Contabilità semplificata, fisco elettronico e IMU: le novità in arrivo

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Anche quest’anno, con un “decreto proroghe” approvato dal Governo, il legislatore ha inteso prorogare ulteriormente alcune disposizioni, nello specifico quelle riguardanti gli aspetti connessi alla gestione del fisco elettronico da parte degli operatori in ambito sanitario. A questa novità, ampiamente annunciata, si aggiunge l’ennesimo rinvio della dichiarazione IMU relativa all’anno 2021. Inoltre, con un emendamento alla Manovra di bilancio, vengono riscritte le soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, valevoli anche per la liquidazione IVA a cadenza trimestrale. Di seguito la sintesi delle novità.

Indice

1. Proroga fisco elettronico per le professioni sanitarie
2. Dichiarazione IMU
3. Cambiano i limiti per contabilità semplificata e liquidazione IVA trimestrale

1. Proroga fisco elettronico per le professioni sanitarie

Con il consueto “decreto milleproroghe”, approvato in data 21 dicembre 2022 dal Consiglio dei Ministri, sono state previste alcune novità in materia di fisco elettronico in ambito sanitario. Le nuove norme dispongono:

  • il rinnovo, a tutto l’anno 2024, del divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie rese alla persona fisica, suscettibili di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria. Anche per il 2024, pertanto, le fatture emesse in relazione a prestazioni sanitarie rese direttamente al paziente dovranno essere gestite in analogico (ovvero, “su carta”). Gli operatori sanitari sono chiamati ad emettere fattura elettronica solo nei casi di prestazioni B2B, per le prestazioni rese alla pubblica amministrazione (fattura PA) e per le fatture aventi ad oggetto prestazioni non sanitarie (quali una consulenza, la tenuta di un corso di aggiornamento ecc.) o le cessioni di beni (ad esempio, nel caso della vendita di un bene strumentale) – 10-bis, D.L. n. 119/2018. 
  • il rinvio, al 1° gennaio 2024, dell’obbligo di trasmissione dei corrispettivi elettronici esclusivamente al Sistema Tessera Sanitaria, per i soggetti chiamati alla trasmissione dei dati ai fini delle precompilate. Pertanto, per tutto il 2023, i soggetti che gestiscono corrispettivi e sono altresì tenuti all’invio dei dati al STS (ad esempio, gli ottici), potranno continuare ad inviare tramite RT i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate e, separatamente, inviare i soli dati rilevanti ai fini delle precompilate al Sistema Tessera Sanitaria – 2, comma 6-quater, D.Lgs. n. 127/2015.

 

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2. Dichiarazione IMU

In termini generali, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto di dichiarazione. Per quanto riguarda le variazioni oggetto di comunicazione intervenute nel 2021 (dichiarazione IMU 2022), il termine era già stato in precedenza prorogato al 31 dicembre 2022.

Con il “decreto milleproroghe” il termine viene nuovamente spostato in avanti, al 30 giugno 2023.

ATTENZIONE: La dichiarazione dovrà essere presentata sul nuovo modello, approvato con il D.M. 29 luglio 2022, contenente i nuovi campi utili all’indicazione dell’esonero dal versamento ai sensi delle norme emergenziali emanate nel periodo pandemico Covid-19.

3. Cambiano i limiti per contabilità semplificata e liquidazione IVA trimestrale

Con un emendamento alla Manovra finanziaria 2023, viene disposto l’ampliamento delle soglie di ricavo che consentono la tenuta della contabilità in regime semplificato. Tale revisione va a riscrivere anche i limiti di volume d’affari IVA ai fini della possibilità di effettuare le liquidazioni dell’imposta sul valore aggiunto a cadenza trimestrale.

Il quadro d’insieme disegnato dall’emendamento qui in esame è il seguente. A partire dal 2023:

  • per le imprese individuali, le SNC, le SAS e le società ad esse equiparate ex art. 5, D.P.R. n. 597/1973, il regime di contabilità semplificata (art. 18, D.P.R. n. 600/1973) è accessibile a condizione che nell’anno precedente siano stati conseguiti ricavi di cui agli artt. 85 e 57 del T.U.I.R sino a:
    • 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;
    • 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

I limiti attualmente previsti, rispettivamente di 400.000 euro (prestazioni di servizi) e 700.000 (altre attività), saranno quindi superati dal 1° gennaio 2023.

ATTENZIONE: Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e di altre attività, in presenza di annotazione separata dei ricavi, occorre guardare ai ricavi dell’attività prevalente; in difetto di annotazione separata vale il limite degli 800.00 euro.

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La revisione delle soglie per l’accesso alla contabilità semplificata da parte delle imprese va ad impattare anche sui limiti previsti per la liquidazione IVA a cadenza trimestrale, sia per le imprese che per i professionisti. In questo caso, però, a rilevare non sono i ricavi o compensi, bensì il volume d’affari IVA – art. 14, comma 11, legge n. 183/2021.

Pertanto, per quanto riguarda la periodicità delle liquidazioni IVA, a partire dal 2023 sarà possibile optare per la liquidazione IVA trimestrale in presenza di un volume d’affari IVA relativo all’anno 2022 sino a:

    • 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi e per i liberi professionisti;
    • 800.000 euro per le imprese aventi ad oggetto altre attività.

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