Fattura elettronica: tipi documento e codici natura 2021

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Un approfondimento sulle nuove specifiche tecniche in materia di fatturazione elettronica. Nel dettaglio vedremo le novità sui dati ritenuta, tipi documento e codici natura 2021.

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Indice

1. Le nuove specifiche tecniche
2. Il campo “dati ritenuta”
3. I tipi di documento
4. I codici natura 2021

1. Le nuove specifiche tecniche

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento direttoriale prot. n. 99922/2020 del 28 febbraio 2020, ha approvato le nuove specifiche tecniche in tema di fatturazione elettronica. Le nuove specifiche sostituiscono le precedenti del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018.

Al fine di garantire la continuità dei servizi e il graduale adeguamento alle nuove specifiche, a decorrere dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 il Sistema di Interscambio (c.d. SDI) accettava comunque fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con il nuovo schema che con il vecchio inizialmente adottato.

Dal 1° gennaio 2021 il Sistema di Interscambio accetta invece esclusivamente fatture elettroniche e note di variazione predisposte con il nuovo schema approvato con il Provvedimento direttoriale del 28 febbraio 2020.

Tutto ciò premesso, le nuove specifiche tecniche prevedono l’ampliamento delle seguenti informazioni:

  • dati ritenuta;
  • tipi documento;
  • codici natura.

2. Il campo “dati ritenuta”

Sono state introdotte nuove codifiche utilizzabili nel campo [DatiRitenuta]:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS (di nuova istituzione)
  • RT04 Contributo ENASARCO (di nuova istituzione)
  • RT05 Contributo ENPAM (di nuova istituzione)
  • RT06 Altro contributo previdenziale (di nuova istituzione)

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3. I tipi di documento

Sono state previste delle nuove tipologie di [TipoDocumento] (elemento che identifica la tipologia di documento in fase di trasmissione elettronica):

    • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD07 Fattura semplificata: da utilizzare in presenza di fattura semplificata di cui all’art. 21-bis del DPR n. 633/1972
  • TD08 Nota di Credito semplificata: da utilizzare in caso di utilizzo di nota credito semplificata
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno (di nuova istituzione): da utilizzare in presenza di reverse charge interno, per meglio dire le casistiche di cui all’art. 17, commi 5 e 6 del DPR n. 633/1972 (ad es. servizi nel subappalto edile, ecc.) e art. 74 del DPR n. 633/1972 (rottami-cascami)
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (di nuova istituzione): da utilizzare per acquisti di servizi territorialmente rilevanti ai fi ni IVA in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito ai fi ni IVA in altro Paese della UE ovvero in un Paese extra-UE
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari (di nuova istituzione): da utilizzare in presenza di acquisti intracomunitari di beni di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17 c. 2 DPR n. 633/1972 (di nuova istituzione): da utilizzare in presenza di cessioni di beni effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art. 6 c. 8 D.Lgs. n. 471/1997 o art. 46 c. 5 DL n. 331/1993) (Caso del mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi) (già presente ma ampliata la descrizione)
  • TD21 Autofattura per splafonamento (di nuova istituzione): da utilizzare al fine di regolarizzare lo splafonamento IVA
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA (di nuova istituzione)
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA (di nuova istituzione)
  • TD24 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a) (di nuova istituzione)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b) (di nuova istituzione)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR n. 633/1972) (di nuova istituzione)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa (di nuova istituzione)

Reverse charge e autofattura (codici TD16 – TD19)

Tra i diversi nuovi codici [TipoDocumento] sono stati introdotti quelli da TD16 a TD19 che riguardano il reverse charge (sia interno che esterno) o l’autofattura esterna (operazioni territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia qualora il fornitore sia un soggetto passivo stabilito in un Paese extra-UE) con trasmissione allo SDI. Ne consegue che occorre utilizzare tali nuovi codici se si intende procedere con l’integrazione/autofattura delle fatture dei fornitori attraverso la predisposizione dei documenti da trasmettere mediante SDI. Rimane comunque ferma la facoltà di procedere con l’integrazione/autofattura senza alcuna trasmissione al SDI predisponendo, ad esempio, un altro documento, da allegare al file della fattura da integrare, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa secondo quanto già chiarito dall’Agenzia delle Entrate (CM n. 14/E del 17 giugno 2019; risoluzione n. 46/E del 10 aprile 2017). Pertanto, nei casi di reverse charge/autofattura esterno, qualora non si trasmettano attraverso lo SdI i documenti relativi all’integrazione/autofattura, permane l’obbligo comunicativo di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del d.lgs. n. 127 del 2015 (c.d. esterometro).

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4. I codici natura 2021

Sono stati introdotti dei nuovi codici natura per il 2021 (più dettagliati rispetto agli attuali) che identificano il trattamento ai fini IVA delle fatture emesse. Nello specifico:

  • N1 escluse ex art. 15 (ora N1 – invariato)
  • N2.1 non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/1972: tale codice natura andrà utilizzato per tutte le operazioni effettuate che sono escluse da IVA per mancanza del presupposto territoriale
  • N2.2 non soggette – altri casi: tale codice andrà utilizzato, in via residuale, per le altre fattispecie di operazioni escluse da IVA (ad es. per mancanza del presupposto oggettivo di cui agli artt. 2 e 3 del DPR n. 633/1972)

(Ora tutte rientranti nella codifica N2)

  • N3.1 non imponibili – esportazioni: casistiche di cui all’art. 8 del DPR n. 633/1972
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie: qualora sia stata posta in essere una cessione intracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del DL n. 331/1993
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4 non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione: qui si dovranno indicare le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione ad esempio operazioni di cui all’art. 8-bis del DPR n. 633/1972
  • N3.5 non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento: operazioni effettuate nei confronti di cessionari/committenti i quali abbiano trasmesso telematicamente dichiarazione d’intento (operazioni di cui all’art. 8, 1° comma, lett. c) del DPR n. 633/1972)
  • N3.6 non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

(Ora tutte rientranti nella codifica N3)

  • N4 esenti (Ora N4 – invariato)
  • N5 regime del margine / IVA non esposta in fattura (Ora N5 – invariato)
  • N6.1 inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero: operazioni di cui all’art. 74 del DPR n. 633/1972
  • N6.2 inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3 inversione contabile – subappalto nel settore edile: operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a) del DPR n. 633/1972
  • N6.4 inversione contabile – cessione di fabbricati: operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-bis) del DPR n. 633/1972
  • N6.5 inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6 inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7 inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi: operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. a-ter) del DPR n. 633/1972
  • N6.8 inversione contabile – operazioni settore energetico: operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lett. d-bis), d-ter) e d-quater) del DPR n. 633/1972
  • N6.9 inversione contabile – altri casi: va utilizzato nel caso di fattura trasmessa via SDI per eventuali nuove tipologie di operazioni, rispetto a quelle elencate negli altri N6, per le quali è previsto il regime dell’inversione contabile. Tale codice non va utilizzato per le prestazioni a committente UE per le quali occorre utilizzare il codice N2.1.

(Ora tutte rientranti nella codifica N6)

  • N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b, DL n. 331/1993; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, DPR n. 633/1972 e art. 74-sexies, DPR n. 633/1972) (Ora N7, invariato).

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