CIN proprietari e locatori: scadenza unica al 1° gennaio 2025

post-image
Condividi

Il Ministero del Turismo il 22 ottobre 2024 ha pubblicato un importante avviso che stabilisce una nuova scadenza unificata per la richiesta del CIN (Codice Identificativo Nazionale).

Il termine per ottenere il CIN è stato fissato al 1° gennaio 2025 per tutte le strutture turistiche e immobili adibiti a locazioni brevi.

Indice

1. Cosa prevede la nuova normativa sul CIN
2. Come ottenere il CIN
3. Cosa cambia con il nuovo termine
4. Sanzioni per il mancato adeguamento
5. Cosa resta invariato
6. La disciplina in sintesi
7. Conclusioni

1. Cosa prevede la nuova normativa sul CIN

Il CIN, introdotto dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023, è obbligatorio per:

  • Immobili a uso abitativo destinati a contratti di locazione turistica o a locazioni brevi (D.L. 50/2017);
  • Strutture alberghiere ed extralberghiere.

La normativa doveva entrare in vigore già il 2 novembre 2024, data di attivazione della banca dati nazionale per l’assegnazione del CIN. Tuttavia, per garantire una maggiore uniformità e favorire la compliance su tutto il territorio, il termine per ottenere il CIN è stato spostato al 1° gennaio 2025.e).

2. Come ottenere il CIN

La richiesta del CIN avviene tramite un portale disponibile sul sito del Ministero del Turismo. I proprietari devono:

  • accedere con CIE o SPID;
  • verificare i dati catastali dell’immobile;
  • attestare la conformità ai requisiti di sicurezza richiesti per l’impiantistica.

Il CIN può essere richiesto solo dopo aver ottenuto il CIR (Codice Regionale), necessario per le strutture situate in Regioni che lo prevedono. In caso contrario, è possibile segnalare la struttura mancante per aggiornare i dati con l’autorità regionale competente.

Software commercialisti

3. Cosa cambia con il nuovo termine

Le precedenti scadenze differenziate, legate alla data di ottenimento del CIR, sono state abolite:

  • chi aveva tempo fino al 2 novembre 2024, adesso ha tempo fino al 1° gennaio 2025 per mettersi in regola;
  • per chi ottiene il CIR dopo il 2 novembre, rimane il termine di 30 giorni per richiedere il CIN, ma se i 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, ci sarà comunque tempo fino a questa data.

4. Sanzioni per il mancato adeguamento

Dopo la scadenza definitiva, chi non sarà in regola con il CIN rischia di incorrere in sanzioni amministrative molto severe. Le principali sanzioni includono:

  • fino a 8.000 euro per chi non ottiene il CIN;
  • fino a 5.000 euro per chi non rispetta gli obblighi di esposizione del CIN, sia all’esterno dei locali sia sui portali online.
Violazione Sanzione Massima
Mancata richiesta del CIN Fino a 8.000 euro
Mancato rispetto degli obblighi pubblicitari Fino a 5.000 euro

5. Cosa resta invariato

Nonostante lo slittamento del termine per il CIN, gli obblighi di sicurezza previsti dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023 restano in vigore e non subiscono modifiche.

Software commercialisti

6. La disciplina in sintesi

Aspetto Descrizione
Termine unico per il CIN Il termine per richiedere e ottenere il CIN è fissato per tutti al 1° gennaio 2025.
Obbligo del CIN Obbligatorio per immobili ad uso abitativo destinati a locazione turistica o locazione breve, e per strutture alberghiere ed extralberghiere.
Portale per la richiesta La richiesta del CIN avviene tramite il portale del Ministero del Turismo con accesso tramite CIE o SPID.
Condizioni per la richiesta Il CIN può essere richiesto solo dopo aver ottenuto il CIR (Codice Regionale). È prevista la possibilità di segnalare strutture mancanti.
Modifica delle scadenze Abolite le scadenze differenziate. Il termine è unificato al 1° gennaio 2025 per garantire uniformità a livello nazionale.
Termine per chi ottiene il CIR dopo il 2 novembre 2024 Chi ottiene il CIR dopo il 2 novembre ha 30 giorni di tempo per richiedere il CIN, ma se i 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, il termine viene esteso fino a tale data.
Sanzioni Le sanzioni scatteranno a partire dal 2 gennaio 2025 per chi non ha ottenuto il CIN entro il termine stabilito.
Obblighi di sicurezza Restano invariati gli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti previsti dall’art. 13-ter del D.L. 145/2023

 

7. Conclusioni

Il nuovo termine rappresenta un’importante proroga per i proprietari e gestori di strutture turistiche, offrendo loro più tempo per adeguarsi alla normativa. Tuttavia, chi otterrà il CIR a ridosso del 1° gennaio dovrà comunque rispettare i termini “mobili” per ottenere il CIN. Le sanzioni scatteranno ufficialmente a partire dal 2 gennaio 2025, quindi è essenziale che tutte le strutture si attivino per mettersi in regola entro questa data.

Software commercialisti

Articoli correlati


TAG