti, rendendo impossibile disporre visionare le fatture nella loro interezza, o scaricarle.

Cosa cambia

Con le modifiche introdotte dal provvedimento dell’8 marzo 2024, la cui decorrenza è stabilita nel 20 marzo, è stata cancellata la necessità di aderire al servizio di consultazione.

Attenzione – A partire dal 20 marzo 2024, quindi, il servizio che consente di visionare l’intero contenuto del file fattura, ed effettuare il download del file XML, è accessibile in automatico, senza bisogno di alcun intervento preliminare da parte del contribuente.

Ai sensi della nuova formulazione del punto 8.1 del provvedimento AdE n. 433608/2022, così come modificato dal provvedimento n. 105669 dell’8 marzo 2024, i file delle fatture elettroniche correttamente trasmessi al SdI sono integralmente disponibili sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI, e potranno essere da questi consultati e scaricati accedendo alla propria area riservata della piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Parimenti, i dati sono a disposizione dell’eventuale intermediario delegato all’accesso alla piattaforma stessa.

Per inciso, la medesima possibilità è concessa anche i privati consumatori, così come disposto dall’art. 4-quinquies, comma 4, del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145, con la sola differenza che al privato consumatore non è consentito conferire delega per l’accesso ai dati stessi.

Resta ferma, per tutte le tipologie di contribuenti, la disponibilità dei cd. “dati fattura” (ovvero dell’elenco delle fatture emesse e ricevute, espresse nei loro dati essenziali, ma senza accesso al corpo fattura), fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

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