Assegnazione e cessione dei beni ai soci e trasformazione agevolata entro il 30 novembre
Con l’intervento del cd. decreto Proroghe, le operazioni di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché per la trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici sono effettuabili entro il 30 novembre 2023, in luogo del 30 settembre 2023. Entro la medesima data del 30 novembre 2023 dovrà essere versata l’imposta sostitutiva dovuta, in rata unica.
Indice
1. Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci
2. Trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici
3. Versamento imposte sostitutive: termine 30 novembre 2023
1. Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci
Il cd. decreto Proroghe, D.L. 29 settembre 2023, n. 132 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, convertito in legge 27 novembre 2023, n. 170 – G.U. n. 278 del 28 novembre 2023), è intervenuto in modifica alle disposizioni contenute nella legge di Bilancio 2023, legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 100 –105, in materia di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci, nonché di trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici.
Per quanto riguarda l’assegnazione e la cessione agevolata dei beni ai soci, le novità introdotte dall’art. 4 del predetto decreto prevedono una variazione dei tempi previsti, con una modifica all’art. 1, legge n. 197/2022, comma 100, ove le parole “30 settembre” sono ovunque sostituite con “30 novembre”.
Le modifiche introdotte dal decreto Proroghe vanno pertanto ad incidere sui tempi previsti per l’operazione di assegnazione agevolata e cessione agevolata dei beni ai soci, riproposta in sede di legge di Bilancio 2023 e le cui caratteristiche sono sostanzialmente assimilabili alle analoghe misure assunte in anni precedenti.
Ambito di applicazione dell’agevolazione
Si tratta di un’agevolazione fiscale temporanea applicabile alle operazioni di:
- cessione o assegnazione effettuate entro il 30 novembre 2023;
- da parte delle società (anche non operative):
- in nome collettivo;
- in accomandita semplice;
- a responsabilità limitata;
- per azioni:
- in accomandita per azioni;
- a favore dei soci
- iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 30 settembre 2022;
- ovvero che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022.
Beni oggetto di assegnazione/cessione
Possono essere oggetto di assegnazione e cessione agevolata:
- i beni immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43, comma 2, primo periodo, del TUIR, D.P.R. n. 917/1986, ovvero diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’attività. Si noti che a rilevare, ai fini della possibilità di accedere alla misura qui in esame, non è la strumentalità per natura, bensì l’effettiva destinazione dell’immobile; pertanto, possono essere assegnati o ceduti in via agevolata ai soci anche gli immobili strumentali per natura, a condizione che non siano utilizzati direttamente per l’esercizio dell’attività alla data di assegnazione, e che quindi, ad esempio, siano sfitti, locati, concessi in comodato (Circolare n. 112/E/1999);
- i beni mobili registrati, iscritti in pubblici registri, a condizione che non siano utilizzati come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa.
Ricorda – Possono essere assegnati in via agevolata ai soci anche gli immobili merce. In questo caso, per la determinazione del costo fiscalmente riconosciuto, occorre fare riferimento al valore considerato nell’ultima situazione di magazzino.
Attenzione – Le operazioni di cessione o assegnazione agevolata dei beni ai soci, alla luce del decreto Proroghe, possono essere portate a termine entro il 30 novembre 2023 (prima 30 settembre 2023), ma resta fermo il riferimento temporale cui occorre guardare per la verifica dello lo status di socio, ovvero il 30 settembre 2022.
Le agevolazioni fiscali
L’agevolazione consiste nella possibilità di scontare, in luogo della tassazione ordinaria sull’eventuale plusvalenza conseguita (pari alla differenza tra il valore normale dei beni ed il loro costo fiscalmente riconosciuto) un’imposta sostitutiva ai fini dei redditi e dell’IRAP, pari all’8%, oppure al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
Sono altresì previste ulteriori agevolazioni in materia di imposta di registro e di imposte ipotecarie e catastali.
Le novità introdotte dal decreto Proroghe prevedono altresì una variazione dei tempi originariamente previsti per il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
Quanto sopra a seguito della riscrittura del comma 105, primo periodo, dell’art. 1, legge n. 197/2022, che viene con sostituito con il seguente: «Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 devono versare l’imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023, con i criteri di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.».
Attenzione – Il versamento dell’imposta sostitutiva dovrà pertanto essere effettuato entro il 30 novembre 2023 in soluzione unica.
2. Trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici
Le novità introdotte dal decreto Proroghe prevedono altresì una variazione dei tempi originariamente previsti per le operazioni di trasformazione agevolata delle società commerciali in società semplici.
Anche questa tipologia di operazione potrà essere portata a termine entro il 30 novembre 2023 e entro la medesima data dovrà essere effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta, in soluzione unica.
Applicabilità dell’agevolazione
L’agevolazione è applicabile in caso di trasformazione societaria in società semplice, a favore delle società che hanno ad oggetto esclusivo o prevalente la gestione dei beni oggetto di assegnazione agevolata.
Tassazione sostitutiva
Consiste nella possibilità di scontare, in luogo della tassazione ordinaria sull’eventuale plusvalenza conseguita (pari alla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto) un’imposta sostitutiva ai fini dei redditi e dell’IRAP, pari all’8%, oppure 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell’assegnazione, della cessione o della trasformazione.
3. Versamento imposte sostitutive: termine 30 novembre 2023
In sintesi, il decreto Proroghe, incidendo sulla tempistica concessa per l’effettuazione delle operazioni di assegnazione, cessione e trasformazione agevolata, ha riscritto anche il calendario previsto per il versamento dell’imposta sostitutiva, che prevedeva scadenze diverse per il caso dell’assegnazione o cessione agevolata piuttosto che della trasformazione agevolata.
Attenzione – Alla luce di quanto disposto dal decreto Proroghe, tali operazioni potranno essere portate a termine entro il 30 novembre 2023 ed entro la medesima data dovrà avvenire il versamento dell’imposta sostitutiva, in rata unica.