Cambia il calendario fiscale per Dichiarazioni, versamenti IVA e CU

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Il decreto correttivo n. 108 del 5 agosto 2024 è intervenuto in modifica al calendario delle scadenze fiscali, introducendo ulteriori novità che vanno ad aggiungersi o a sostituire quelle introdotte solo ad inizio anno ad opera del “decreto Adempimenti”, D.Lgs. n. 1 dell’8 gennaio 2024.

Di seguito la disamina del nuovo quadro delle scadenze.

Indice

1. Il quadro normativo
2. Nuovo calendario per ISA, CPB e trasmissione dichiarativi
3. Nuovo calendario per il versamento dell’IVA periodica di ammontare inferiore a 100 euro
4. Certificazione Unica: nuova scadenza per i redditi di lavoro autonomo

1. Il quadro normativo

La legge delega per la Riforma fiscale, legge n. 111/2023, ha delineato i princìpi ed i criteri da seguire nell’ottica di una progressiva riforma del sistema fiscale nazionale, per il tramite dello strumento del decreto legislativo. La norma espressamente prevede che le novità introdotte possano poi essere oggetto di modifica o integrazione in un momento successivo, laddove si ravveda la necessità di rettificare le decisioni assunte.

In questo quadro si innesta il D.Lgs. n. 108 del 5 agosto 2024, colloquialmente definito “decreto Correttivo”, con il quale sono state apportate numerosissime novità al D.Lgs. n. 13/2024 in materia di concordato preventivo biennale, ma anche modifiche al D.Lgs. n. 1/2024, cd. “decreto Adempimenti”.

In questa sede ci si concentrerà sulle novità introdotte allo scadenziario fiscale, andando ad evidenziare le principali innovazioni introdotte con riferimento ai termini di trasmissione telematica dei dichiarativi, ai termini di versamento periodico dell’imposta sul valore aggiunto ed ai termini di trasmissione telematica delle CU, Certificazione Unica (art. 2, D.Lgs. n. 108/2024).

2. Nuovo calendario per ISA, CPB e trasmissione dichiarativi

Una prima importante innovazione apportata al calendario fiscale è quella che riguarda i nuovi termini introdotti a regime con riferimento alla messa a disposizione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei software necessari alla predisposizione ed alla verifica dell’esito degli ISA (Indicatori Sintetici di Affidabilità fiscale), nonché i termini di trasmissione telematica dei modelli Redditi e IRAP.

ISA

Per quanto riguarda i software ISA, a partire dall’anno prossimo gli stessi dovranno essere resi disponibili entro il 15 aprile del periodo di imposta successivo a quelli cui sono riferibili.

Concordato preventivo

Sul fronte dei termini per una eventuale adesione al concordato preventivo biennale, sempre a partire dal prossimo anno, la stessa dovrà essere espressa entro il 31 luglio (mentre, come sappiamo, per il primo anno di introduzione l’adesione potrà avvenire entro il termine di trasmissione telematica del modello Redditi). Per le società con esercizio non coincidente con l’anno solare, l’eventuale adesione dovrà essere espressa entro la fine del settimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

ATTENZIONE – Di particolare importanza è evidenziare il fatto che l’eventuale adesione al concordato per il biennio 2024-2025, per i soggetti ISA, o per il solo anno 2024 per i forfettari, passa attraverso il modello Redditi (più precisamente, quadro CPB allegato agli ISA, oppure nuova sezione concordato per i forfettari) e, come si è detto, deve essere espressa entro i termini di trasmissione del modello Redditi.

A partire dall’anno prossimo, invece, il termine di adesione risulta anticipato rispetto al termine di trasmissione dei dichiarativi, termini anch’esso oggetto di modifica a cura del decreto correttivo.

Dichiarazioni Redditi e IRAP

La trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP, già a partire dai modelli 2024 anno di imposta 2023, potrà essere effettuata entro il 31 ottobre dell’anno successivo cui si riferiscono. Per le società con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare, in maniera analoga, la trasmissione dovrà essere effettuata entro la fine del decimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

OSSERVA – Si osservi che il decreto correttivo ha modificato il termine che era stato previsto inizialmente dal “decreto Adempimenti” nel 30 settembre, e ha altresì cancellato il termine particolare che era stato stabilito per il modello Redditi 2024 nel 15 ottobre. Entrambe le summenzionate disposizioni risultano infatti superate dalla nuova formulazione della norma.

In sintesi, il modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, e la dichiarazione IRAP 2024 anno di imposta 2023, potranno essere trasmessi telematicamente entro il 31 ottobre 2024, per qualsiasi tipologia di contribuente e indipendentemente da una eventuale adesione al concordato preventivo. I medesimi termini varranno per gli anni di imposta successivi. Per quanto riguarda i contribuenti con esercizio non coincidente con l’anno solare il nuovo termine a regime è stabilito nella fine del decimo mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio.

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3. Nuovo calendario per il versamento dell’IVA periodica di ammontare inferiore a 100 euro

Il decreto correttivo è intervenuto ulteriormente in modifica ai termini di versamento dell’IVA periodica di ammontare inferiore alla soglia minima versabile, già modificato in precedenza dal “decreto Adempimenti”.

Come ricorderemo, con il “decreto Adempimenti” era stata innanzitutto modificata la soglia minima di versamento dell’IVA periodica, che era stata aumentata da euro 25,82 a 100 euro.

Fermo restando tale modifica, in ragione della quale, a partire dal 2024, se il debito relativo alla liquidazione IVA periodica (mensile o trimestrale) evidenzia un debito inferiore a 100 euro, il versamento non deve essere effettuato ed il debito viene “portato a nuovo” nella liquidazione periodica successiva, con il decreto correttivo è stato fatto ordine nei termini di versamento entro i quali i pagamenti devono essere comunque effettuati, anche se sottosoglia.

OSSERVA – Secondo la formulazione originaria del “decreto Adempimenti”, il versamento, anche se di ammontare inferiore a 100 euro, doveva comunque essere effettuato entro il 16 dicembre. Ciò comportava, per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, la necessità di monitorare un nuovo termine dapprima assente, e per i contribuenti a liquidazione IVA mensile la necessità di comprendere esattamente quando avrebbe dovuto essere versato l’eventuale debito inferiore ai 100 euro emergente dalla liquidazione periodica del mese di dicembre.

NOVITÀ – Con il decreto correttivo la situazione che si era venuta a generare a seguito del “decreto Adempimenti”, alquanto confusa, è stata oggetto di revisione. In conclusione, post modifiche, il quadro è il seguente:

Per i contribuenti a liquidazione IVA mensile

  • I debiti periodici di ammontare inferiore a 100 euro non devono essere versati e confluiscono nella liquidazione IVA successiva. Il debito che ne scaturisce, anche se di ammontare inferiore a 100 euro, deve in ogni caso essere versato entro il 16 dicembre.
  • Il saldo a debito della liquidazione IVA mensile di dicembre deve essere in ogni caso versato entro il 16 gennaio dell’anno successivo, anche se inferiore a 100 euro.

Per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale

  • I debiti periodici di ammontare inferiore a 100 euro non devono essere versati e confluiscono nella liquidazione IVA successiva. Il debito che ne scaturisce, anche se di ammontare inferiore a 100 euro, deve in ogni caso essere versato entro il 16 novembre (ovvero un mese prima rispetto a quanto inizialmente previsto dal “decreto Adempimenti”, con data coincidente a quella prevista per il versamento dell’IVA a debito del terzo trimestre dell’anno).

Per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale, di fatto, il debito di ammontare inferiore a 100 euro che viene rinviato alla liquidazione IVA successiva è solo quello relativo al primo e/o al secondo trimestre, mentre il terzo trimestre (tenuto conto anche dell’eventuale debito riportato dalla liquidazione precedente) deve in ogni caso essere versato il 16 novembre.

OSSERVA – Si osservi che, invece, la questione della soglia dei 100 euro non si pone per quanto riguarda il “quarto trimestre”, che per i contribuenti a liquidazione IVA trimestrale non rappresenta una liquidazione IVA a sé stante. L’IVA maturata nel quarto trimestre, infatti, concorre alla liquidazione IVA annuale, da effettuarsi in sede di dichiarazione IVA, e in tale sede la soglia al di sotto della quale il versamento non deve essere effettuato è pari a 10 euro. Pertanto, il debito emergente dalla dichiarazione IVA annuale deve essere versato se superiore a 10 euro, mentre sotto tale soglia viene abbuonato, non essendo richiesto il versamento e nemmeno il riporto a nuovo.

4. Certificazione Unica: nuova scadenza per i redditi di lavoro autonomo

Per concludere, occorre evidenziare una importante novità in materia di termine di trasmissione telematica dei modelli di Certificazione Unica.

NOVITÀ – Il decreto correttivo, infatti, ha modificato l’art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, inserendo una nuova scadenza nel calendario fiscale: «dal 2025 le certificazioni di cui al comma 6-ter contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti».

La nuova previsione trae origine dalla necessità dell’amministrazione finanziaria di disporre in tempo utile della base dati utile alla predisposizione della dichiarazione dei Redditi precompilata, anche a favore dei titolari di partita IVA (dichiarazione alla quale, peraltro, a partire dall’anno prossimo avranno accesso anche gli intermediari delegati dai contribuenti).

La dichiarazione precompilata per i titolari di partita IVA è stata introdotta proprio dal “decreto Adempimenti”, già per l’anno di imposta 2023, ma trattandosi di prima introduzione in via sperimentale le CU 2024, anno di imposta 2023, relative ai redditi di lavoro autonomo potranno legittimamente essere trasmesse telematicamente entro il termine di trasmissione del modello 770, ovvero il 31 ottobre 2024.

OSSERVA – A partire dal prossimo anno, il termine di trasmissione telematica di questa tipologia di CU viene invece anticipato al 31 marzo. Quanto sopra, come si è detto, nell’ottica della precompilata.

Ne deriva che, a partire dal 2025, con riferimento all’anno di imposta 2024, e per tutti gli anni a seguire, le CU dovranno essere gestite secondo la seguente tempistica:

  • Consegna ai percipienti, per tutte le tipologie di reddito, entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, oppure, in caso di interruzione del rapporto di lavoro, entro dodici giorni dalla richiesta;
  • Trasmissione telematica entro il 16 marzo delle CU afferenti ai redditi di lavoro dipendente, pensione e tutti gli altri redditi potenzialmente dichiarabili nella dichiarazione precompilata, salvo quelle che si riferiscono ai redditi da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio abituale di arte o professione, che potranno essere trasmesse entro il 31 marzo. Entro il “termine lungo” della presentazione del modello 770, ovvero il 31 ottobre, potranno essere trasmesse solo le CU che si riferiscono ai redditi esenti o non dichiarabili con la precompilata.

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