Concordato preventivo biennale: cos’è e come funziona

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Esaminiamo nelle sue linee generali il nuovo istituto del Concordato preventivo biennale, che troverà la sua prima applicazione nel biennio 2024 – 2025. Destinatari della normativa sono i titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, a condizione che si tratti di soggetti ISA o contribuenti in regime forfettario.

Indice

1. Cos’è e come funziona il CPB
2. Accesso, cessazione e decadenza degli effetti
3. Il reddito tassabile in caso di adesione al CPB

1. Cos’è e come funziona il CPB

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024 del D.Lgs. n. 13 del 12 febbraio 2024 i tratti salienti del CPB (Concordato Preventivo Biennale) sono stati definiti. Il biennio 2024 – 2025 rappresenterà la prima concreta applicazione dell’istituto; per i contribuenti in regime forfettario il concordato è stato introdotto in via sperimentale, limitatamente al solo anno 2024.

Il concordato preventivo biennale è uno strumento di “pianificazione fiscale” che vede quali soggetti interessati, da un lato, l’amministrazione finanziaria e, dall’altro lato, il contribuente titolare di redditi di impresa o di lavoro autonomo, a condizione che si tratti di soggetto ISA o contribuente in regime forfettario.

Con riferimento ai redditi di impresa e di lavoro autonomo conseguiti, l’Agenzia delle Entrate formulerà una proposta al contribuente, contenente l’ammontare di reddito da dichiararsi per gli anni di imposta 2024 e 2025 (solo anno 2024 per i forfettari).

Effetti dell’accettazione della proposta

Tale proposta, in caso di accettazione da parte del contribuente, comporta che:

  • il reddito tassabile ai fini delle imposte dirette (e IRAP, per le società ed associazioni) corrisponde a quello concordato, fatte salve alcune varianti che verranno nel seguito meglio approfondite, indipendentemente dal fatto che il reddito effettivamente conseguito sia superiore o inferiore a quello concordato;
  • dal punto di vista IVA nulla cambia: l’imposta sul valore aggiunto continua ad essere assolta con le modalità ordinarie, e tutti gli adempimenti IVA restano dovuti;
  • per quanto riguarda gli adempimenti contabili e fiscali, parimenti, nulla cambia. Deve essere mantenuta la tenuta della contabilità, ed anche i modelli ISA (laddove dovuti) dovranno essere comunque presentati;
  • dal punto di vista previdenziale (contributi INPS artigiani / commercianti ed iscritti alla Gestione Separata) rileva il reddito concordato. Viene fatta salva la possibilità per il contribuente, laddove il reddito effettivo sia superiore a quello concordato, di versare sulla base del maggior reddito effettivo;
  • nel caso di soggetti collettivi, il reddito concordato è quello rilevante anche in capo ai soci delle società ed associazioni aderenti al CPB;
  • al contribuente che aderisce al CPB vengono riconosciuti tutti i benefici del regime premiale ISA;
  • ai fini ISEE e per eventuali agevolazioni basate sul reddito, rileva il maggiore tra il reddito concordato e quello effettivamente conseguito;
  • i periodi di imposta oggetto di concordato non sono accertabili ex art. 39 D.P.R. n. 600/73, salvo che intervenga successivamente una causa di decadenza.

Attenzione – In caso di mancata adesione, il decreto legislativo precisa che: “L’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmano l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono.”

Termini e modalità della proposta

Al fine di poter accedere al concordato preventivo e godere dei relativi benefici è necessario:

  • trasmettere i dati utili alla predisposizione della proposta di concordato da parte dell’amministrazione finanziaria, recepire la proposta avanzata dall’Agenzia delle Entrate ed accettarla, entro i termini di trasmissione del modello Redditi 2024, anno di imposta 2023, che il D.L.gs.n. 13/2024 ha stabilito debba avvenire entro il 15 ottobre 2024.

Osserva – Posto che l’eventuale adesione potrà essere espressa dopo il termine di versamento del primo acconto imposte dovuto per il 2024, tale acconto sarà calcolato sulla base del reddito 2023, mentre in sede di secondo acconto occorrerà considerare il reddito concordato, sottraendo quanto già versato in sede di primo acconto;

  • non incorrere in alcuna delle cause ostative previste dalla norma, che possiamo distinguere in ragioni che rendono impossibile aderire al concordato e motivazioni di successiva decadenza o cessazione degli effetti del concordato stesso.

È bene precisare che le modalità di formulazione della proposta non sono ancora state rese note nel dettaglio, in quanto demandate dal decreto legislativo ad un successivo decreto ministeriale che dovrà stabilire la metodologia di elaborazione.

Certamente verranno considerate tutte le informazioni utili già a disposizione dell’amministrazione finanziaria (ISA, dati presenti in banche dati accessibili da parte dell’amministrazione finanziaria, quadro RS per i forfettari, ecc.) nonché gli ulteriori eventuali dati che saranno richiesti ai contribuenti con il decreto attuativo cui sopra.

Il software per la trasmissione delle ulteriori informazioni che saranno richieste dovrà essere messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate entro il 15 giugno 2024.

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2. Accesso, cessazione e decadenza degli effetti

Condizioni di accesso

Al fine dell’accesso al concordato preventivo biennale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 13/2024, è necessario che con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:

  • non siano presenti debiti tributari, o che siano comunque stati estinti quelli d’importo pari o superiore a 5.000 euro (compresi sanzioni ed interessi) per quanto riguarda i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate;
  • non sia presenti contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione.

Attenzione – Non rientrano nel computo cui sopra i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione (regolarmente onorata).

Inoltre, a mente di quanto previsto dal successivo art. 11 del menzionato decreto legislativo, non è possibile accedere al concordato preventivo in caso di:

  • mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in anche uno solo dei tre periodi di imposta precedenti agli anni di applicazione del concordato (laddove la dichiarazione fosse dovuta);
  • condanna per reati tributari commessi negli ultimi tre anni di imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato.

Infine, non possono accedere al CPB per il 2024 i contribuenti in regime forfettario che hanno iniziato l’attività nel 2023.

In caso di adesione al CPB, sarà poi necessario verificare l’eventuale insorgere di cause di cessazione degli effetti dello stesso, o il verificarsi di cause di decadenza.

Cause di cessazione

Gli effetti del CPB vengono meno con riferimento all’anno di imposta nel quale si verifica una delle condizioni sottoelencate:

  • Soggetti ISA: se interviene una modifica dell’attività esercitata in ragione della quale si applichi un modello ISA diverso rispetto a quello previsto per l’attività precedentemente svolta, sulla base del quale è stata formulata la proposta di concordato;
  • Forfettari: se interviene una modifica dell’attività esercitata in ragione della quale si applichi una percentuale di forfetizzazione diversa da quella prevista per l’attività precedentemente svolta, sulla base della quale è stata formulata la proposta di concordato;
  • Per soggetti ISA e forfettari, in caso di cessazione dell’attività.

Vi è poi un’ulteriore causa di cessazione degli effetti del CPB, che si verifica laddove il reddito effettivamente conseguito risulti inferiore di almeno il 50% rispetto a quello concordato, ma quanto sopra solo in presenza di particolari circostanze eccezionali, che dovranno essere individuate con un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Osserva – Si osservi, quindi, che la mera diminuzione di oltre il 50% del reddito conseguito rispetto a quello concordato non fa cessare gli effetti del concordato, poiché ciò avviene solo se tale diminuzione è imputabile alle circostanze eccezionali che, ad oggi, non sono ancora state definite nel dettaglio.

Per concludere, occorre evidenziare le numerosissime cause di decadenza dagli effetti del concordato. Si tratta di comportamenti irregolari da parte del contribuente, che comportano il venire meno degli effetti del concordato per l’intero biennio, e che come tali comportano gravi conseguenze, potendo interessare anche periodi di imposta per i quali la liquidazione delle imposte è già avvenuta (ciò potrebbe accadere, ad esempio, in caso di adesione per il biennio 2024 e 2025, e causa di decadenza che si verifica nel 2025 ad avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2024).

Cause di decadenza

Sono causa di decadenza:

  • accertamento che riguarda i periodi di imposta oggetto di concordato o quello precedente, dal quale emerga uno scostamento di almeno il 30% dei ricavi dichiarati;
  • la modifica della dichiarazione dei redditi o dei dati trasmessi ai fini della formulazione della proposta di concordato, dalle quali discenda una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta ai fini IRAP rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
  • l’indicazione in dichiarazione dei redditi di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della formulazione della proposta di concordato;
  • il verificarsi di una causa di esclusione, o il venire meno dei requisiti di accesso;
  • il mancato versamento delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni predisposte sulla scorta del reddito concordato;
  • violazioni tributarie penalmente rilevanti, relative ai periodi di imposta oggetto di concordato ed ai tre precedenti;
  • per i soggetti ISA, l’indicazione di dati inesatti, tali da determinare un reddito concordato inferiore di almeno il 30% rispetto a quello risultante in base ai dati esatti;
  • altre violazioni di non lieve entità, quali l’omessa presentazione dei dichiarativi Redditi / IRAP, la dichiarazione di un reddito o di una base imponibile IRAP inferiore a quella accertata, violazioni relative al modello 770 e alla dichiarazione IVA;
  • la violazione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi (almeno tre, in giorni diversi), nonché la mancata installazione del RT o la manomissione del Registratore Telematico.
  • il rifiuto di esibire le scritture contabili in sede di verifica.

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3. Il reddito tassabile in caso di adesione al CPB

Come si è detto, in caso di adesione al concordato preventivo biennale, il reddito di impresa o di lavoro autonomo tassabile sarà quello proposto dall’Agenzia dell’Entrate ed accettato dal contribuente.

Quanto sopra, tuttavia, tenendo in considerazione alcune ulteriori variabili, analiticamente elencate dal D.Lgs. n. 13/2024 e di seguito riportate.

Soggetti ISA (imprese)

Il reddito da dichiararsi in caso di adesione al CPB non potrà essere inferiore a 2.000 euro, e sarà pari a quello concordato, rettificato delle eventuali plusvalenze / minusvalenze, delle sopravvenienze attive e passive, nonché dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 TUIR, o a un Gruppo europeo di interesse economico GEIE di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, o in società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, del TUIR.

Potranno inoltre essere scomputate, secondo le regole ordinarie, le eventuali perdite pregresse;

Soggetti ISA (lavoratori autonomi)

Il reddito da dichiararsi in caso di adesione al CPB non potrà essere inferiore a 2.000 euro, e sarà pari a quello concordato, rettificato delle eventuali plusvalenze / minusvalenze, nonché dei redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all’art. 5 del Testo unico imposte sui redditi.

Forfettari

Il reddito da dichiararsi in caso di adesione al CPB, non potrà essere inferiore a 2.000 euro.

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