Commissioni PayPal e adempimenti IVA: le procedure da seguire
Nel contesto dell’economia digitale in costante evoluzione, sempre più imprese si affidano a piattaforme come PayPal per gestire i loro flussi di incasso e pagamento. Tuttavia, l’utilizzo di tali servizi finanziari comporta una serie di considerazioni in merito agli adempimenti IVA che è essenziale comprendere per non incorrere in violazioni sanzionabili.
Indice
1. Commissioni PayPal ai fini IVA
2. Esterometro
3. Autofattura
4. Comunicazioni Intrastat
1. Commissioni PayPal ai fini IVA
PayPal, con sede in Lussemburgo, è sempre più utilizzato dalle imprese per le sue piattaforme digitali, soprattutto nell’e-commerce. Le sue infrastrutture, che si appoggiano a conti correnti e carte di credito esistenti, consentono una gestione più agevole e rapida dei flussi di incasso-pagamento rispetto ai metodi tradizionali.
In linea generale, dal punto di vista IVA, le commissioni addebitate per la gestione dei flussi di incasso-pagamento effettuati tramite PayPal nei confronti di soggetti passivi IVA devono essere inviate al Sistema d’Interscambio (cd. SDI). Questo perché, trattandosi di operazioni transfrontaliere, è necessario applicare gli adempimenti previsti dall’art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972.
Osserva – Le commissioni addebitate da PayPal alle imprese per l’utilizzo dei suoi servizi sono considerate oneri bancari ai fini IVA, esenti dall’imposta sul valore aggiunto secondo l’art. 10, comma 1, n. 1 del DPR n.633/1972. Tuttavia, poiché si tratta di operazioni estere, è necessario adempiere agli obblighi previsti per le operazioni transfrontaliere.
2. Esterometro
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito tale questione nella risposta n. 91 dell’11 marzo 2020 ad un’istanza di interpello (di orientamento contrario rispetto a quanto già sostenuto dalla stessa Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 37/E/2011).
Secondo tale risposta, tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute con soggetti non stabiliti nel territorio nazionale, il cosiddetto “esterometro”.
Pertanto, anche per le commissioni PayPal, nonostante siano esenti IVA (per le quali dal lato attivo in Italia non sia richiesta l’emissione della fattura, stante l’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972), è previsto l’obbligo di comunicazione telematica per le operazioni transfrontaliere.
3. Autofattura
L’imprenditore o l’esercente residente o stabilito in Italia che utilizza PayPal per i suoi incassi deve emettere un’autofattura ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 e trasmetterla al Sistema d’Interscambio.
Attenzione – L’autofattura deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento di addebito delle commissioni PayPal e deve indicare la causale “TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero”.
Inoltre, deve essere rilevata sia nel Registro IVA Acquisti che nel Registro IVA Vendite, come stabilito dagli artt. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/1972.
4. Comunicazioni Intrastat
Per le commissioni PayPal, non è richiesta la comunicazione negli elenchi riepilogativi previsti dall’art. 50, comma 6, del D.L. n. 331/1993 (c.d. Modelli Intrastat). Ciò in considerazione del fatto che trattasi di operazioni esenti IVA.
In conclusione, l’utilizzo di piattaforme come PayPal offre indubbi vantaggi in termini di praticità e velocità, ma è fondamentale essere consapevoli degli adempimenti fiscali e normativi correlati per evitare possibili inadempienze e sanzioni.