Fattura elettronica e imposta di bollo
Si ricorda che l’art. 6 del D.M. del 17 giugno 2014 ha stabilito, diversamente da quanto accadeva fino al 26 giugno 2014, che l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve essere corrisposta con il modello F24, esclusivamente con modalità telematica. Inoltre, il pagamento dell’imposta deve effettuarsi in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le fatture elettroniche, per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta, ai sensi del D.M. del 17 giugno 2014.
Invece, con riferimento ai registri, l’imposta di bollo è dovuta ogni 2.500 registrazioni o loro frazioni.
Quindi, per i documenti aventi rilevanza tributaria, comprese le fatture elettroniche, ai sensi dell’art. 6, D.M. 17 giugno 2014, riguardante l’assolvimento dell’imposta di bollo, non è più previsto e necessario richiedere l’autorizzazione preventiva all’Agenzia delle Entrate o fare una dichiarazione a consuntivo, nonché procedere al versamento dell’acconto per il nuovo anno (dal momento che l’imposta è dovuta unicamente a consuntivo). L’imposta di bollo va versata per l’intero anno precedente, ai sensi della R.M. 106/E del 2 dicembre 2014, con Modello F24 ordinario e codice tributo 2501 (così come stabilito dal D.M. 17 giugno 2014), mentre le sanzioni e gli interessi da ravvedimento con codice tributo 2502 e 2503 (così come stabilito con la R.M. 32/E del 23 marzo 2015).
Con la Circolare n. 16/E del 14 aprile 2015 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che per le ipotesi regolamentate dal D.M. del 17 giugno 2014, in tema di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici, l’applicazione del tributo in modo virtuale “non richiede la preventiva autorizzazione né gli altri adempimenti previsti dagli articoli 15 e 15-bis del D.P.R. n. 642, ma il versamento dell’imposta è effettuato telematicamente utilizzando il modello F24 in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio”.
Si evidenzia, inoltre, che il soggetto obbligato all’assolvimento mediante F24 dell’imposta di bollo è la persona fisica o giuridica tenuta a corrispondere l’imposta di bollo sui documenti informatici.
Va da sé che anche nel caso in cui l’incarico della fatturazione elettronica e conservazione venga esternalizzato a terzi in outsourcing, il soggetto tenuto al pagamento rimane comunque il contribuente che ha affidato l’incarico all’outsourcer.