Fattura elettronica ed esterometro: le regole per il 2021

post-image
Condividi

Dal 1° gennaio 2022 verrà meno lo strumento dell’esterometro. Vediamo insieme la disciplina ancora valida fino al 31 dicembre 2021 e come comportarsi successivamente

Indice

1. Dal 1° gennaio 2022 abrogato l’esterometro
2. La disciplina per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021
3. A chi è rivolto l’esterometro
4. Dati da trasmettere mediante esterometro
5. Esterometro e gestione reverse charge/autofatture fino al 31 dicembre 2021

1. Dal 1° gennaio 2022 abrogato l’esterometro

Dal 1° gennaio 2022 verrà abrogato l’esterometro.

Al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella Legge di Bilancio 2021, è stato pubblicato il 28 ottobre 2021 un apposito provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio, il citato provvedimento stabilisce che, in merito alle operazioni di cessione di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° gennaio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti devono trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate utilizzando il formato XML previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche.

La trasmissione dei file deve essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (dodici giorni dalla data di effettuazione dell’operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.). Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file deve invece essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione;

Quanto descritto nel punto che precede rimane facoltativo per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

2. La disciplina per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021

Preso atto dell’abrogazione dell’esterometro dal 1° gennaio 2022, vediamo la disciplina ancora valida per le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2021.

A seguito dell’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica, dal 2019 l’obbligo dell’invio dei dati delle fatture (c.d. spesometro) rimane soltanto per le operazioni per le quali non è stata emessa o ricevuta una fattura attraverso lo SDI (c.d. operazioni transfrontaliere – anche detto “esterometro”) e quindi, per quelle relative a soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia per le quali non sia stata comunque emessa una bolletta doganale.

A seguito dei nuovi tipi documento previsti per la fattura elettronica dal 1° gennaio 2021, il soggetto passivo IVA che effettua il reverse charge/autofattura in formato elettronico (quindi, senza obbligo di presentazione dell’esterometro) dovrà utilizzare i seguenti tipi documento (a seconda delle operazioni ricevute):

  • TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero (si pensi ad esempio all’acquisto di servizi di cui all’art. 7-ter del DPR n. 633/1972);
  • TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari (di cui all’art. 38 del DL n. 331/1993);
  • TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti (di cui all’art. 17 comma 2 del DPR n. 633/1972).

Software fatturazione

N.B.: si evidenzia che in sede di incontro con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate, nel 2021, ha chiarito che, in analogia alle indicazioni fornite per la compilazione dei documenti TD17, TD18, TD19, non bisogna utilizzare nell’esterometro il codice Natura N6.9 nel caso di acquisti di beni o di servizi da fornitore UE (o anche di emissione di autofattura per acquisto di servizi da fornitore extra UE). Infatti, per tali operazioni basta semplicemente riportare l’imponibile indicato dal fornitore estero, l’imposta e l’aliquota calcolata dal cessionario italiano demandato all’invio dell’esterometro. Va da sé che anche nell’esterometro per le operazioni di acquisto il campo Natura va compilato solo quando l’operazione di acquisto da fornitore estero non sia imponibile in Italia (p. e. N3.4 per acquisti di servizi non imponibili) o esente (N4) o per esempio sia effettuata con un utilizzo di Plafond (N3.5).

Le tempistiche di invio

L’esterometro può essere inviato entro e non oltre la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

Nel dettaglio queste le scadenze per il 2021:

  • primo trimestre 2021: 30 aprile
  • secondo trimestre 2021: 2 agosto
  • terzo trimestre 2021: 2 novembre
  • quarto trimestre 2021: 31 gennaio 2022

Le sanzioni

L’omissione o l’errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere è sanzionata con un importo di 2 euro a fattura, con un massimo di 1.000,00 euro per trimestre. L’importo viene ridotto alla metà (entro il limite massimo di 500 euro) se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (si fa presente che è previsto il divieto di applicazione dell’istituto del “cumulo giuridico”), ferma restando la possibilità di utilizzo del ravvedimento operoso.

3. A chi è rivolto l’esterometro

Devono essere comunicati tramite esterometro i dati delle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 in merito alle operazioni (sia beni che servizi):

  • effettuate nei confronti di soggetti passivi non stabiliti ai fini IVA in Italia;
  • ricevute da parte di soggetti non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Conseguentemente vanno comunicate le operazioni effettuate/ricevute con soggetti esteri non stabiliti ai fini IVA in Italia.

Software fatturazione

N.B.: si evidenzia che rimangono escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni per le quali è stata emessa fattura elettronica o una bolletta doganale. Invece, ricadono nell’adempimento le operazioni intracomunitarie (acquisti/cessioni intracomunitarie di cui agli artt. 38 e 41, D.L. n. 331/1993 nonché servizi generici di cui all’art. 7-ter, D.P.R. n. 633/1972) ancorché soggette all’obbligo di presentazione degli elenchi Intrastat beni/servizi. Infatti, si evidenzia che l’Agenzia delle Entrate nelle FAQ (pubblicate sul proprio sito web) ha chiarito che non viene meno l’esterometro in presenza degli elenchi Intrastat.

4. Dati da trasmettere mediante esterometro

I dati che vanno comunicati mediante l’esterometro riguardano unicamente le operazioni (sia beni che servizi) effettuate o ricevute verso e da soggetti non stabiliti ai fini IVA nel territorio dello Stato (Italia).

Nel dettaglio, il Provvedimento direttoriale del 30 aprile 2018 ha precisato che nella compilazione dell’esterometro vanno comunicati i seguenti dati:

  • dati identificativi del cedente/prestatore;
  • dati identificativi del cessionario/committente;
  • data del documento comprovante l’operazione;
  • data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
  • numero del documento;
  • base imponibile;
  • aliquota IVA applicata e l’imposta o, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione (codice natura).

5. Esterometro e gestione reverse charge/autofatture fino al 31 dicembre 2021

Tipologia di operazione Modalità operativa Obbligo di presentazione dell’esterometro
Acquisti soggetti a reverse charge interno, fatture ricevute da soggetti passivi IVA in Italia con codice natura (Art. 17, commi 5 e 6, DPR n. 633/1972 e art. 74, commi 7 e 8, DPR n. 633/1972) Materializzazione della fattura elettronica di acquisto e indicazione manuale, sopra di essa, dei dati necessari all’integrazione. Oppure, produzione di un documento contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa. Tale documento può essere prodotto sia in modalità analogica, sia in modalità elettronica ed eventualmente trasmesso a SDI NO
Acquisti soggetti ad autofattura interna (ad esempio autofattura denuncia) L’autofattura va emessa in formato elettronica e va trasmessa al SDI dall’emittente e ricevuta dallo stesso emittente, che nel documento viene indicato sia come cedente/prestatore che come cessionario/committente NO
Acquisti intracomunitari di beni (art. 38 del DL n. 331/1993), acquisti di servizi generici (art. 7-ter del DPR n. 633/1972) da soggetti stabiliti ai fini IVA in altro Paese della UE Integrazione della fattura analogica del soggetto estero

(salvo il caso in cui il fornitore comunitario abbia emesso la fattura elettronica via SDI e quindi con le regole italiane)

Acquisti territorialmente rilevanti ai fini IVA da cedenti/prestatori extra-UE Autofattura analogica

(viene meno l’obbligo di presentazione dell’esterometro qualora tali autofatture siano emesse in formato elettronico e trasmesse al SDI)

Attenzione: In tutti i casi di reverse charge interno/esterno e autofattura interna/esterno vi è l’obbligo di annotazione nei registri IVA acquisti/vendite (fermo restando limiti alla detrazione dell’IVA, ad esempio per casi di pro-rata ovvero autofatture per omaggi/autoconsumo).

Articoli correlati


TAG