Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2018: nuovo modello

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Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 62214 del 21 marzo 2018, ha adottato una nuova versione del modello da utilizzarsi per l’invio telematico delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, con le istruzioni e le specifiche tecniche.

Il nuovo modello previsto dal citato provvedimento direttoriale del 21 marzo 2018, che si sostituisce a quello approvato con il provvedimento del 27 marzo 2017, è stato adottato con la finalità di integrare le informazioni già richieste nella precedente versione e dovrà essere utilizzato a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre 2018, da trasmettere entro il 31 maggio 2018.

Rispetto al modello precedente, in quello nuovo è stata aggiunta al rigo VP1 la casella “Operazioni straordinarie” ed è stato modificato il rigo VP13 che ora richiede di specificare il metodo seguito per la determinazione dell’acconto.

Inoltre, nelle istruzioni per la compilazione sono state aggiunte alcune precisazioni. Nel dettaglio, è stato specificato che:

  • l’obbligo di invio della comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare, per il trimestre, nel quadro VP (ad esempio: contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione, né attiva né passiva); permane, invece, nei casi in cui si debba riportare il credito proveniente dal trimestre precedente;
  • risulta possibile, in caso di errori/omissioni, sanare gli errori mediante ravvedimento operoso (stante il contenuto della R.M. 104/E/2017).

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Novità del rigo VP13
Nel nuovo modello, rispetto a quello precedente, sono state apportate delle modifiche al rigo VP13. Queste modifiche si sono rese necessarie in considerazione del fatto che all’interno del modello di dichiarazione IVA il quadro VH17, riferito all’acconto IVA con relativo metodo di utilizzo, va compilato solo nei casi in cui vi siano state difformità tra le liquidazioni IVA effettive e quelle comunicate mediante comunicazione delle liquidazioni IVA (R.M. 104/E/2017).

Rispetto al modello precedente nel rigo VP13 è stata aggiunta la casella 1 denominata “Metodo”, nella quale si dovrà indicare il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA di dicembre.

La casella “Metodo” deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA:

  • “1” storico;
  • “2” previsionale;
  • “3” analitico – effettivo;
  • “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc.

Nel caso di ente o società controllato partecipante alla liquidazione IVA di gruppo, uscito dal gruppo dopo la data del 27 dicembre (termine finale stabilito per il versamento dell’acconto IVA), ad esempio a seguito di incorporazione da parte di società esterna, deve essere compreso in questo rigo della comunicazione della società incorporante relativa al mese di dicembre anche il credito derivante dall’importo dell’acconto dovuto dall’ente o società controllante per l’ente o società controllato incorporato.

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