Dal 2025 nuovo tetto alle detrazioni IRPEF
L’assetto normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2025 introduce, a carico dei contribuenti che conseguono redditi superiori a 75.000 euro, nuove limitazioni alle detrazioni IRPEF, applicabili a partire dall’anno di imposta 2025.
L’intervento si intreccia con la riduzione delle percentuali di detrazione concesse per i bonus edilizi, penalizzando ancora più fortemente quella che per anni è stata un’importante leva di politica fiscale per il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare.
Di seguito i tratti caratterizzanti della nuova disciplina di calcolo delle detrazioni IRPEF.
Indice
1. Il quadro normativo: cosa cambia
2. Le detrazioni limitate in ragione del reddito conseguito dal 2025
3. Ammontare massimo delle detrazioni IRPEF per redditi superiori a 75.000 euro
4. Alcune esemplificazioni
1. Il quadro normativo: cosa cambia
La legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207), con l’art. 1, commi 54-56, ha nuovamente modificato al ribasso le percentuali di detrazione IRPEF concesse per i bonus edilizi.
Parallelamente, con l’art. 1, comma 10, ha introdotto nel TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) il nuovo art. 16-ter, che stabilisce un tetto alle detrazioni IRPEF effettivamente fruibili da parte dei contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, modulando l’importo massimo in funzione di due elementi:
- il reddito conseguito, prevedendo due diversi scaglioni, e
- il numero di figli fiscalmente a carico.
In precedenza, la normativa consentiva di fruire delle detrazioni IRPEF in modo pressoché integrale – tenuto conto delle specificità previste dalla normativa per ciascuna di esse – salvo prevedere la riduzione progressiva di quelle concesse dall’art. 15, comma 3-bis, TUIR in presenza di redditi superiori a 120.000 euro, fino all’azzeramento in presenza di redditi pari o superiori a 240.000 euro.
Il meccanismo di base di calcolo delle detrazioni, a partire dal 2025, resta invariato, ma il risultato ottenuto secondo le regole in vigore in precedenza, che restano applicabili, sarà da considerarsi solo a titolo di “detrazione teorica”. Al fine di calcolare la detrazione effettivamente spettante, in presenza di redditi superiori a 75.000 euro, occorrerà infatti confrontarsi anche con il nuovo art. 16-ter del TUIR, di seguito esaminato.
2. Le detrazioni limitate in ragione del reddito conseguito dal 2025
Ai fini di un corretto approccio alla novità introdotta nella norma è bene evidenziare sin da subito che non tutte le detrazioni di imposta saranno soggette a decurtazione in presenza di redditi superiori a 75.000 euro.
Spese escluse
Il legislatore ha infatti esplicitamente escluso dal campo di applicazione del nuovo art. 16-ter TUIR alcune categorie di spesa:
- spese sanitarie di cui all’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR;
- investimenti in start-up innovative (artt. 29 e 29-bis D.L. n. 179/2012);
- investimenti in PMI innovative (artt. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015);
- oneri sostenuti in relazione a prestiti o mutui contratti entro il 31 dicembre 2024;
- premi di assicurazione detraibili (ex art. 15, comma 1, lett. f) e f-bis TUIR) per contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024;
- interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica (art. 16-bis TUIR) se le relative spese sono state sostenute fino al 31 dicembre 2024.
Bonus edilizi
Le detrazioni per bonus edilizi, spesso di ammontare di rilevante, necessitano di essere particolarmente attenzionate.
A partire dalle spese sostenute dal 2025, infatti, tali detrazioni sono oggetto di una vera e propria rivoluzione: la legge di Bilancio riduce ulteriormente la percentuale di detrazione concessa (con detrazione ripartita in dieci anni e senza possibilità di sconto in fattura) e, ulteriormente, la quota di detrazione “potenziale” imputabile a ciascun anno di imposta potrà essere ulteriormente falcidiata dal meccanismo di cui all’art. 16-ter TUIR.
OSSERVA – Restano, fortunatamente, “salve” le detrazioni afferenti ai bonus edilizi che si riferiscono a spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le quali potranno continuare ad essere interamente godute, anche in presenza di redditi di ammontare superiore a 75.000 euro.
3. Ammontare massimo delle detrazioni IRPEF per redditi superiori a 75.000 euro
Il nuovo art. 16-ter TUIR regola, a partire dall’anno di imposta 2025, la fruizione delle detrazioni per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, escludendo dal computo del reddito esclusivamente l’ammontare riferibile all’abitazione principale e alle relative pertinenze.
Sono pertanto compresi tutti i redditi imputabili al contribuente, indipendentemente dal fatto che la tassazione avvenga con modalità ordinarie o a imposta sostitutiva; pertanto, a titolo esemplificativo, nel computo del reddito dovranno essere considerati anche i canoni di locazione tassati a cedolare secca o i redditi conseguiti in regime forfettario.
Calcolo del tetto massimo
Il tetto massimo delle detrazioni IRPEF effettivamente fruibili sarà determinato attraverso due fattori:
- Un importo base differenziato per fasce di reddito:
- 14.000 euro per i contribuenti con reddito complessivo compreso tra 75.001 e 100.000 euro;
- 8.000 euro per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 100.000 euro.
- Un coefficiente moltiplicatore, che varia in funzione del numero di figli a carico:
- nessun figlio: coefficiente 0,50;
- un figlio: coefficiente 0,70;
- due figli: coefficiente 0,85;
- tre o più figli, oppure almeno un figlio con disabilità accertata: coefficiente 1,00.
Pertanto, per calcolare l’ammontare massimo di detrazioni IRPEF fruibili, occorre moltiplicare l’importo base (14.000 o 8.000 euro, a seconda del reddito) per il coefficiente corrispondente alla propria situazione familiare.
Il risultato costituisce il tetto massimo entro cui le detrazioni teoricamente spettanti possono essere effettivamente godute dal contribuente.
OSSERVA – Si osservi che l’eventuale presenza di un coniuge a carico è del tutto irrilevante: il coefficiente moltiplicatore, infatti, è stato formulato tenendo in considerazione solo i carichi di famiglia con riferimento ai figli.
4. Alcune esemplificazioni
Di seguito si presentano alcuni esempi, che illustrano il funzionamento del nuovo limite in relazione alla composizione del nucleo familiare e allo scaglione di reddito.
Si ipotizza che il contribuente abbia titolo a godere alle seguenti detrazioni IRPEF teoriche:
- 3.000 euro di detrazioni che non soggiacciono alla limitazione di cui all’art. 16-ter del TUIR (quali, per esempio, quelle derivanti da bonus edilizi per spese sostenute entro il 31 dicembre 2024 o quelle derivanti da spese mediche);
- 15.000 euro di detrazioni teoriche soggette alla nuova limitazione (ovvero tutte le detrazioni teoricamente spettanti, comprese quelle afferenti a bonus edilizi per spese sostenute post-2024, che non sono espressamente escluse dall’applicazione del nuovo art. 16-ter TUIR).
Caso 1: Reddito complessivo di 70.000 euro
In presenza di un reddito di ammontare inferiore a 75.000 euro, il contribuente ha diritto a vedersi riconosciuto l’intero importo delle detrazioni teoricamente spettanti, ossia, nel nostro esempio, 3.000 + 15.000 = 18.000 euro.
Il nuovo art. 16-ter TUIR, in questo caso, non modifica la situazione del contribuente, non comportando alcuna decurtazione della detrazione teorica.
Caso 2: Reddito complessivo di 90.000 euro
In presenza di un reddito complessivo pari a 90.000 euro l’importo base della detrazione è fissato a 14.000 euro, poiché il reddito rientra nell’intervallo tra 75.001 e 100.000 euro. Tale importo va moltiplicato per il coefficiente relativo ai figli a carico, secondo lo schema:
Figli a carico | Coefficiente | Detrazione massima spettante |
---|---|---|
Nessuno | 0,50 | 14.000 × 0,50 = 7.000 euro |
Uno | 0,70 | 14.000 × 0,70 = 9.800 euro |
Due | 0,85 | 14.000 × 0,85 = 11.900 euro |
Tre o almeno un figlio con disabilità | 1,00 | 14.000 × 1,00 = 14.000 euro |
Le detrazioni effettivamente fruibili saranno pertanto date dalla somma di:
- 3.000 euro di detrazioni teoriche che non soggiacciono alla limitazione di cui all’articolo 16-ter del TUIR
- un importo di detrazioni “soggette a tetto” che non può superare la cifra indicata in tabella.
Confrontando la detrazione teorica soggetta alla nuova limitazione (15.000 euro) con il tetto calcolato, si ottiene la quota di detrazione persa. Ad esempio, se non vi sono figli a carico (coefficiente 0,50):
Detrazioni perse = 15.000 – 7.000 = 8.000 euro
Analogamente, in presenza di uno, due o tre figli, l’importo massimo detraibile risulta crescente e, di conseguenza, si riduce l’ammontare di detrazione effettivamente persa.
Caso 3: Reddito complessivo di 120.000 euro
Per redditi superiori a 100.000 euro, il valore di riferimento base scende a 8.000 euro; di conseguenza, la detrazione massima deriva dal prodotto di 8.000 euro per i medesimi coefficienti già utilizzati in precedenza:
Figli a carico | Coefficiente | Detrazione massima spettante |
---|---|---|
Nessuno | 0,50 | 8.000 × 0,50 = 4.000 euro |
Uno | 0,70 | 8.000 × 0,70 = 5.600 euro |
Due | 0,85 | 8.000 × 0,85 = 6.800 euro |
Tre o almeno un figlio con disabilità | 1,00 | 8.000 × 1,00 = 8.000 euro |
Le detrazioni effettivamente fruibili saranno pertanto date dalla somma di:
- 3.000 euro di detrazioni teoriche che non soggiacciono alla limitazione di cui all’art. 16-ter del TUIR
- una quota variabile di detrazioni che soggiacciono invece alla nuova limitazione, per effetto della quale la detrazione stessa viene ridimensionata entro la soglia calcolata.
Pertanto, se il contribuente non ha figli a carico (coefficiente 0,50), il tetto di 8.000 euro si riduce a 4.000 euro, determinando:
Detrazioni perse = 15.000 – 4.000 = 11.000 euro.
In presenza di uno o più figli, aumenta la parte di detrazione fruibile, pur rimanendo, nel nostro esempio, comunque inferiore ai 15.000 euro teorici originari.