Bollo sui contratti pubblici: novità per il pagamento dell’imposta
L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta sulla “nuova” imposta di bollo da applicare ai contratti pubblici, così come disciplinata dall’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici).
Sul punto preme ricordare che il citato art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023, rinviando alla Tabella A dell’Allegato I.4 del medesimo Decreto, ha introdotto, per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, una nuova modalità di calcolo e di versamento dell’imposta di bollo dovuta sui contratti pubblici.
Indice
1. Ambito di applicazione della “nuova” imposta di bollo
2. Soggetti obbligati
3. Determinazione dell’imposta di bollo
4. Scomputo dell’imposta di bollo già versata
5. Modalità telematiche di versamento
1. Ambito di applicazione della “nuova” imposta di bollo
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 22/E del 28 luglio 2023, ha chiarito che le nuove modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo si applicano:
- alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati dopo la data in cui il Codice acquista efficacia (quindi, dopo del 1° luglio 2023);
- in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, sono interessate dalle novità le procedure e i contratti in relazione ai quali, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati dopo il 1° luglio 2023.
L’allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che:
- il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base della tabella contenuta nell’allegato stesso. L’imposta è determinata sulla base di scaglioni crescenti in relazione all’importo massimo previsto nel contratto, ivi comprese eventuali opzioni o rinnovi esplicitamente stabiliti;
- sono esenti dall’imposta di bollo gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;
- il pagamento dell’imposta ha natura sostitutiva dell’imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l’esecuzione dell’appalto, fatta eccezione per le fatture note e simili di cui all’art. 13.1 della tariffa, parte I, allegata al D.P.R. n. 642 del 1972.
2. Soggetti obbligati
L’onere del versamento è a carico dell’aggiudicatario, ferma restando l’applicabilità del principio della solidarietà passiva nel pagamento del tributo e delle relative sanzioni.
Laddove le stazioni appaltanti siano amministrazioni dello Stato, l’imposta di bollo è sempre a carico degli appaltatori (art. 22 del D.P.R. n. 642/1972).
3. Determinazione dell’imposta di bollo
Nella tabella A contenuta nell’allegato I.4 al Codice degli appalti, il valore dell’imposta di bollo si determina nel seguente modo:
- euro 40, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 40.000 e inferiore a euro 150.000;
- euro 120, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 150.000 e inferiore a euro 1.000.000;
- euro 250, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 1.000.000 e inferiore a euro 5.000.000;
- euro 500, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 5.000.000 e inferiore a euro 25.000.000;
- euro 1.000, per i contratti il cui importo massimo previsto è maggiore o uguale a euro 25.000.000.
Attenzione – Sono esenti dall’imposta di bollo in esame i contratti di importo massimo previsto inferiore a euro 40.000.
Sempre nella Circolare n. 22/E/2023 è stato chiarito che, ai fini dell’individuazione dell’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in sede di stipula del contratto, il corrispettivo complessivamente previsto nel medesimo vada considerato al netto dell’IVA.
Osserva – La citata Circolare ha, inoltre, precisato che:
- alle fatture, alle note e agli altri documenti richiamati dall’art. 13, punto 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, continuano ad applicarsi le ordinarie modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo;
- medesime considerazioni valgono in merito agli altri atti e documenti, diversi da quelli sopra citati, che precedono il momento della stipula del contratto.
4. Scomputo dell’imposta di bollo già versata
Attenzione – È ammesso comunque lo scomputo di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo.
Infatti, il pagamento assolto alla stipula del contratto dall’aggiudicatario ha natura di imposta di bollo dovuta sugli atti riguardanti l’intera procedura, dalla selezione dell’operatore economico sino alla completa esecuzione del contratto, in sostituzione dell’imposta di bollo dovuta in forza del D.P.R. n. 642/1972.
Il soggetto aggiudicatario, pertanto, al momento della stipula del contratto, assolve l’imposta da lui complessivamente dovuta, quantificandola secondo gli scaglioni stabiliti dalla Tabella A sopra citata. Il calcolo dovrà tenere conto dello scomputo dell’imposta di bollo già assolta nella fase precedente alla stipula del contratto.
5. Modalità telematiche di versamento
A seguito del Provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è stato stabilito che l’imposta di bollo di cui all’art. 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36 del 2023, in sostituzione delle modalità di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 642 del 1972, “è versata, con modalità telematiche, utilizzando il modello F24 Versamenti con elementi identificativi (F24 ELIDE)”.
Attenzione – Non è ammesso il versamento dell’imposta di bollo con modalità virtuale.
Contratto rogato o autenticato da notaio o altro pubblico ufficiale
Nel caso in cui il contratto sia stato rogato o autenticato da un notaio o altro pubblico ufficiale e venga registrato con la procedura telematica di cui all’art. 3-bis del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 463, l’imposta di bollo è versata con le modalità telematiche previste dalla richiamata procedura, unitamente agli altri tributi dovuti, nella nuova misura stabilita dal Codice dei contratti pubblici.
Codici tributo
Con la Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023 sono stati istituiti i codici tributo per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve tramite il modello di versamento F24 ELIDE al momento della stipula del contratto.
Il modello di versamento deve contenere l’indicazione:
- dei codici fiscali delle parti;
- e del Codice Identificativo di Gara (CIG) o, in sua mancanza, di altro identificativo univoco del contratto;
- dei codici tributo approvati con la citata Risoluzione n. 37/E del 28 giugno 2023:
- “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;
- “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
Infine, per consentire la corretta identificazione nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” del soggetto controparte del contratto, è stato istituito il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”.
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