Classificazione ATECO 2025: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

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Con Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025 l’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni per l’applicazione della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025.

Entrata ufficialmente in vigore il 1° gennaio 2025, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del comunicato ISTAT del 27 dicembre 2024 (G.U. Serie Generale n. 302), la nuova classificazione è diventata pienamente operativa per i contribuenti e le pubbliche amministrazioni a partire dal 1° aprile 2025.

Indice

1. Cosa cambia per contribuenti e PA
2. Dove verificare i codici ATECO
3. Obblighi di aggiornamento: dichiarazioni e atti
4. Modalità di comunicazione
5. Compilazione della dichiarazione IVA 2025
6. Tabella riepilogativa – ATECO 2025: operatività e adempimenti
7. Conclusioni

1. Cosa cambia per contribuenti e PA

La nuova classificazione è destinata a produrre effetti diretti non solo sui sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni, ma anche sulle modalità di compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, compresi i modelli IVA, per i quali sarà necessario indicare correttamente il nuovo codice attività economica.

2. Dove verificare i codici ATECO

Per agevolare i contribuenti, l’Agenzia ricorda che è possibile verificare il codice ATECO prevalente e gli eventuali secondari accedendo alla sezione “Anagrafica” del Cassetto Fiscale disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’accesso è consentito mediante SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline.

3. Obblighi di aggiornamento: dichiarazioni e atti

L’uso dei nuovi codici è obbligatorio a partire dal 1° aprile 2025 per tutti gli atti e dichiarazioni trasmessi all’Agenzia.

Tuttavia, l’Agenzia chiarisce che non sussiste alcun obbligo generalizzato di presentare dichiarazioni di variazione anagrafica, ai sensi:

  • degli artt. 35 e 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 (IVA);
  • dell’art. 7, comma 8, del D.P.R. n. 605/1973 (anagrafe tributaria).

Osserva: Sarà solo in occasione della prima dichiarazione di variazione successiva, o laddove richiesto da normative specifiche (es. per usufruire del credito d’imposta ZES unica, Provvedimento AdE n. 25972 del 31/01/2025), che il contribuente dovrà comunicare i codici coerenti con la nuova classificazione ATECO 2025.

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4. Modalità di comunicazione

Tipo di contribuente

Modalità di aggiornamento

Contribuente iscritto al Registro Imprese Tramite Comunicazione Unica (ComUnica) – canale Unioncamere.
Contribuente non iscritto Tramite modelli AE: AA5/6, AA7/10, AA9/12, ANR/3 (sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

 

5. Compilazione della dichiarazione IVA 2025

Fino a nuovo aggiornamento dei modelli, per la dichiarazione IVA 2025, è possibile indicare sia i codici ATECO 2007 (agg. 2022) sia i nuovi codici ATECO 2025, purché si apponga nella sezione frontespizio il codice “1” nella casella “Situazioni particolari”, secondo le FAQ dell’Agenzia Entrate del 5 marzo 2025.

6. Tabella riepilogativa – ATECO 2025: operatività e adempimenti

Voce

Descrizione

Entrata in vigore ATECO 2025 1° gennaio 2025.
Data operativa per dichiarazioni 1° aprile 2025.
Obbligo di variazione anagrafica Solo alla prima dichiarazione utile, o se previsto da normative specifiche.
Verifica codice attività Area riservata del sito AE → Cassetto fiscale → Consultazioni → Anagrafica.
Modelli di aggiornamento dati AA5/6, AA7/10, AA9/12, ANR/3 (per soggetti non iscritti al Registro Imprese).
Iscritti Registro Imprese ComUnica (Unioncamere).
Dichiarazione IVA 2025 Codice ATECO 2007 o 2025 con casella “Situazioni particolari” valorizzata con codice “1”.

7. Conclusioni

La Risoluzione n. 24/E dell’8 aprile 2025 rappresenta un importante chiarimento operativo per imprese e professionisti, in un contesto in cui il passaggio alla nuova classificazione ATECO 2025 potrebbe generare incertezze interpretative, specialmente in assenza di obblighi immediati di aggiornamento anagrafico.

Il rischio maggiore è che i contribuenti, in buona fede, continuino a operare con codici non più validi, con possibili ricadute su regimi fiscali, agevolazioni, e corretta classificazione delle attività. L’auspicio è che a tali chiarimenti seguano azioni di semplificazione e assistenza proattiva da parte delle amministrazioni competenti.

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