Fattura elettronica: proroga al 2019 per i distributori
Nella sera del 28 giugno 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 il D.L. n. 79 che ha previsto lo slittamento dell’obbligo di fattura elettronica dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019 con riferimento ai soli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA.
Conseguentemente, i soggetti passivi IVA fino al 31 dicembre 2018 potranno continuare a dedurre il costo, nonché detrarre l’IVA del carburante acquistato presso gli impianti stradali mediante l’utilizzo della scheda carburante, purché i pagamenti siano tracciati in base alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018. Quindi, fino al 31 dicembre 2018 nulla cambia rispetto a quanto già avviene.
Invece, dal 1° luglio 2018 l’obbligo di fattura elettronica torna applicabile in merito:
- alle cessioni di benzina o di gasolio diverse da quelle effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione;
- alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica.