Dichiarazione IMU 2023: trasmissione entro il 30 giugno
Scade il 30 giugno 2023 il termine ultimo di presentazione della dichiarazione IMU e IMPi per l’anno d’imposta 2022. Medesima scadenza anche per le dichiarazioni IMU/IMPi relative all’anno d’imposta 2021 a seguito della proroga del c.d. Milleproroghe (D.L. n. 198/2022).
Indice
1. Modulistica e termini di presentazione
2. Soggetti obbligati
3. Le novità del modello
1. Modulistica e termini di presentazione
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2022, è stato pubblicato il D.M. del 29 luglio 2022 che ha approvato il nuovo modello di dichiarazione IMU e IMPi (Imposta immobiliare sulle piattaforme marine) da utilizzare dall’anno d’imposta 2021 e seguenti.
Attenzione – Il modello, che sostituisce quello precedentemente approvato con D.M. 30 ottobre 2012, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche è disponibile anche sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze (www.finanze.gov.it).
Per l’anno d’imposta 2022 il termine ultimo di presentazione è il 30 giugno 2023. Medesima scadenza anche per le dichiarazioni IMU/IMPi relative all’anno d’imposta 2021 a seguito della proroga del c.d. Milleproroghe (D.L. n. 198/2022).
2. Soggetti obbligati
In linea generale, la dichiarazione IMU/IMPi deve essere presentata dai soggetti passivi (art. 1, comma 743, della legge n. 160/2019), ad eccezione degli enti non commerciali (in quanto per tali enti si dovrà presentare la dichiarazione IMU ENC), che possiedono e utilizzano gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lett. i), del comma 1, dell’art. 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
Attenzione – Per quanto concerne l’obbligo dichiarativo IMU, risulta opportuno ricordare il principio generale secondo il quale tale obbligo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili dal Comune. Va da sé che la dichiarazione IMU deve essere presentata nei seguenti casi.
3. Le novità del modello
In merito al “nuovo” modello di dichiarazione si evidenzia quanto segue:
- la dichiarazione, a regime, deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Per l’anno d’imposta 2021, la dichiarazione dovrà essere, invece, inviata entro il 30 giugno 2023, in quanto il termine precedentemente fissato al 30 giugno è stato prorogato dall’art. 35, comma 4, del D.L. n. 73/2022 (c.d. Decreto Semplificazioni) e, infine, prorogato al 30 giugno 2023 a seguito del Decreto Milleproroghe. Limitatamente all’IMPi, le dichiarazioni sono presentate a decorrere dall’anno d’imposta 2022, poiché per gli anni d’imposta 2020 e 2021, sono messi a disposizione dei Comuni i dati comunicati allo Stato dai soggetti passivi ai sensi dell’art. 3 del D.M. 28 aprile 2022; - la dichiarazione – cartacea o telematica – dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l’immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU/IMPi dev’essere presentata al Comune sul cui territorio insiste prevalentemente la superficie dell’immobile stesso;
- nel nuovo modello, nel quadro A, è stato introdotto il campo 21 (“Esenzioni quadro temporaneo Aiuti di Stato”) che deve essere utilizzato nel caso in cui il contribuente abbia usufruito di benefici fiscali derivanti dal “Quadro temporaneo Aiuti di Stato” che hanno interessato l’IMU durante il periodo dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e precisamente quelle che risultano dai seguenti provvedimenti, emanati prima della data di pubblicazione delle nuove istruzioni che accompagnano il modello:
- art. 177 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- art. 78 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
- artt. 9 e 9-bis del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
- art. 1, comma 599, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; art. 6-sexies del D. L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Attenzione – Nelle istruzioni che accompagnano il nuovo modello di Dichiarazione IMU/IMPi sono state recepite le novità introdotte dal D.L. n. 146/2021. A tal riguardo si ricorda che con il Decreto collegato alla Manovra di Bilancio 2022 (D.L. n. 146/2021) si è intervento sulla definizione di abitazione principale stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in Comuni diversi, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile scelto dai componenti del nucleo familiare.