CIN per le strutture ricettive: gli adempimenti e le scadenze

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Con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (CIN) per le strutture turistiche e ricettive, i titolari e gestori di strutture alberghiere, extralberghiere e locazioni brevi devono rispettare nuove scadenze e obblighi normativi.

L’art. 13-ter del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 stabilisce che il CIN diventi obbligatorio per tutte le strutture a partire dal 2 novembre 2024. Chiariamo quindi i diversi termini entro cui richiedere il CIN, le modalità di registrazione e le particolarità normative che riguardano la gestione delle strutture turistico-ricettive.

Indice

1. Chi deve richiedere il CIN?
2. Quando richiedere il CIN?
3. Procedura di assegnazione automatica del CIN
4. Come ottenere il CIN: accesso alla piattaforma ministeriale
5. Dispositivi di sicurezza e obblighi strutturali
6. Scadenze variabili: riepilogo dei termini
7. Sanzioni per la mancata richiesta del CIN

1. Chi deve richiedere il CIN?

Il CIN deve essere richiesto da:

  • titolari e gestori di strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere;
  • locatori di unità immobiliari a uso abitativo destinate alla locazione per finalità turistiche;
  • locatori di unità immobiliari adibite a locazioni brevi, come previsto dall’art. 4 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50.

L’obbligo nasce dal D.L. n. 145/2023 e mira a regolare meglio l’attività turistica e di locazione breve, promuovendo trasparenza e sicurezza nel settore.

2. Quando richiedere il CIN?

Il termine per la richiesta del CIN dipende dalla data di ottenimento del Codice Identificativo Regionale o provinciale, che funge da prerequisito per la successiva domanda del CIN. Infatti, il CIN non può essere richiesto autonomamente, ma solo dopo aver caricato la struttura sulla banca dati regionale competente.

In base a quanto indicato nelle FAQ della Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), i termini variano nel seguente modo:

  1. strutture con Codice regionale o provinciale ottenuto prima del 2 novembre 2024: per le strutture che hanno già ottenuto un Codice identificativo regionale o provinciale, il CIN deve essere richiesto entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle disposizioni (2 novembre 2024). Pertanto, il termine massimo per inoltrare la richiesta sarà il 1° gennaio 2025;
  2. strutture con Codice regionale o provinciale ottenuto dopo il 2 novembre 2024: se il codice regionale o provinciale viene rilasciato dopo il 2 novembre 2024, i titolari avranno 30 giorni dalla data di assegnazione per richiedere il CIN;
  3. mancata attribuzione del Codice regionale o provinciale: se la banca dati regionale o provinciale non assegna il codice entro il termine previsto dal procedimento, il CIN deve essere richiesto entro 10 giorni dalla scadenza del termine.

3. Procedura di assegnazione automatica del CIN

L’art. 13-ter, comma 2, del D.L. n. 145/2023 prevede anche una procedura di ricodificazione automatica per i codici identificativi regionali o provinciali assegnati prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni. Tali codici verranno automaticamente ricodificati come CIN aggiungendo un prefisso alfanumerico fornito dal Ministero del Turismo. La ricodificazione avverrà:

  • entro il 2 dicembre 2024 per i codici assegnati prima del 2 novembre 2024;
  • entro 7 giorni dall’assegnazione per i codici rilasciati dopo il 2 novembre 2024.

Tuttavia, è importante notare che questa procedura non esime i titolari e locatori dall’obbligo di accedere alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR) per convalidare i dati e richiedere il CIN. Quindi, anche se il codice è stato ricodificato, occorrerà comunque effettuare il login sulla piattaforma e completare la procedura di registrazione.

4. Come ottenere il CIN: accesso alla piattaforma ministeriale

A partire dal 2 novembre 2024, i titolari delle strutture potranno richiedere il CIN accedendo alla piattaforma del Ministero del Turismo tramite credenziali SPID o CIE. Una volta effettuato l’accesso, l’utente potrà visualizzare le unità immobiliari registrate sulla banca dati regionale e dovrà verificare i dati e completare eventuali informazioni mancanti.

Nel caso in cui vengano rilevate incongruenze nei dati, sarà possibile segnalarle telematicamente alla Regione o Provincia autonoma di riferimento per correggerle. Solo dopo la verifica e l’eventuale integrazione dei dati, sarà possibile ottenere il CIN e visualizzare la certificazione telematica che attesta il regolare rilascio del codice.

5. Dispositivi di sicurezza e obblighi strutturali

Accanto all’obbligo di richiedere il CIN, i titolari di strutture turistico-ricettive devono rispettare ulteriori requisiti normativi. A partire dal 2 novembre 2024, infatti, tutte le strutture gestite in forma imprenditoriale devono dotarsi di dispositivi di rilevazione del gas e di estintori, come stabilito dal D.L. n. 145/2023. La mancata osservanza di tali obblighi può portare a sanzioni.

6. Scadenze variabili: riepilogo dei termini

Di seguito una tabella che riassume le diverse scadenze per la richiesta del CIN, a seconda della situazione in cui si trova la struttura:

Situazione

Termine per richiedere il CIN

Codice regionale/provinciale ottenuto prima del 2 novembre 2024.

Entro 60 giorni, ossia entro il 1° gennaio 2025.

Codice regionale/provinciale ottenuto dopo il 2 novembre 2024.

Entro 30 giorni dalla data di assegnazione.

Mancata attribuzione del codice regionale/provinciale entro i termini.

Entro 10 giorni dalla scadenza del termine del procedimento.

Ricodificazione automatica per codici assegnati prima del 2 novembre 2024.

Entro il 2 dicembre 2024.

Ricodificazione automatica per codici assegnati dopo il 2 novembre 2024.

Entro 7 giorni dall’assegnazione del codice.

 

7. Sanzioni per la mancata richiesta del CIN

È importante rispettare i termini sopra indicati per evitare sanzioni. La mancata richiesta del CIN o la mancata conformità agli obblighi previsti dal D.L. n. 145/2023 può comportare pesanti conseguenze amministrative, che includono sanzioni pecuniarie e la sospensione dell’attività.

ATTENZIONE – In particolare, l’art. 13-ter, comma 9, prevede che in caso di mancata richiesta del CIN entro i termini previsti, il titolare della struttura potrà incorrere in sanzioni che variano da un minimo di 500 euro fino a un massimo di 5.000 euro, oltre alla possibile sospensione dell’attività ricettiva.

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