Corrispettivi telematici per carburanti al 1° settembre

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Il Provvedimento del 22 aprile 2020 ha eliminato il termine di invio dei corrispettivi telematici previsto dal 1° gennaio 2020 per gli impianti con soglia di 3 milioni di litri, che era in scadenza il 30 aprile 2020, ed ha previsto una nuova scadenza al 1° settembre 2020 in merito agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri. Permane, invece, l’obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2021.

Indice

1. L’evoluzione normativa fino alla nuova scadenza del 1° settembre 2020
2. Profili sanzionatori
3. Riferimenti normativi

1. L’evoluzione normativa fino alla nuova scadenza del 1° settembre 2020

Si ricorda che con riferimento ai corrispettivi riguardanti la cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, conformemente a quanto previsto dal Provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018, adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’obbligo della trasmissione sussiste già dal 1° luglio 2018 per i distributori ad elevata automazione, mentre con successivi provvedimenti dovevano poi essere definiti i termini di avvio graduale per la restante platea di distributori stradali, secondo modalità analoghe a quelle già previste per i distributori automatici.

Con il successivo Provvedimento congiunto del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 dicembre 2019 è stato modificato il citato Provvedimento del 28 maggio 2018 stabilendo che:

  • la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono obbligatorie a partire dal 1° gennaio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 3 milioni di litri. Al fine di consentire un avvio graduale, i soggetti passivi IVA che gestiscono questi impianti effettuano la trasmissione dei dati dei corrispettivi relativi ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020 entro il 30 aprile 2020.
  • la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori sono obbligatorie a partire dal 1° luglio 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  • per gli altri soggetti che non rientrano nelle casistiche precedentemente descritte, il termine ultimo di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è il 1° gennaio 2021.

In ragione dei termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, il citato Provvedimento del 30 dicembre 2019 prevede la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA trimestralmente, prevedendo che per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale, la trasmissione delle informazioni può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Tutto ciò premesso, da ultimo, con il Provvedimento del 22 aprile 2020 – modificando ulteriormente il citato Provvedimento del 28 maggio 2018 – è stato eliminato il termine di invio previsto dal 1° gennaio 2020 per gli impianti con soglia di 3 milioni di litri, in scadenza il 30 aprile 2020, ed è stata prevista nuova scadenza al 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri. Nessuna modifica, invece, per l’obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2021.

Conseguentemente, queste le nuove scadenze:

  • la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni dei dati dei corrispettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio, destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, sono obbligatorie a partire dal 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
  • per gli altri soggetti che non rientrano nella casistica precedentemente descritta, il termine ultimo di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è il 1° gennaio 2021.

Attenzione: si evidenzia che rimane invariata la frequenza di trasmissione dei dati dei corrispettivi che deve avvenire:

  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza trimestrale. In tale caso il primo invio andrà effettuato entro il 31 ottobre 2020 (3 novembre considerati i giorni festivi);
  • entro l’ultimo giorno del mese successivo al mese di riferimento per i soggetti che effettuano la liquidazione periodica IVA con cadenza mensile. I dati dei corrispettivi memorizzati nel corso del mese di settembre andranno trasmessi entro il 31 ottobre 2020 (3 novembre considerati i giorni festivi).

Attenzione: si ricorda, inoltre, che con il Provvedimento del 30 dicembre 2019 è stato rilasciato il nuovo tracciato unico valido per le cessioni di carburanti e come registro di carico/scarico. Tra le novità del tracciato si segnala il fatto che l’invio dei corrispettivi va effettuato al lordo anche dei corrispettivi certificati mediante fattura. In più, con il nuovo tracciato unico potranno essere trasmessi anche i corrispettivi relativi alle cessioni di GPL e gas metano – tenendo presente che per tali cessioni non vi è comunque alcun obbligo di trasmissione telematica, che è quindi facoltativa.

Ne consegue che le cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori:

  • vanno documentate con fattura se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta, e ovviamente sempre qualora gli stessi richiedano tale documento di spesa;
  • qualora effettuate nei confronti di consumatori finali, fermo restando che memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria:
    • gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di certificare i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elettronica e invio telematico nei tempi e modi fissati dal citato provvedimento del 28 maggio 2018;
    • gli esercenti gli altri impianti, ricadono nell’obbligo a partire dal 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri, fermo restando che dal 1° gennaio 2021 l’obbligo avrà portata generale;
    • qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione, l’obbligo di certificazione – da applicare secondo le regole generali dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015 – viene meno stante l’articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019 che esclude tali regole nei casi dell’articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 696 del 1996;
    • l’indicazione fornita sub c) (applicazione delle regole generali e delle relative eccezioni) riguarda anche le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con due specificazioni, ossia che:
        • se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, vale la prescrizione dell’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, ma anche l’eccezione dell’articolo 1 del D.M. 10 maggio 2019 più volte richiamata, come integrata dal successivo articolo 2 del medesimo decreto, così che memorizzazione ed invio dei corrispettivi saranno necessari solo qualora i relativi ricavi o compensi siano superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente;
        • se le operazioni avvengono tramite distributori automatici (articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015), l’invio è sempre obbligatorio.

2. Profili sanzionatori

L’Agenzia delle Entrate, con la CM n. 3/E/2020, ha chiarito anche gli aspetti sanzionatori legati al nuovo obbligo. Richiamando la propria Risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020, l’Agenzia ha precisato che nei casi in cui l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione telematica dei corrispettivi relativi ad operazioni effettuate nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a Euro 400.000), la violazione può essere regolarizzata, senza che siano dovute sanzioni amministrative, tramite l’esecuzione dell’adempimento omesso, ovvero procedendo alla trasmissione dei dati non oltre la scadenza del termine del 30 aprile 2020 previsto per la presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2019.

Conseguentemente, le sanzioni indicate nell’articolo 2, comma 6, del citato D.Lgs. n. 127/2015 torneranno applicabili, ferma restando la possibilità di utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi riferita al secondo semestre del 2019 successiva al 30 aprile 2020, ovvero omessa dopo tale data.

Dal contenuto letterale della Risoluzione n. 6/2020 si evince che l’unica sanzione ad essere stata cancellata è quella relativa alla tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi dei contribuenti che erano obbligati all’adempimento già a partire dal 1° luglio 2019, sempre che tale trasmissione venga effettuata entro il prossimo 30 aprile 2020. Va da sé che rimangono ferme, anche per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2019, le sanzioni previste per i casi in cui il corrispettivo sia stato effettivamente omesso, quindi, in presenza di mancata emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale nel periodo transitorio, o mancata o difforme annotazione dei corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Risulta opportuno ricordare che a regime, così come previsto dall’art. 2, comma 6 del D.Lgs. n. 127/2015, ai soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica tornano applicabili, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471/1997 (si veda tabella di seguito riportata).

Sanzioni per omessa memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi telematici
(art. 6, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 471/1997)
Tipologia di violazione Sanzione applicabile
Omessa memorizzazione 100% dell’IVA esigibile legata all’operazione non memorizzata con un minimo di Euro 500
Omessa trasmissione 100% dell’IVA esigibile legata all’operazione non trasmessa con un minimo di Euro 500
Memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri 100% dell’IVA esigibile legata all’operazione non memorizzata/trasmessa con un minimo di Euro 500
Irregolare funzionamento RT senza omissione di annotazioni e mancata tempestività di richiesta di intervento Da Euro 250 a Euro 2.000
Reiterazione delle violazioni
(art. 12, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997)
– Qualora nel corso di un quinquennio siano state contestate quattro distinte violazioni dell’obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo.
– Se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di Euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.

3. Riferimenti normativi

  • Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 28 maggio 2018
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 4 luglio 2019
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2019
  • Circolare n. 15/E del 29 giugno 2019
  • Risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020
  • Circolare n. 3/E del 21 febbraio 2020
  • Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 aprile 2020

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