Concordato Preventivo Biennale: flat tax opzionale e altre novità

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L’istituto del Concordato Preventivo Biennale, introdotto nel nostro ordinamento dal D.Lgs. n. 13/2024, è stato profondamente rivisto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 108/2024, apportando diverse novità finalizzate a rendere meno onerosa e quindi più appetibile un’eventuale adesione. Tra queste, la principale consiste nella possibilità di optare per una tassazione sostitutiva sul maggior reddito concordato (flat-tax), con l’applicazione di aliquote più favorevoli rispetto a quelle ordinarie.

Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2024, è entrato in vigore il giorno successivo. Di seguito la sintesi delle principali novità introdotte.

Indice

1. Versamenti Redditi al 30 agosto 2024 con maggiorazione 0,4%
2. Cambiano a regime i termini di trasmissione telematica dei dichiarativi
3. Termini di adesione al concordato preventivo
4. Requisiti di accesso al concordato preventivo
5. Cause di esclusione dal concordato
6. Nuove variabili che non rientrano nell’accordo con l’amministrazione finanziaria
7. Nuovo metodo di calcolo degli acconti 2024 in caso di adesione al concordato
8. Tassa piatta in caso di adesione al concordato
9. Cessazione degli effetti del concordato
10. Decadenza degli effetti del concordato
11. Concordato preventivo e riporto delle perdite
12. Forfettari esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

1. Versamenti Redditi al 30 agosto 2024 con maggiorazione 0,4%

Ufficializzata la possibilità per i contribuenti di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 13/2024 di versare al 30 agosto 2024 le somme emergenti dal modello Redditi e IRAP, con maggiorazione 0,4%.

Tale facoltà è concessa ai contribuenti di seguito elencati, ed è del tutto indipendente dalla circostanza che si tratti di soggetti ammessi al concordato preventivo, o meno, e/o dall’eventuale adesione all’istituto:

  • contribuenti che esercitano attività per le quali è stato approvato modello il ISA, anche laddove l’ISA sia inapplicabile, con l’esclusione dei soggetti esclusi in ragione del superamento della soglia massima dei ricavi o compensi;
  • contribuenti in regime forfettario;
  • contribuenti in regime di vantaggio;
  • soci, associati, collaboratori familiari dei medesimi soggetti cui sopra, cui viene imputato reddito da partecipazione.

2. Cambiano a regime i termini di trasmissione telematica dei dichiarativi

Il termine speciale per la trasmissione telematica del modello Redditi e IRAP, stabilito nel 15 ottobre 2024 dal D.Lgs. n. 13/2024, viene cancellato, in quanto superato dalla neo introdotta modifica a regime dei termini. L’invio dovrà avvenire:

  • entro il 31 ottobre per le persone fisiche ed i soggetti collettivi aventi esercizio coincidente con l’anno solare;
  • entro il decimo mese successivo a quello della chiusura dell’esercizio per le società aventi esercizio non coincidente con l’anno solare.

Viene modificato altresì il giorno a partire dal quale potranno essere trasmessi i dichiarativi, compreso il modello 770: non più dal 1° aprile, come stabilito dal D.Lgs. 1/2024, bensì a partire dal 15 aprile, data entro la quale saranno anche resi disponibili i software ISA.

Il termine ultimo per la trasmissione del modello 770 resta al 31 ottobre, mentre viene introdotta una nuova scadenza, relativa alle CU aventi ad oggetto ritenute di lavoro autonomo per l’esercizio professionale di arti e professioni. Tali CU, a partire dal 2025, dovranno essere trasmesse entro il 31 marzo.

3. Termini di adesione al concordato preventivo

Per il biennio 2024-2025 per i soggetti ISA, solo 2024 per i contribuenti in regime forfettario, l’eventuale adesione al concordato preventivo dovrà essere espressa entro il termine di trasmissione telematica del modello Redditi, ovvero entro il 31 ottobre 2024.

A regime, e quindi a partire dal 2025, l’eventuale adesione al concordato dovrà essere espressa entro il 31 luglio (o settimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio).

4. Requisiti di accesso al concordato preventivo

Il decreto correttivo D.Lgs. n. 108/2024 riscrive i requisiti di accesso al concordato preventivo di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 13/2024.

Potranno accedere al concordato i contribuenti che, con riferimento al periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta (quindi, per il primo anno di introduzione, con riferimento al 2023) non hanno:

  • debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • debiti contributivi.

Attenzione – Tali debiti rilevano se di ammontare complessivo superiore a 5.000 euro (considerando anche sanzioni ed interessi), e sempre che il contribuente, prima dell’adesione, non riesca a ridurre l’ammontare complessivo di tali debiti portandolo sotto la soglia dei 5.000 euro.

A rilevare sono solo i debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti ad impugnazione. In ogni caso non rilevano i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sempre che il contribuente non decada dai benefici della rateazione.

 

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5. Cause di esclusione dal concordato

Il D.Lgs. n. 108/2024 introduce nuove cause di esclusione dalla possibilità di aderire al concordato preventivo.

A quanto già previsto dall’art. 11 del D.Lgs. n. 13/2024 vanno ora ad aggiungersi le seguenti cause di esclusione:

  • l’aver conseguito nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
  • l’aver adottato a partire dal 2024 il regime forfettario;
  • l’aver effettuato, prima dell’adesione al concordato, operazioni di fusione, scissione, conferimento;
  • laddove si tratti di società di persone o associazioni professionali, il verificarsi, prima dell’adesione al concordato, di modifiche alla compagine sociale.

6. Nuove variabili che non rientrano nell’accordo con l’amministrazione finanziaria

Viene implementata l’elencazione delle variabili che non rientrano nell’accordo con l’amministrazione finanziaria, cd. “variabili non concordabili”, con l’introduzione delle novità di seguito riportate.

Per le imprese:

  • perdite su crediti.

Per i lavoratori autonomi:

  • corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali, riferibili all’attività artistica o professionale di cui al comma 1-quater dell’art. 54 del TUIR

Le variabili non concordabili, se presenti nell’anno di imposta 2023, dovranno essere neutralizzate nella determinazione del reddito 2023 ai fini del concordato (rigo P04 del modello CPB) e della base imponibile IRAP 2023 ai fini del concordato (rigo P05 del modello CPB).

Per quanto riguarda le imprese, viene inoltre riformulata la definizione della variabile non concordabile che si riferisce ai redditi di partecipazione e dividendi, come segue: “Utili o perdite derivanti da partecipazioni in soggetti di cui all’articolo 5 del citato testo unico, o in un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all’art. 115 ovvero all’art. 116 del citato testo unico, o utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all’art. 73, comma 1 del citato testo unico. Ai fini dell’individuazione di questi ultimi, vale quanto disposto agli artt. 59 e 89 del medesimo testo unico”.

7. Nuovo metodo di calcolo degli acconti 2024 in caso di adesione al concordato

Il D.Lgs. n. 13/2024 prevede che, per l’anno 2024, il primo acconto imposte venga determinato senza tenere conto di una eventuale adesione al concordato preventivo.

Laddove il contribuente esprima adesione, il secondo acconto imposte (in scadenza il 2 dicembre 2024) può essere calcolato come segue:

  1. rideterminando quelle che sarebbero state le imposte dovute per l’anno 2023, laddove il reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato fosse stato pari a quello concordato per il 2024;
  2. calcolando gli acconti complessivamente dovuti sulla base di tali imposte rideterminate;
  3. versando in sede di secondo acconto la differenza tra gli acconti complessivamente dovuti sulle imposte rideterminate e quanto già versato a titolo di primo acconto.

In aggiunta alla metodologia sovra descritta, in contribuente potrà calcolare il secondo acconto imposte utilizzando il metodo alternativo introdotto dal decreto correttivo:

  1. versare il secondo acconto imposte sulla base dei dati effettivamente dichiarati nel 2023;
  2. Versare un’ulteriore somma, dovuta laddove il reddito concordato per il 2024 sia superiore al reddito ai fini del concordato dichiarato nel 2023 (rigo P04 per i soggetti ISA). Analogo meccanismo è previsto per l’IRAP (rigo P05 per i soggetti ISA).

L’ammontare del versamento ulteriore viene calcolato applicando una percentuale alla differenza tra quanto concordato e quanto dichiarato, nella seguente misura:

  • Soggetti ISA: imposte dirette 10%;
  • IRAP: 3%;
  • Contribuenti in regime forfettario: 10%;
  • Contribuenti in regime forfettario start-up: 3%.

8. Tassa piatta in caso di adesione al concordato

La principale novità introdotta dal decreto correttivo consiste nell’introduzione della possibilità, per il contribuente che esprime adesione, di tassare ad aliquota fissa (flat-tax) il maggior reddito concordato rispetto al reddito dichiarato nel 2023 (il riferimento è al reddito 2023 rilevante ai fini del concordato, quindi, per i soggetti ISA, rigo P04 del modello CPB).

Le aliquote previste sono le seguenti:

Soggetti ISA (esito modello ISA 2024 anno di imposta 2023)

  • Pari o superiore a 8: 10%;
  • Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8: 12%;
  • Inferiore a 6: 15%.

Contribuenti in regime forfettario:

  • A imposta sostitutiva piena (15%): 10%;
  • Start-up (5%): 3%.

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9. Cessazione degli effetti del concordato

Il D.Lgs. n. 13/2024, artt. 19 e 30, prevedeva che gli effetti del concordato cessassero laddove il reddito effettivo fosse risultato inferiore di almeno il 50% rispetto a quello concordato, a condizione che tale riduzione dipendesse dal verificarsi di uno degli eventi straordinari definiti dai decreti ministeriali (D.M. MEF 14 giugno 2024, pubblicato in GU n. 139 del 15 giugno 2024 e D.M. MEF 15 luglio 2024, pubblicato in GU n. 167 del 18 luglio 2024).

Fermo restando la necessità che il minor reddito conseguito sia conseguenza di un evento straordinario contemplato nei decreti attuativi, il D.Lgs. n. 108/2014 riduce la percentuale di scostamento al ribasso dal 50 al 30%.

Vengono inoltre introdotte nuove cause di cessazione degli effetti del concordato:

Per i soggetti ISA:

  • adesione al regime forfettario;
  • la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
  • la società di persone o l’associazione professionale è interessata da modifiche nella compagine sociale;
  • il contribuente dichiara ricavi o compensi “tipici” (art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) – art. 54, comma 1, TUIR) di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale (euro 5.164.569) maggiorato del 50 per cento.

Per i contribuenti in regime forfettario:

  • superamento del limite dei ricavi di cui all’art. 1, comma 71, secondo periodo, della legge n. 190/1994 (100.000 euro), maggiorato del 50%.

10. Decadenza degli effetti del concordato

Il decreto correttivo modifica una causa di decadenza prevista dall’art. 22 del D.Lgs. 13/2024, stabilendo che le violazioni che integrano le fattispecie di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (reati tributari) costituiranno causa di decadenza solo se commesse nei periodi di imposta oggetto del concordato (prima rilevavano quelle commesse nei periodi oggetto di concordato e nei tre anni precedenti).

Inoltre, di particolare importanza è la neo introdotta riformulazione delle conseguenze a carico del contribuente in caso di decadenza che, si ricorda, coinvolge l’intero biennio oggetto di concordato.

Fermo restando il venir meno di tutti i benefici connessi al concordato (tra questi, particolarmente complesso da gestire potrebbe essere il venir meno del regime premiale ISA), in caso di decadenza il contribuente dovrà comunque versare imposte e contributi sulla base dei valori concordati, se questi sono superiori ai valori effettivi.

Pertanto, le cause di decadenza si distinguono profondamente negli effetti da quelle di cessazione, in quanto:

  • le cause di cessazione agiscono solo sull’annualità nella quale la causa di cessazione si verifica, ed il contribuente è tenuto a determinare le imposte ed i contributi dovuti sulla sola base dei redditi effettivi conseguiti;
  • le cause di decadenza coinvolgono l’intero biennio oggetto di concordato. Posto che le cause di decadenza scattano in presenza di comportamenti di particolare gravità tenuti dal contribuente, lo stesso perde tutti i benefici del concordato, tuttavia:
    • se i redditi effettivi sono più alti dei redditi concordati, versa imposte e contributi sui redditi effettivi;
    • se i redditi effettivi sono più bassi dei redditi concordati, il contribuente è tenuto comunque a versare imposte e contributi sui valori concordati.

11. Concordato preventivo e riporto delle perdite

Posto che per i soggetti ISA la norma prevede tutta una serie di variabili non concordabili, può accadere che, anche in presenza di concordato, in capo al soggetto rilevi una perdita.

Il decreto correttivo introduce la possibilità di riportare tali perdite a scomputo dei redditi futuri, nel rispetto delle regole ordinarie di cui agli artt. 8 e 84 del TUIR.

12. Forfettari esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici

Il D.Lgs. n. 108/2024 introduce un nuovo beneficio a favore dei contribuenti in regime forfettario che decidono di aderire al concordato, prevedendo a loro favore, così come già previsto a favore dei soggetti ISA concordatari, l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del D.P.R. n. 600/73.

 

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