Conformità Dichiarazione IVA 2024: regole, sanzioni e ravvedimento operoso

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Con il provvedimento n. 264078/2024, l’Agenzia delle Entrate ha stabilito le norme per la comunicazione di conformità riguardante la dichiarazione IVA per il 2024, relativa al periodo d’imposta 2023. Questo provvedimento è parte di un sistema mirato a migliorare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, permettendo la regolarizzazione delle omissioni o irregolarità individuate durante i controlli, senza applicare immediatamente le sanzioni massime previste.

Indice

1. Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo
2. Modalità di Comunicazione
3. Regolarizzazione delle omissioni e irregolarità
4. Regolarizzazione con ravvedimento operoso

1. Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo

Secondo l’art. 1, commi 634-636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l’Agenzia delle Entrate ha il compito di sollecitare i contribuenti a regolarizzare eventuali omissioni o irregolarità rilevate durante i controlli. Ciò può verificarsi in caso di:

  • mancata presentazione della dichiarazione IVA o
  • presentazione con errori significativi, come la mancata compilazione del quadro VE o
  • dichiarazioni di operazioni attive inferiori a 1.000 euro.

Osserva – A differenza delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari), le lettere di conformità non precludono la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Tuttavia, entrambe le comunicazioni non possono essere impugnate davanti alla Corte di Giustizia Tributaria.

2. Modalità di Comunicazione

Le comunicazioni di conformità sono inviate tramite PEC al contribuente e sono consultabili nel “Cassetto fiscale” e nel portale “Fatture e Corrispettivi”. Le informazioni fornite includono:

  • Codice fiscale e denominazione del contribuente
  • Numero identificativo e data della comunicazione
  • Codice atto e periodo d’imposta
  • Data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa
  • Data di elaborazione della comunicazione.

I contribuenti possono richiedere informazioni o segnalare elementi non conosciuti dall’Agenzia delle Entrate attraverso i canali indicati nella comunicazione. Tuttavia, non è possibile rispondere alla casella di posta elettronica certificata da cui viene inviata la comunicazione.

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3. Regolarizzazione delle omissioni e irregolarità

I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2023 possono regolarizzare la loro posizione entro novanta giorni dal 30 aprile 2024, pagando le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte secondo l’art. 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997.

Per chi ha presentato la dichiarazione IVA con errori o omissioni, è possibile presentare una dichiarazione integrativa e pagare le maggiori imposte, gli interessi e le sanzioni ridotte sempre ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche (omessa fatturazione, corrispettivi, ecc.) restano comunque dovute.

Tipo di Dichiarazione Scadenza Note
Ordinaria 30 aprile 2024
Ordinaria anticipata 29 febbraio 2024 No LIPE 4° trimestre.
Correttiva 30 aprile 2024 No sanzioni, salvo versamento sanzione del 30% per eventuale imposta non versata + sanzioni prodromiche.
Tardiva (compliance) Entro il 29 luglio Sanzione da 250 a 2.000 euro (ridotta a 25 euro in ravvedimento) + sanzioni prodromiche.
Omessa Dopo il 29 luglio Sanzioni dal 60% al 240% dell’imposta con un minimo di 200 euro.

 

4. Regolarizzazione con ravvedimento operoso

Il contribuente può regolarizzare l’omessa presentazione della dichiarazione IVA entro il 29 luglio 2024 pagando una sanzione ridotta di 25 euro con il codice tributo 8911, indicando l’anno di riferimento 2024.

Per la dichiarazione infedele, si applicano le seguenti riduzioni:

Ravvedimento Sanzione Riduzione
Entro 90 giorni (29 luglio 2024) 250 euro + sanzione versamento imposte 1/9 (27,78 euro)
Dopo 29 luglio e entro 30 aprile 2025 90% della maggiore imposta 1/8 (11,25%)
Dopo 30 aprile 2025 90% Successive riduzioni ravvedimento operoso.

 

Attenzione – La sanzione del 90% per dichiarazione infedele assorbe quella per l’omesso versamento, ma non le sanzioni per le violazioni prodromiche.

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