Dichiarazione d’intento: nuovi controlli dal 2022

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Dal 1° gennaio 2022 sono state previste delle nuove disposizioni relativamente alle dichiarazioni d’intento. In particolare, le novità riguardano le modalità operative dei controlli e l’inibizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento false o errate.

Indice

1. La legge di Bilancio 2021 e le novità già in vigore
2. Il provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2021
3. L’attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali
4. L’invalidazione delle dichiarazioni d’intento
5. L’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento
6. Fatture elettroniche e dichiarazione d’intento invalidata

1. La legge di Bilancio 2021 e le novità già in vigore

La Legge di Bilancio 2021, con effetto 1° gennaio 2021, ha stabilito che è inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti, all’esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali effettuati dall’Agenzia delle Entrate, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale.

L’Agenzia delle Entrate può inoltre:

  • invalidare le dichiarazioni d’intento precedentemente emesse;
  • operare un incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e dichiarazione d’intento falsa;
  • inibire l’emissione della fattura elettronica da parte del fornitore che abbia indicato il riferimento di una dichiarazione d’intento invalidata, con titolo di non imponibilità IVA.

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2. Il provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2021

Le modalità operative dei controlli e l’inibizione da parte dell’Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni d’intento false/errate/ecc. sono state delineate ad opera del Provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2021.

Le disposizioni contenute nel citato Provvedimento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Di seguito si riporta quanto delineato dal Provvedimento direttoriale del 28 ottobre 2021.

3. L’attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali

Le attività di analisi e di controllo, realizzate dall’Agenzia delle Entrate, sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l’incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell’Agenzia stessa e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

La valutazione del rischio da parte dell’Agenzia delle Entrate è orientata, prioritariamente, alla:

  • analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d’intento trasmesse;
  • valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
  • individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita IVA, con particolare riferimento alle omissioni eo incongruenze nell’adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
  • individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

4. L’invalidazione delle dichiarazioni d’intento

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto precedente, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento.

Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni.

La comunicazione, contenente le anomalie riscontrate, è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.

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5. L’inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici.

A seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d’intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l’indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale. Fermo restando il fatto che la presentazione della documentazione non comporta sospensione dell’efficacia dell’invalidazione.

L’Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l’inibizione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d’intento da parte del contribuente.

6. Fatture elettroniche e dichiarazione d’intento invalidata

L’invalidazione da parte dell’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR n. 633/1972 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al fornitore.

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