F24 per la registrazione degli atti privati
Con il Provvedimento n. 18379 l’Agenzia delle Entrate ha esteso ulteriormente i casi in cui è possibile utilizzare il modello F24 da parte dei contribuenti per il pagamento di tributi.
Il Provvedimento si applica a tutti gli atti privati soggetti a registrazione (in termine fisso, in caso d’uso o presentati volontariamente per la registrazione) che dovranno effettuarsi con il modello F24 a partire dal prossimo 2 marzo.
Indice
1. Il Modello F24
2. L’estensione del Modello
3. Il periodo transitorio
1. Il Modello F24
Come noto, l’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 ha introdotto il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali (modello F24).
Lo stesso articolo prevede, inoltre, che il sistema del versamento unificato possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.
In applicazione di tale disposizione, il decreto del MEF dell’8 novembre 2011 ha esteso il sistema del versamento unificato anche ai pagamenti dell’imposta di registro, dell’imposta di bollo, dell’imposta ipotecaria, dell’imposta catastale, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni e ai tributi speciali.
2. L’estensione del Modello
Lo stesso decreto del MEF dell’8 Novembre 2011 ha inoltre previsto che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni siano definiti con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Ed è con il Provvedimento n. 18379, citato precedentemente, che l’utilizzo del modello F24 viene esteso anche alle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti privati.
L’estensione è fatta in un’ottica di razionalizzazione delle modalità di pagamento, in quanto il modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.
In tale documento viene specificato inoltre che:
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- per le somme dovute a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate, i versamenti sono invece effettuati solo con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto;
- restano ferme le modalità di versamento con F24 di tributi, interessi, sanzioni e accessori dovuti per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili e degli atti costitutivi delle start up innovative
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3. Il periodo transitorio
Viene previsto un periodo transitorio per poter adeguarsi alle nuove modalità di pagamento e per consentire un graduale aggiornamento delle procedure e dei sistemi informatici interessati.
Infatti:
- fino al 31 agosto 2020 potrà essere ancora utilizzato il modello F23 con le attuali modalità;
- dal 1° di settembre sarà invece obbligatorio effettuare tali pagamenti con il modello F24.
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