Detrazione IVA: come gestire le fatture passive non registrate e possibili correzioni

Il diritto a detrarre l’IVA sui beni e servizi acquistati o importati è un’importante prerogativa che i contribuenti devono esercitare tempestivamente. Secondo le disposizioni degli artt. 19 e ss. del D.P.R. n. 633/1972, tale diritto deve essere esercitato durante la liquidazione periodica o, al più tardi, con la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto, previa registrazione delle fatture ricevute. In caso di omessa registrazione, il contribuente non può ricorrere alla dichiarazione integrativa per recuperare l’IVA.
Indice
1. Diritto alla detrazione IVA
2. Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
3. Il ruolo della dichiarazione IVA integrativa
4. Sanzioni per la mancata registrazione delle fatture
5. Tabella riepilogativa
1. Diritto alla detrazione IVA
Nel dettaglio, l’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che il diritto alla detrazione IVA può essere esercitato quando l’imposta diventa esigibile e con la registrazione della fattura di acquisto.
Il D.P.R. n. 633/1972, all’art. 25, impone l’obbligo di annotare le fatture nel registro IVA prima della liquidazione periodica e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. Se il contribuente non ha rispettato questo obbligo, perde il diritto di recuperare l’IVA.
2. Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato con la Risposta ad istanza di interpello n. 115 del 17 aprile 2025, una società ha ricevuto fatture di acquisto nel 2023, ma non le ha registrate né nel registro IVA 2023, né in quello relativo alle “fatture ricevute nel 2023 e registrate nel 2024”.
L’azienda ha ammesso di non aver inserito l’IVA detraibile nella dichiarazione IVA 2023 per un errore materiale e ha richiesto di recuperare l’importo tramite una dichiarazione integrativa. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha negato questa possibilità, sottolineando che la mancata registrazione delle fatture implica la perdita definitiva del diritto alla detrazione.
Secondo l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE, il diritto alla detrazione IVA è soggetto a due condizioni principali:
- esigibilità dell’imposta: l’IVA diventa esigibile nel momento in cui viene emessa la fattura o si verifica l’evento che dà luogo all’esigibilità;
- possesso di una fattura conforme: il contribuente deve possedere una fattura che rispetti i requisiti previsti dall’arti. 21 del D.P.R. n. 633/1972.
La Corte di Giustizia, nella sentenza del 12 luglio 2012 (causa C-284/11), ha ribadito che il diritto alla detrazione può essere esercitato anche se il contribuente non lo ha fatto tempestivamente, a condizione che rispetti le normative nazionali.
3. Il ruolo della dichiarazione IVA integrativa
La dichiarazione IVA integrativa è un’istituzione che consente di correggere errori o omissioni nelle dichiarazioni fiscali. L’art. 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, consente al contribuente di presentare una dichiarazione integrativa “a favore” per correggere errori che abbiano determinato un debito d’imposta maggiore o una minore eccedenza detraibile. Tuttavia, come chiarito dalla Risoluzione 14 ottobre 2002, n. 325/E, non è possibile correggere un semplice ripensamento sulle scelte fiscali già fatte.
ATTENZIONE: Nel caso della società esaminata, poiché non è stata effettuata la registrazione tempestiva delle fatture, non è possibile esercitare il diritto alla detrazione nemmeno tramite dichiarazione integrativa.
4. Sanzioni per la mancata registrazione delle fatture
L’Agenzia delle Entrate con l’interpello citato ha ricordato che la violazione dell’obbligo di registrare le fatture è punita con sanzioni, come previsto dall’art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
Tuttavia, le sanzioni possono essere ridotte grazie al ravvedimento operoso, che consente di regolarizzare la posizione fiscale del contribuente.
5. Tabella riepilogativa
Fase | Descrizione |
---|---|
Detrazione IVA | Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diventa esigibile e la fattura è valida. |
Registrazione delle fatture | Le fatture devono essere registrate prima della liquidazione periodica e comunque entro il termine della dichiarazione annuale. |
Dichiarazione integrativa | Correzione di errori materiali tramite dichiarazione integrativa “a favore”, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo. |
Sanzioni per omessa registrazione | La violazione dell’obbligo di registrazione è sanzionata, ma può essere ridotta con il ravvedimento operoso. |
Recupero IVA | In caso di omessa registrazione, non è possibile recuperare l’IVA tramite dichiarazione integrativa se non si è registrato nei tempi previsti. |
La gestione corretta delle fatture e il rispetto delle normative IVA sono essenziali per evitare la perdita del diritto alla detrazione. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che il contribuente deve rispettare i termini di registrazione delle fatture e la tempestività nell’esercizio del diritto alla detrazione.
In caso di errori materiali, la dichiarazione integrativa rappresenta una possibilità di correzione, ma solo se sono soddisfatte le condizioni previste dalla legge.